La società a responsabilità limitata.
L’impostazione concettuale nuova: due esempi.

a cura di Avv. Donato B. Quagliarella

Di cosa si tratta

La riforma delle società ha profondamente inciso sulla nuova società a responsabilità limitata. Muovendo dalla Relazione alla Riforma, la nuova S.r.l. è uno strumento caratterizzato da una accentuata elasticità, imperniato sulla considerazione prioritaria delle persone dei soci e dei loro rapporti personali, volta a soddisfare esigenze presenti nell’ambito del settore delle piccole e medie imprese.
Non si dovrebbe in futuro pensare ad essa come per una piccola società per azioni e si dovrebbe abbandonare, a livello di schema normativo proposto, la tradizione per caratterizzarsi come una società personale che, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, esce dalle rigidità di disciplina richieste per la società per azioni.
La nuova impostazione della normativa va sfruttata al meglio; intendiamo con questo dire che la nuova società a responsabilità limitata dà la possibilità di mettere in evidenza le caratteristiche del tipo sociale che si intende utilizzare e di modulare per perseguire i fini che hanno portato all’aggregazione sociale.
Da un lato quindi va tenuta in considerazione la peculiarità della base personale, ma dall’altro va posta attenzione all’evoluzione dell’azienda, che persegue comunque un fine proprio che è la crescita e quindi la possibilità di affrancarsi anche dalle persone originarie che l’hanno fatta nascere.
Non tutte le società di questo tipo hanno le medesime esigenze e un paio di esempi possono avere un ruolo chiarificatore interessante.
Se consideriamo il settore assicurativo, la posizione dell’Agente è prioritaria per le Compagnie. Nei tempi recenti con maggiore frequenza si rinvengono Agenti che sono organizzati in forma di società a responsabilità limitata. Le ragioni di questa scelta sono varie e non è necessario ripercorrere la strada di questa evoluzione.
Uscendo da ciò che è anche un portato della tradizione, l’azienda in generale è sempre più considerata un valore, anche affrancato dal soggetto che ne è stato l’originario ispiratore. Anche per questo e per la portata degli investimenti minimi necessari, la struttura di capitale è scelta come forma più adeguata, come anche quando realmente si abbia una pluralità di soggetti leaders, come negli accorpamenti di zona ed anche nel passaggio generazionale dall’Agente originario.
Proprio le peculiarità del rapporto di agenzia assicurativa possono ora trovare un concreto adeguato trattamento nella nuova società a responsabilità limitata, diversa da altri tipi più consoni all’esercizio dell’attività commerciale od industriale.
Ci troviamo quindi in un campo dove è ora possibile modellare il tipo in conformità a quelli che sono i desideri del singolo Agente e dei soci veri, quando si abbia una pluralità soggettiva reale, ove ora si possono caratterizzare e riconoscere nuovi diritti e nuovi trattamenti espressamente evidenziandoli e regolandoli, facendo concreto impiego della maggiore autonomia statutaria che la Riforma consente.
Per la natura meramente introduttiva intendiamo riferirci, per esempio, ad un maggiore riconoscimento agli utili anche in situazioni di modesta partecipazione al capitale, alla regolazione del cambio dei diritti al realizzarsi di certi eventi (pensionamento, invalidità, etc); si è quindi ora nella possibilità, con la conferma normativa di prassi statutarie già invalse, di usare bene e proporre negli statuti categorie differenziate di partecipazioni, istituendo così quote oggettivamente munite di diritti diversi.
Crediamo su questo fronte che sia di indubbio interesse che nell’uso migliore dello strumento società a responsabilità limitata trapassino in modo ufficiale quegli accordi che prima venivano affidati al contenuto di patti parasociali, col vantaggio che la Compagnia, ad esempio tornando al settore assicurativo, possa avere un positivo ruolo anche per dirimere i potenziali conflitti che possono svilupparsi; pensiamo, ancora a titolo esemplificativo, alla determinazione dei criteri per la valutazione della quota nell’ipotesi di recesso.
Al fine della migliore chiarezza ci soffermiamo su un altro esempio di settore: quello dei concessionari auto, ora radicalmente cambiato col Regolamento Comunitario 2003/1400.
Nella vecchia tradizione organizzativa erano anche qui presenti le società di persone come strumento all’inizio maggiormente ricorrente, analogamente al settore assicurativo ora radicalmente mutato. Già solo la citazione del settore evidenzia le differenze di tipologia tematica che possono avere considerazione nell’attagliare il tipo sociale di società a responsabilità limitata in modo adeguato ai temi che possono trovare una diversa e nuova regolamentazione.
E’ infatti evidente che la presenza del capitale è maggiore, che la persona dell’amministratore ha ruolo, ma non tanto quanto lo ha l’Agente nel settore assicurativo, che talora i soci dispongono ad esempio di spazi che sono indispensabili per gli stoccaggi delle autovetture, che forme di ritorno del capitale investito possono altrimenti atteggiarsi, mutando la misura e la qualità dei conferimenti e la loro considerazione sul piano sociale.

In sintesi

Limitandoci con questa introduzione a rappresentare come la scelta di costituire una società a responsabilità limitata sia divenuta cosa diversa dal passato ove, andando dal notaio, si indicava che cosa si volesse fare come attività per poter indicare l’oggetto sociale, ora potrebbe essere utile recarsi, prima della costituzione, dal proprio professionista di fiducia affinché questi preimposti lo schema da utilizzare con lo scopo non di essere una piccola società per azioni, ma propriamente la società che si vuole e che è retta per i fini per i quali la si costituisce.
Al mutare di questi, la bontà delle scelte starà all’impostazione che si è seguita nella costruzione dei modelli di cambiamento, già impostati preventivamente a livello statutario. E’ chiaro che nel tempo la società muta e cambiano gli obiettivi dei soci; se si sarà stati capaci di prevedere con equilibrio l’evoluzione, si farà un servizio utile a prevenire contese dispendiose e talora distruttive del valore sociale, al quale già ci siamo riferiti, ed oltre alla prevenzione si sarà coronato l’obiettivo di conservare delle impostazioni, correggibili sicuramente col concorso delle volontà dei soci, che si potranno qualificare nei limiti dell’autonomia che è consentito utilizzare, senza paralizzare il futuro della società.
Riteniamo utile aver cercato di rappresentare quanto sia maggiormente versatile la nuova società a responsabilità limitata per adattarla alle tipologie dei settori nei quali viene utilizzata.
E’ necessario uscire dagli schemi delle prime interpretazioni della riforma delle Società, meramente per dire che si tratta di società meno rigida, più elastica, più vicina alla forme della società di persone; è necessario ora lavorare in concreto per fare corrispondere la società a responsabilità limitata, che si vuole costituire, all’impiego che di questa si vuole fare.


(redatto in data 14 maggio 2003)


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