Contenuti e attuazione della nuova disciplina.

a cura di Avv. Alberto Agnelli
skype: avv.agnelli

Di cosa si tratta

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 22/1/03 si è definitivamente completato l’iter legislativo della c.d. riforma delle società. La riforma, in attuazione alla legge delega n. 366 dell’ottobre 2001, è strutturata in due parti: il decreto legislativo n. 6 del 17/1/03 contiene il testo della nuova disciplina modificativa del Codice Civile, mentre il decreto legislativo n. 5 del 17/1/03 ha introdotto nuove regole processuali relative ai procedimenti in materia di diritto societario.
L’approvazione definitiva del testo della riforma è stata accompagnata da una serie di commenti e di critiche, anche polemiche, da parte di operatori e addetti ai lavori, che non hanno mancato di sottolineare pregi e difetti della riforma, soprattutto in relazione alle altre riforme in cantiere (fisco e fallimenti) con le quali si sarebbero potuti verificare problemi di coordinamento. Per questi motivi l’entrata in vigore delle nuove norme, inizialmente prevista per il 1° gennaio 2003, è stata rinviata al 1° gennaio 2004: ciò tuttavia non significa, come vedremo, che si debba attendere fino a quella data per procedere all’adeguamento da parte delle imprese alla nuova disciplina.
La riforma ha suscitato un grande interesse anche in tutti coloro che dovranno concretamente ‘vivere’ la nuova disciplina: le imprese ed i soggetti che operano nella realtà di impresa (amministratori, soci, azionisti, sindaci, revisori). Per questo motivo, prossimamente nel sito saranno trattati nel dettaglio i singoli aspetti della nuova disciplina, in modo tale da fornire un commento completo degli istituti e delle possibilità che vengono offerte. Questo tema si propone invece di fornire un primo inquadramento della riforma, per capire come è strutturata, a chi si rivolge, come prepararsi alla sua entrata in vigore.
Il d.lgs 6/03 è composto da soli dieci articoli; tuttavia, i primi otto articoli del decreto contengono una disciplina che sostanzialmente riscrive più di trecento articoli del Codice Civile, prevedendo la sostituzione o l’aggiunta di norme del Codice Civile relative a determinati soggetti o istituti giuridici.
Quali siano questi soggetti ed istituti cui è destinata la riforma lo si deduce agevolmente dai titoli stessi degli articoli del decreto legislativo:
  • art. 1: “Modifica della disciplina riguardante le società per azioni”;
  • art. 2: “Modifica della disciplina riguardante le società in accomandita per azioni”;
  • art. 3: “Modifica della disciplina riguardante le società a responsabilità limitata”;
  • art. 4: “Modifica della disciplina riguardante lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali”;
  • art. 5: “Nuove norme in tema di direzione e coordinamento di società”;
  • art. 6: “Modifica della disciplina riguardante la trasformazione, la fusione e la scissione delle società di capitali”;
  • art. 7: “Norme in tema di società costituite all’estero”;
  • art. 8: “Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici”.
Gli articoli 9 e 10 trattano rispettivamente delle “Norme di attuazione e transitorie” e di “Entrata in vigore” del decreto.
Le società destinatarie della riforma sono dunque le c.d. società di capitali, ovvero società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni, nonché le società cooperative e le mutue assicuratrici. Sono escluse invece dalla riforma le c.d. società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice).

S.r.l.

Senza dubbio uno degli obiettivi principali della riforma è stato quello di dettare una disciplina specifica per le S.r.l., eliminando i continui rinvii alle norme sulla S.p.A. presenti nel Codice Civile. La forma di S.r.l. è adottata in Italia da più del 90% delle imprese e la maggior parte di questo 90% sono piccole e medie imprese. Il legislatore ha ritenuto quindi di non poter più ignorare la preferenza manifestata per questo tipo sociale ed ha provveduto a scrivere norme dedicate alla S.r.l., introducendo una maggiore autonomia e semplificazione a livello statutario, amministrativo e gestionale.
Alcune delle novità introdotte in tema di S.r.l., sulle quali, come anticipato, si avrà modo di tornare nel dettaglio:
  • all’atto della costituzione deve essere versato il 25% dei conferimenti in denaro (attualmente è il 30%); il versamento può essere sostituito da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria;
  • i conferimenti possono consistere anche in prestazioni d’opera o di servizi; tali conferimenti devono essere interamente garantiti da polizza o da fideiussione;
  • le quote di partecipazione possono anche non essere proporzionali ai conferimenti;
  • l’atto costitutivo può prevedere ipotesi in cui è possibile il recesso del socio, al di là di quelle previste dalla legge;
  • in caso di costituzione di un consiglio di amministrazione, l’atto costitutivo può prevedere la possibilità dei singoli consiglieri di amministrare disgiuntamente; le decisioni possono essere prese anche mediante consultazione scritta o in base a consenso espresso per iscritto;
  • gli amministratori hanno una rappresentanza generale della società;
  • l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è promuovibile da parte del singolo socio (attualmente è deliberata dall’assemblea); i soci che hanno deciso o autorizzato gli atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori;
  • sono eliminati i vincoli relativi alla rappresentanza del socio in assemblea.

S.p.A.

Un altro tipo sociale destinatario della riforma è, come detto, la società per azioni. Si tenga presente che per quanto concerne le società per azioni quotate, esse sono sottoposte anche alla disciplina speciale dettata dalla c.d. legge Draghi (d.lgs. 58/98), mentre la nuova riforma interessa tutte le S.p.A., quotate e non quotate.
Anche in tema di S.p.A. le novità sono molto importanti. Una delle più significative, anche per la sua portata ‘generale’, è la possibilità di scegliere tra tre diversi modelli di amministrazione e controllo della società (la c.d. governance): il sistema attualmente vigente (CdA – Collegio Sindacale); il sistema dualistico (Consiglio di Gestione – Consiglio di Sorveglianza) di tipo tedesco; il sistema monistico (CdA con Comitato Interno) di tipo anglosassone.
Altre novità sono:
  • la possibilità di costituzione per atto unilaterale;
  • il capitale sociale minimo innalzato a 120mila euro;
  • la possibilità di durata illimitata della società;
  • la possibilità di emissione di particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l’incidenza delle perdite;
  • la possibilità di costituzione di c.d. patrimoni separati, destinati ad uno specifico affare;
  • l’obbligo per gli amministratori di dare notizia di ogni interesse che abbiano in una determinata operazione, a prescindere dall’esistenza di un conflitto con l’interesse della società.

Cooperative

La riforma opera una distinzione netta tra le società cooperative a mutualità prevalente e le altre società cooperative: solo le prime infatti sono ammesse al beneficio delle agevolazioni fiscali e sono soggette a vincoli nella distribuzione di dividendi, delle riserve e nella remunerazione degli strumenti finanziari offerti ai soci. I criteri per distinguere le cooperative a mutualità prevalente si basano sulla percentuale (che deve essere superiore al 50% del totale) dei ricavi delle vendite e dei costi del lavoro o di produzione verso/da i soci. Le cooperative così individuate saranno iscritte in un Albo speciale tenuto dal Ministero delle Attività Produttive.

Entrata in vigore e fase transitoria

Al di là dei contenuti sostanziali della riforma, brevemente indicati ed oggetto di futura ripresa, occorre prestare molta attenzione alle norme relative all’entrata in vigore ed alla disciplina della fase transitoria e di attuazione. Tali norme, spesso sottoposte ad una lettura poco attenta, sono decisamente importanti sia per quanto concerne il periodo successivo al 1 gennaio 2004 sia per capire come ci si possa preparare a partire già dal 2003, quali adempimenti vadano compiuti, entro quali termini.
L’art. 10 del d.lgs 6/03 prevede in via generale che “il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004”. L’art. 9 spiega poi come le società vecchie e nuove debbano procedere all’adeguamento nella fase di transizione ed attuazione:
a) le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni già iscritte nel Registro delle Imprese al 1/1/04 dovranno uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004 (per le società cooperative, entro il 31 dicembre 2004);
b) se le suddette società sono già costituite alla data del 1/1/04 ma non ancora iscritte nel Registro, dovranno uniformarsi immediatamente alla nuova disciplina, pena l’impossibilità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
c) le società costituite dopo il 1/1/04 dovranno essere regolate da atto costitutivo e statuto conformi alla nuova disciplina.
La norma di attuazione, se indica quelli che sono i termini inderogabili per l’adeguamento, lascia tuttavia la possibilità di procedere fin da ora alle modifiche statutarie obbligatorie e/o facoltative previste della riforma. L’efficacia di tali modifiche è comunque rimandata al momento, successivo al 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel Registro delle Imprese.
Altre norme transitorie e di attuazione regolano aspetti specifici, cui occorre prestare ancor maggiore attenzione.
Innanzitutto, le deliberazioni necessarie all’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni, anche non inderogabili, possono essere assunte dall’assemblea straordinaria a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti: non è quindi previsto alcun quorum specifico per procedere alle modifiche, anche se queste riguardano le disposizioni derogabili. Allo stesso modo, nella S.p.A., l’assemblea può attribuire all’organo amministrativo una competenza ‘generale’ per l’adeguamento dello statuto alle disposizioni normative (diverse da quelle introdotte dalla riforma).
Altra norma importante è quella che prevede che le disposizioni dettate per le S.p.A. in materia di annullabilità delle deliberazioni assembleari e relativo procedimento di impugnazione, nullità delle deliberazioni e sanatoria delle nullità, invalidità delle deliberazioni di aumento o riduzione del capitale e di approvazione del bilancio, si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data del 1 gennaio 2004, salvo che l’azione sia già stata proposta. La norma aggiunge che, se i termini scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni per l’annullamento o la dichiarazione di nullità possono essere esercitate entro il (fino al) 31 marzo 2004. Potrà quindi darsi il caso in cui una delibera assembleare non conforme allo statuto, presa nel 2003 e il cui termine di impugnazione sia pendente al 1° gennaio 2004, venga impugnata anche da un socio astenuto o da un amministratore (possibilità prevista dal nuovo art. 2377 c.c). In questa ipotesi il soggetto impugnante avrà tempo fino al 31 marzo 2004 per esercitare l’azione.
Anche con riferimento alle obbligazioni, le nuove disposizioni in tema di assemblea degli obbligazionisti, impugnazioni delle delibere dell’assemblea, rappresentante comune, azione individuale degli obbligazionisti e sorteggio delle obbligazioni, si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente al 1° gennaio 2004.
Per quanto concerne i bilanci, quelli relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi attualmente in vigore. Se l’esercizio è chiuso tra il 1° gennaio 2004 ed il 30 settembre 2004 (31/12/04 per le cooperative), la redazione dei bilanci potrà avvenire secondo le leggi attuali oppure secondo la disciplina nuova. I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo il 30 settembre 2004 (31/12/04 per le cooperative) saranno invece redatti secondo le nuove disposizioni.
Nonostante la riforma sia destinata alle sole società di capitali, le società di persone non sono del tutto estranee alla nuova disciplina. Dispone infatti una delle norme di attuazione che le società in nome collettivo o in accomandita semplice, qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili siano delle società di capitali, devono redigere il proprio bilancio secondo le norme previste per la società per azioni e, ricorrendone i presupposti, redigere anche il bilancio consolidato.
Infine si segnala una norma di attuazione che in maniera molto singolare va a modificare l’art. 2632 del Codice Civile, già di recente modificato con la c.d. riforma dei reati societari (d. lgs. 61/02): è la norma in tema di formazione fittizia di capitale e prevede la pena della reclusione per amministratori e soci conferenti che formino o aumentino fittiziamente il capitale sociale.


In sintesi

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la riforma delle società di capitali e delle cooperative è divenuta realtà, anche se per l’entrata in vigore del decreto si dovrà attendere il 1° gennaio 2004. Alla riforma del diritto sostanziale si accompagna anche la riforma dei processi in materia di diritto societario, improntata ad una maggiore semplificazione, specializzazione e celerità dei procedimenti.
Gli elementi di novità sono dunque numerosi ed importanti: per questo motivo, la trattazione dei singoli istituti modificati o aggiunti alla disciplina del Codice Civile sarà prossimamente oggetto di specifici temi in questo sito.
Da subito occorre invece prestare molta attenzione alle norme transitorie e di attuazione della riforma, poiché per taluni istituti, come ad esempio le norme in tema di impugnazione delle delibere assembleari, è prevista l’applicabilità anticipata della riforma già nel corso del 2003. Tali norme, seppure oggetto di analisi ancora poco approfondite da parte dei primi commentatori della riforma, presentano contenuti molto interessanti sui quali, data anche l’approssimazione dell’attuale legislatore nel linguaggio e nella scelta delle tecniche di redazione, potranno aprirsi contrasti interpretativi importanti per le vicende societarie dei soggetti coinvolti dalla riforma.


(redatto in data 30 gennaio 2003)


© 2006 Quagliarella & Associati  |   Informativa sulla privacy