Contenuti e attuazione della nuova disciplina.
a cura di Avv.
Alberto Agnelli
Di cosa si tratta
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del 22/1/03 si è definitivamente completato l’iter
legislativo della c.d. riforma delle società. La
riforma, in attuazione alla legge delega n. 366 dell’ottobre
2001, è strutturata in due parti: il decreto legislativo
n. 6 del 17/1/03 contiene il testo della nuova disciplina
modificativa del Codice Civile, mentre il decreto legislativo
n. 5 del 17/1/03 ha introdotto nuove regole processuali
relative ai procedimenti in materia di diritto societario.
L’approvazione definitiva del testo della riforma
è stata accompagnata da una serie di commenti e
di critiche, anche polemiche, da parte di operatori e
addetti ai lavori, che non hanno mancato di sottolineare
pregi e difetti della riforma, soprattutto in relazione
alle altre riforme in cantiere (fisco e fallimenti) con
le quali si sarebbero potuti verificare problemi di coordinamento.
Per questi motivi l’entrata in vigore delle nuove
norme, inizialmente prevista per il 1° gennaio 2003,
è stata rinviata al 1° gennaio 2004: ciò
tuttavia non significa, come vedremo, che si debba attendere
fino a quella data per procedere all’adeguamento
da parte delle imprese alla nuova disciplina.
La riforma ha suscitato un grande interesse anche in
tutti coloro che dovranno concretamente ‘vivere’
la nuova disciplina: le imprese ed i soggetti che operano
nella realtà di impresa (amministratori, soci,
azionisti, sindaci, revisori). Per questo motivo, prossimamente
nel sito saranno trattati nel dettaglio i singoli aspetti
della nuova disciplina, in modo tale da fornire un commento
completo degli istituti e delle possibilità che
vengono offerte. Questo tema si propone invece di fornire
un primo inquadramento della riforma, per capire come
è strutturata, a chi si rivolge, come prepararsi
alla sua entrata in vigore.
Il d.lgs 6/03 è composto da soli dieci articoli;
tuttavia, i primi otto articoli del decreto contengono
una disciplina che sostanzialmente riscrive più
di trecento articoli del Codice Civile, prevedendo la
sostituzione o l’aggiunta di norme del Codice Civile
relative a determinati soggetti o istituti giuridici.
Quali siano questi soggetti ed istituti cui è
destinata la riforma lo si deduce agevolmente dai titoli
stessi degli articoli del decreto legislativo:
- art. 1: “Modifica della disciplina
riguardante le società per azioni”;
- art. 2: “Modifica della disciplina
riguardante le società in accomandita per azioni”;
- art. 3: “Modifica della disciplina
riguardante le società a responsabilità
limitata”;
- art. 4: “Modifica della disciplina
riguardante lo scioglimento e la liquidazione delle società
di capitali”;
- art. 5: “Nuove norme in tema
di direzione e coordinamento di società”;
- art. 6: “Modifica della disciplina
riguardante la trasformazione, la fusione e la scissione
delle società di capitali”;
- art. 7: “Norme in tema di società
costituite all’estero”;
- art. 8: “Delle società
cooperative e delle mutue assicuratrici”.
Gli articoli 9 e 10 trattano rispettivamente delle “Norme
di attuazione e transitorie” e di “Entrata
in vigore” del decreto.
Le società destinatarie della riforma
sono dunque le c.d. società di capitali, ovvero società
per azioni, società a responsabilità limitata
e società in accomandita per azioni, nonché
le società cooperative e le mutue assicuratrici.
Sono escluse invece dalla riforma le c.d. società
di persone (società semplice, società in nome
collettivo e società in accomandita semplice).
S.r.l.
Senza dubbio uno degli obiettivi principali della riforma
è stato quello di dettare una disciplina specifica
per le S.r.l., eliminando i continui rinvii alle norme
sulla S.p.A. presenti nel Codice Civile. La forma di S.r.l.
è adottata in Italia da più del 90% delle
imprese e la maggior parte di questo 90% sono piccole
e medie imprese. Il legislatore ha ritenuto quindi di
non poter più ignorare la preferenza manifestata
per questo tipo sociale ed ha provveduto a scrivere norme
dedicate alla S.r.l., introducendo una maggiore autonomia
e semplificazione a livello statutario, amministrativo
e gestionale.
Alcune delle novità introdotte in tema di S.r.l.,
sulle quali, come anticipato, si avrà modo di tornare
nel dettaglio:
- all’atto della costituzione deve essere versato
il 25% dei conferimenti in denaro (attualmente è
il 30%); il versamento può essere sostituito
da una polizza di assicurazione o da una fideiussione
bancaria;
- i conferimenti possono consistere anche in prestazioni
d’opera o di servizi; tali conferimenti devono
essere interamente garantiti da polizza o da fideiussione;
- le quote di partecipazione possono anche non essere
proporzionali ai conferimenti;
- l’atto costitutivo può prevedere ipotesi
in cui è possibile il recesso del socio, al di
là di quelle previste dalla legge;
- in caso di costituzione di un consiglio di amministrazione,
l’atto costitutivo può prevedere la possibilità
dei singoli consiglieri di amministrare disgiuntamente;
le decisioni possono essere prese anche mediante consultazione
scritta o in base a consenso espresso per iscritto;
- gli amministratori hanno una rappresentanza generale
della società;
- l’azione di responsabilità nei confronti
degli amministratori è promuovibile da parte
del singolo socio (attualmente è deliberata dall’assemblea);
i soci che hanno deciso o autorizzato gli atti dannosi
per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente
responsabili con gli amministratori;
- sono eliminati i vincoli relativi alla rappresentanza
del socio in assemblea.
S.p.A.
Un altro tipo sociale destinatario della
riforma è, come detto, la società per azioni.
Si tenga presente che per quanto concerne le società
per azioni quotate, esse sono sottoposte anche alla disciplina
speciale dettata dalla c.d. legge Draghi (d.lgs. 58/98),
mentre la nuova riforma interessa tutte le S.p.A., quotate
e non quotate.
Anche in tema di S.p.A. le novità sono molto
importanti. Una delle più significative, anche
per la sua portata ‘generale’, è la
possibilità di scegliere tra tre diversi modelli
di amministrazione e controllo della società (la
c.d. governance): il sistema attualmente vigente (CdA
– Collegio Sindacale); il sistema dualistico (Consiglio
di Gestione – Consiglio di Sorveglianza) di tipo
tedesco; il sistema monistico (CdA con Comitato Interno)
di tipo anglosassone.
Altre novità sono:
- la possibilità di costituzione per atto unilaterale;
- il capitale sociale minimo innalzato a 120mila euro;
- la possibilità di durata illimitata della società;
- la possibilità di emissione di particolari categorie
di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto
concerne l’incidenza delle perdite;
- la possibilità di costituzione di c.d. patrimoni
separati, destinati ad uno specifico affare;
- l’obbligo per gli amministratori di dare notizia
di ogni interesse che abbiano in una determinata operazione,
a prescindere dall’esistenza di un conflitto con
l’interesse della società.
Cooperative
La riforma opera una distinzione netta tra le società
cooperative a mutualità prevalente e le altre società
cooperative: solo le prime infatti sono ammesse al beneficio
delle agevolazioni fiscali e sono soggette a vincoli nella
distribuzione di dividendi, delle riserve e nella remunerazione
degli strumenti finanziari offerti ai soci. I criteri
per distinguere le cooperative a mutualità prevalente
si basano sulla percentuale (che deve essere superiore
al 50% del totale) dei ricavi delle vendite e dei costi
del lavoro o di produzione verso/da i soci. Le cooperative
così individuate saranno iscritte in un Albo speciale
tenuto dal Ministero delle Attività Produttive.
Entrata in vigore e fase transitoria
Al di là dei contenuti sostanziali della riforma,
brevemente indicati ed oggetto di futura ripresa, occorre
prestare molta attenzione alle norme relative all’entrata
in vigore ed alla disciplina della fase transitoria e
di attuazione. Tali norme, spesso sottoposte ad una lettura
poco attenta, sono decisamente importanti sia per quanto
concerne il periodo successivo al 1 gennaio 2004 sia per
capire come ci si possa preparare a partire già
dal 2003, quali adempimenti vadano compiuti, entro quali
termini.
L’art. 10 del d.lgs 6/03 prevede
in via generale che “il presente decreto entra in
vigore il 1° gennaio 2004”. L’art. 9 spiega
poi come le società vecchie e nuove debbano procedere
all’adeguamento nella fase di transizione ed attuazione:
a) le società per azioni, a responsabilità
limitata e in accomandita per azioni già iscritte
nel Registro delle Imprese al 1/1/04 dovranno uniformare
l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni
inderogabili entro il 30 settembre 2004 (per le società
cooperative, entro il 31 dicembre 2004);
b) se le suddette società sono già costituite
alla data del 1/1/04 ma non ancora iscritte nel Registro,
dovranno uniformarsi immediatamente alla nuova disciplina,
pena l’impossibilità di iscrizione nel Registro
delle Imprese;
c) le società costituite dopo il 1/1/04 dovranno
essere regolate da atto costitutivo e statuto conformi
alla nuova disciplina.
La norma di attuazione, se indica quelli
che sono i termini inderogabili per l’adeguamento,
lascia tuttavia la possibilità di procedere fin da
ora alle modifiche statutarie obbligatorie e/o facoltative
previste della riforma. L’efficacia di tali modifiche
è comunque rimandata al momento, successivo al 1°
gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel Registro delle
Imprese.
Altre norme transitorie e di attuazione regolano aspetti
specifici, cui occorre prestare ancor maggiore attenzione.
Innanzitutto, le deliberazioni necessarie all’adeguamento
dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove
disposizioni, anche non inderogabili, possono essere assunte
dall’assemblea straordinaria a maggioranza semplice,
qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci
partecipanti: non è quindi previsto alcun quorum
specifico per procedere alle modifiche, anche se queste
riguardano le disposizioni derogabili. Allo stesso modo,
nella S.p.A., l’assemblea può attribuire
all’organo amministrativo una competenza ‘generale’
per l’adeguamento dello statuto alle disposizioni
normative (diverse da quelle introdotte dalla riforma).
Altra norma importante è quella
che prevede che le disposizioni dettate per le S.p.A. in
materia di annullabilità delle deliberazioni assembleari
e relativo procedimento di impugnazione, nullità
delle deliberazioni e sanatoria delle nullità, invalidità
delle deliberazioni di aumento o riduzione del capitale
e di approvazione del bilancio, si applicano anche alle
deliberazioni anteriori alla data del 1 gennaio 2004, salvo
che l’azione sia già stata proposta. La norma
aggiunge che, se i termini scadono entro il 31 marzo 2004,
le azioni per l’annullamento o la dichiarazione di
nullità possono essere esercitate entro il (fino
al) 31 marzo 2004. Potrà quindi darsi il caso in
cui una delibera assembleare non conforme allo statuto,
presa nel 2003 e il cui termine di impugnazione sia pendente
al 1° gennaio 2004, venga impugnata anche da un socio
astenuto o da un amministratore (possibilità prevista
dal nuovo art. 2377 c.c). In questa ipotesi il soggetto
impugnante avrà tempo fino al 31 marzo 2004 per esercitare
l’azione.
Anche con riferimento alle obbligazioni, le nuove disposizioni
in tema di assemblea degli obbligazionisti, impugnazioni
delle delibere dell’assemblea, rappresentante comune,
azione individuale degli obbligazionisti e sorteggio delle
obbligazioni, si applicano anche alle obbligazioni emesse
anteriormente al 1° gennaio 2004.
Per quanto concerne i bilanci, quelli relativi
ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti
secondo le leggi attualmente in vigore. Se l’esercizio
è chiuso tra il 1° gennaio 2004 ed il 30 settembre
2004 (31/12/04 per le cooperative), la redazione dei bilanci
potrà avvenire secondo le leggi attuali oppure secondo
la disciplina nuova. I bilanci relativi ad esercizi chiusi
dopo il 30 settembre 2004 (31/12/04 per le cooperative)
saranno invece redatti secondo le nuove disposizioni.
Nonostante la riforma sia destinata alle sole società
di capitali, le società di persone non sono del
tutto estranee alla nuova disciplina. Dispone infatti
una delle norme di attuazione che le società in
nome collettivo o in accomandita semplice, qualora tutti
i loro soci illimitatamente responsabili siano delle società
di capitali, devono redigere il proprio bilancio secondo
le norme previste per la società per azioni e,
ricorrendone i presupposti, redigere anche il bilancio
consolidato.
Infine si segnala una norma di attuazione che in maniera
molto singolare va a modificare l’art. 2632 del
Codice Civile, già di recente modificato con la
c.d. riforma dei reati societari (d. lgs. 61/02): è
la norma in tema di formazione fittizia di capitale e
prevede la pena della reclusione per amministratori e
soci conferenti che formino o aumentino fittiziamente
il capitale sociale.
In sintesi
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la riforma
delle società di capitali e delle cooperative è
divenuta realtà, anche se per l’entrata in
vigore del decreto si dovrà attendere il 1°
gennaio 2004. Alla riforma del diritto sostanziale si
accompagna anche la riforma dei processi in materia di
diritto societario, improntata ad una maggiore semplificazione,
specializzazione e celerità dei procedimenti.
Gli elementi di novità sono dunque numerosi ed
importanti: per questo motivo, la trattazione dei singoli
istituti modificati o aggiunti alla disciplina del Codice
Civile sarà prossimamente oggetto di specifici
temi in questo sito.
Da subito occorre invece prestare molta attenzione alle
norme transitorie e di attuazione della riforma, poiché
per taluni istituti, come ad esempio le norme in tema
di impugnazione delle delibere assembleari, è prevista
l’applicabilità anticipata della riforma
già nel corso del 2003. Tali norme, seppure oggetto
di analisi ancora poco approfondite da parte dei primi
commentatori della riforma, presentano contenuti molto
interessanti sui quali, data anche l’approssimazione
dell’attuale legislatore nel linguaggio e nella
scelta delle tecniche di redazione, potranno aprirsi contrasti
interpretativi importanti per le vicende societarie dei
soggetti coinvolti dalla riforma.
(redatto in data 30 gennaio 2003)