La società
a responsabilità limitata.
L’impostazione concettuale nuova: due esempi.
a
cura di Avv. Donato B. Quagliarella
Di cosa si tratta
La riforma delle società ha profondamente
inciso sulla nuova società a responsabilità
limitata. Muovendo dalla Relazione alla Riforma, la nuova
S.r.l. è uno strumento caratterizzato da una accentuata
elasticità, imperniato sulla considerazione prioritaria
delle persone dei soci e dei loro rapporti personali,
volta a soddisfare esigenze presenti nell’ambito
del settore delle piccole e medie imprese.
Non si dovrebbe in futuro pensare ad essa come per una
piccola società per azioni e si dovrebbe abbandonare,
a livello di schema normativo proposto, la tradizione
per caratterizzarsi come una società personale
che, pur godendo del beneficio della responsabilità
limitata, esce dalle rigidità di disciplina richieste
per la società per azioni.
La nuova impostazione della normativa va sfruttata al
meglio; intendiamo con questo dire che la nuova società
a responsabilità limitata dà la possibilità
di mettere in evidenza le caratteristiche del tipo sociale
che si intende utilizzare e di modulare per perseguire
i fini che hanno portato all’aggregazione sociale.
Da un lato quindi va tenuta in considerazione la peculiarità
della base personale, ma dall’altro va posta attenzione
all’evoluzione dell’azienda, che persegue
comunque un fine proprio che è la crescita e quindi
la possibilità di affrancarsi anche dalle persone
originarie che l’hanno fatta nascere.
Non tutte le società di questo tipo hanno le medesime
esigenze e un paio di esempi possono avere un ruolo chiarificatore
interessante.
Se consideriamo il settore assicurativo, la posizione
dell’Agente è prioritaria per le Compagnie.
Nei tempi recenti con maggiore frequenza si rinvengono
Agenti che sono organizzati in forma di società
a responsabilità limitata. Le ragioni di questa
scelta sono varie e non è necessario ripercorrere
la strada di questa evoluzione.
Uscendo da ciò che è anche un portato della
tradizione, l’azienda in generale è sempre
più considerata un valore, anche affrancato dal
soggetto che ne è stato l’originario ispiratore.
Anche per questo e per la portata degli investimenti minimi
necessari, la struttura di capitale è scelta come
forma più adeguata, come anche quando realmente
si abbia una pluralità di soggetti leaders, come
negli accorpamenti di zona ed anche nel passaggio generazionale
dall’Agente originario.
Proprio le peculiarità del rapporto di agenzia
assicurativa possono ora trovare un concreto adeguato
trattamento nella nuova società a responsabilità
limitata, diversa da altri tipi più consoni all’esercizio
dell’attività commerciale od industriale.
Ci troviamo quindi in un campo dove è ora possibile
modellare il tipo in conformità a quelli che sono
i desideri del singolo Agente e dei soci veri, quando
si abbia una pluralità soggettiva reale, ove ora
si possono caratterizzare e riconoscere nuovi diritti
e nuovi trattamenti espressamente evidenziandoli e regolandoli,
facendo concreto impiego della maggiore autonomia statutaria
che la Riforma consente.
Per la natura meramente introduttiva intendiamo riferirci,
per esempio, ad un maggiore riconoscimento agli utili
anche in situazioni di modesta partecipazione al capitale,
alla regolazione del cambio dei diritti al realizzarsi
di certi eventi (pensionamento, invalidità, etc);
si è quindi ora nella possibilità, con la
conferma normativa di prassi statutarie già invalse,
di usare bene e proporre negli statuti categorie differenziate
di partecipazioni, istituendo così quote oggettivamente
munite di diritti diversi.
Crediamo su questo fronte che sia di indubbio interesse
che nell’uso migliore dello strumento società
a responsabilità limitata trapassino in modo ufficiale
quegli accordi che prima venivano affidati al contenuto
di patti parasociali, col vantaggio che la Compagnia,
ad esempio tornando al settore assicurativo, possa avere
un positivo ruolo anche per dirimere i potenziali conflitti
che possono svilupparsi; pensiamo, ancora a titolo esemplificativo,
alla determinazione dei criteri per la valutazione della
quota nell’ipotesi di recesso.
Al fine della migliore chiarezza ci soffermiamo su un
altro esempio di settore: quello dei concessionari auto,
ora radicalmente cambiato col Regolamento Comunitario
2003/1400.
Nella vecchia tradizione organizzativa erano anche qui
presenti le società di persone come strumento all’inizio
maggiormente ricorrente, analogamente al settore assicurativo
ora radicalmente mutato. Già solo la citazione
del settore evidenzia le differenze di tipologia tematica
che possono avere considerazione nell’attagliare
il tipo sociale di società a responsabilità
limitata in modo adeguato ai temi che possono trovare
una diversa e nuova regolamentazione.
E’ infatti evidente che la presenza del capitale
è maggiore, che la persona dell’amministratore
ha ruolo, ma non tanto quanto lo ha l’Agente nel
settore assicurativo, che talora i soci dispongono ad
esempio di spazi che sono indispensabili per gli stoccaggi
delle autovetture, che forme di ritorno del capitale investito
possono altrimenti atteggiarsi, mutando la misura e la
qualità dei conferimenti e la loro considerazione
sul piano sociale.
In sintesi
Limitandoci con questa introduzione a rappresentare come
la scelta di costituire una società a responsabilità
limitata sia divenuta cosa diversa dal passato ove, andando
dal notaio, si indicava che cosa si volesse fare come
attività per poter indicare l’oggetto sociale,
ora potrebbe essere utile recarsi, prima della costituzione,
dal proprio professionista di fiducia affinché
questi preimposti lo schema da utilizzare con lo scopo
non di essere una piccola società per azioni, ma
propriamente la società che si vuole e che è
retta per i fini per i quali la si costituisce.
Al mutare di questi, la bontà delle scelte starà
all’impostazione che si è seguita nella costruzione
dei modelli di cambiamento, già impostati preventivamente
a livello statutario. E’ chiaro che nel tempo la
società muta e cambiano gli obiettivi dei soci;
se si sarà stati capaci di prevedere con equilibrio
l’evoluzione, si farà un servizio utile a
prevenire contese dispendiose e talora distruttive del
valore sociale, al quale già ci siamo riferiti,
ed oltre alla prevenzione si sarà coronato l’obiettivo
di conservare delle impostazioni, correggibili sicuramente
col concorso delle volontà dei soci, che si potranno
qualificare nei limiti dell’autonomia che è
consentito utilizzare, senza paralizzare il futuro della
società.
Riteniamo utile aver cercato di rappresentare quanto
sia maggiormente versatile la nuova società a responsabilità
limitata per adattarla alle tipologie dei settori nei
quali viene utilizzata.
E’ necessario uscire dagli schemi delle prime interpretazioni
della riforma delle Società, meramente per dire
che si tratta di società meno rigida, più
elastica, più vicina alla forme della società
di persone; è necessario ora lavorare in concreto
per fare corrispondere la società a responsabilità
limitata, che si vuole costituire, all’impiego che
di questa si vuole fare.
(redatto in data 14 maggio 2003)