Il nuovo
modello di arbitrato.
a cura di Avv.
Alberto Agnelli
Di cosa si tratta
La Riforma delle società che
entrerà a regime il 1° gennaio 2004 interviene
in due ambiti normativi distinti ma complementari: da
un lato, modifica la disciplina c.d. sostanziale, ovvero
le norme del Codice Civile che regolano la vita delle
s.p.a., delle s.r.l. e delle cooperative (d. lgs 6/03);
dall’altro, riscrive la disciplina c.d. processuale,
ovvero il tipo di processo che si applica alle controversie
in materia societaria, anch’esso profondamente modificato
(d. lgs. 5/03).
Nell’ambito di questo secondo contesto, il legislatore
è intervenuto dettando nuove regole in materia
di arbitrato (artt. 34-37), creando uno strumento specifico
dedicato alla risoluzione “privata” delle
controversie interne alla vita della società.
L’arbitrato, fuori dalla Riforma, è disciplinato
nel Codice di procedura civile agli artt. 806 e seguenti.
Questa disciplina del Codice ha da sempre alimentato una
serie di questioni giuridiche complesse e rilevanti, sulle
quali gli studiosi del diritto e le corti giudicanti hanno
manifestato spesso opinioni divergenti. Non è questa
la sede per ripercorrere tali problematiche: basti dire,
però, che il nuovo arbitrato sembra risolvere alcune
di questi problemi in maniera molto categorica e netta
(non s ††??tenza polemiche tuttavia).
Senza entrare dunque nel dettaglio delle questioni del
giurista, cerchiamo di capire come si configura il nuovo
strumento nell’interesse del pratico, ovvero di
tutti coloro i quali vivono dall’interno la realtà
sociale (soci, amministratori, sindaci, liquidatori).
Innanzitutto, ciò che viene in rilievo è
che il modello di arbitrato previsto dalla Riforma è
stato pensato e realizzato con riferimento a società
di dimensioni relativamente limitate e ‘chiuse’,
cioè società con una base sociale ristretta
che non fanno ricorso al mercato di capitale di rischio
(art. 34). Possono dunque fare ricorso a questo modello
di arbitrato le società di persone, le s.r.l. e
le società con azioni non diffuse tra il pubblico
in misura rilevante o quotate in Borsa.
Per le s.r.l. e le società di persone è
addirittura prevista la possibilità di devolvere
ad arbitri i contrasti tra coloro che hanno il potere
di amministrazione, in ordine alle decisioni da adottare
nella gestione della società (art. 37). È
il c.d. arbitrato “economico”, introdotto
in corrispondenza delle nuove norme sulla s.r.l. “in
cui il potere di amministrazione può essere fortemente
disarticolato, con corrispondente incre ††??tmento delle possibilità
di conflitto” (v. Relazione al d. lgs 5/03).
Come funziona il nuovo arbitrato
La devoluzione agli arbitri delle controversie societarie
secondo il nuovo modello di arbitrato deve essere prevista
dall’atto costitutivo o dallo statuto della società,
mediante l’inserimento di specifiche clausole compromissorie.
Solo se esistono tali clausole compromissorie statutarie
è infatti possibile ricorrere allo strumento previsto
dalla Riforma; altrimenti si può ricorrere, come
ovvio, al modello di arbitrato previsto dal Codice di
procedura civile, con tutto quanto ne consegue, in riferimento
a quelle vicende dottrinali e giurisprudenziali ancora
aperte a cui si è accennato in precedenza.
La clausola statutaria è vincolante per la società
e per tutti i soci, i quali pertanto non possono sottrarsi
alla devoluzione ad arbitri della controversia. La clausola
diviene altresì vincolante per gli amministratori,
i liquidatori e i sindaci a seguito della accettazione
dell’incarico.
L’introduzione nello statuto della clausola compromissoria
o la sua soppressione è approvata dai soci che
rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.
In queste ipotesi di introduzione o soppressione della
clausola nello sta ††??ttuto, cioè quando le clausole
sono sopravvenute nel corso della vita della società,
i soci assenti o dissenzienti possono esercitare il diritto
di recesso.
Le controversie oggetto di arbitrato
Le clausole compromissorie statutarie possono prevedere
la devoluzione ad arbitri di:
- alcune o tutte le controversie insorgenti tra soci ovvero
tra i soci e la società che abbiano ad oggetto
diritti disponibili relativi al rapporto sociale;
- le controversie promosse da amministratori, liquidatori
e sindaci ovvero nei loro confronti;
- le controversie aventi ad oggetto la validità
di delibere assembleari.
Non possono essere devolute ad arbitri le controversie
nelle quali è obbligatorio l’intervento del
Pubblico Ministero.
Gli arbitri e il
procedimento
La clausola compromissoria deve indicare il numero e
le modalità di nomina degli arbitri. Tuttavia il
potere effettivo di nomina degli arbitri deve essere attribuito,
a pena di nullità, ad un soggetto estraneo alla
società: il motivo di tale disposizione è
che le controversie oggetto di arbitrato endo-societario
coinvolgono solitamente gli interessi di una plu ††??tralità
di soggetti e non di due sole parti contrapposte; pertanto,
anche se la controversia riguarda direttamente due soggetti
(ex. due soci o il socio e la società), questi
non possono nominare direttamente propri arbitri, poiché
la controversia in materia societaria coinvolge potenzialmente
interessi plurisoggettivi (in primo luogo i soci). La
nomina è qundi rimessa ad un terzo estraneo alla
società; se questi non provvede, la nomina verrà
fatta dal Presidente del Tribunale.
Per il medesimo motivo di
tutela di tutti gli interessi coinvolti, la domanda di arbitrato
proposta dalla società o in suo confronto deve essere
depositata presso il Registro delle imprese ed è
accessibile a tutti i soci, i quali possono pertanto sapere
se è stata presentata una domanda; inoltre, è
consentito l’intervento di terzi e di altri soci (su
richiesta di parte o per ordine degli arbitri) nel corso
del procedimento arbitrale, così che siano coinvolti
direttamente tutti i soggetti interessati alla controversia.
Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società:
è ammessa comunque la possibilità di impugnare
il lodo.
In sintesi
La recente Riforma del diritto e del processo societario
ha interessato anche il tema dell’arbitrato societario,
cioè la possibilità di devolvere a soggetti
terzi (arbitri) la soluzione di una controversia, senza
dover procedere davanti all’autorità giudiziaria
ordinaria (Tribunale). È una sorta di giudizio
‘privato’ che si fonda sull’accordo
delle parti di rimettere a terzi la decisione della controversia
che li coinvolge.
È difficile illustrare il nuovo modello di arbitrato
delineato dalla Riforma e confrontarlo con il modello/i
di arbitrato già esistente/i nel Codice, senza
entrare nel dettaglio delle varie questioni giuridiche,
vecchie e nuove, che si propongono.
Per questo motivo, la breve illustrazione che si è
data è volutamente incompleta, soprattutto nelle
parti che già sono oggetto di dubbi interpretativi
e considerazioni critiche. Lo scopo di questo tema è,
in sostanza, quello di fornire uno spunto indirizzato
non ai tecnici del diritto ma agli operatori che vivono
nell’impresa e di segnalare l’introduzione
di questo modello di arbitrato che presenta novità
indubbiamente interessanti.
Innanzitutto, la considerazione generale che la controversia
interna alla società non può essere limitata
solo ai soggetti direttamente coinvolti, ma deve essere
quanto più possibile ‘aperta’ a tutti
i soggetti interessati dalla decisione.
In secondo luogo, la possibilità di devolvere
ad arbitri la decisione di controversie relative a questioni
fino ad oggi ritenute non compromettibili, aventi ad oggetto
materie non disponibili: è il caso delle controversie
relative alla validità delle delibere assembleari.
Ma vi è anche la possibilità per gli arbitri
di definire, in via incidentale, altre questioni non compromettibili
da cui dipenda la decisione della controversia: ad esempio,
la questione relativa alla autenticità o meno di
un documento che si ponga come preliminare alla decisione.
Interessanti sono anche i meccanismi di vincolo alla
clausola compromissoria: per amministratori e sindaci,
la clausola diviene vincolante nel momento della accettazione
dell’incarico; l’introduzione della clausola
può inoltre sopravvenire nel corso della vita della
società, per il volere della maggioranza (qualificata)
dei soci: ai soci dissenzienti è lasciata, in questo
caso, la possibilità di recesso dalla società.
Infine, l’arbitrato c.d. economico, cui possono
ricorrere le s.r.l. e le società di persone per
risolvere i contrasti relativi alle decisioni da adottare
nella gestione della società: strumento del tutto
innovativo, la cui valutazione in termini di efficacia
non può che essere subordinata al vaglio della
pratica.
(redatto in data 20 giugno 2003)