Il lavoro interinale: uno strumento flessibile per la gestione
della forza lavoro.



 

Di cosa si tratta

Il lavoro interinale, disciplinato dagli artt. 1-11 della l. 24/6/1997, n. 196, consente alle imprese di utilizzare forza lavoro nella maniera più agile e flessibile.
Nel contratto interinale, infatti, la dicotomia tradizionale del contratto di lavoro subordinato tra due soggetti contraenti (datore e lavoratore) si articola in un rapporto trilaterale, in cui l'impresa presso cui il lavoratore in concreto presta l’attività (c.d. impresa utilizzatrice) non ha alcun rapporto contrattuale con il lavoratore, che è invece assunto dalla società di intermediazione (c.d. impresa fornitrice), incaricata dall'impresa utilizzatrice di reperire una determinata figura professionale da impiegare nel suo processo produttivo.
Occorre tuttavia rilevare che la Corte di Cassazione si è recentemente espressa in tema di struttura del contratto di lavoro interinale, stabilendo che il rapporto che si instaura tra lavoratore, impresa fornitrice e impresa utilizzatrice è sì trilaterale, ma ha aggiunto che i due contratti che vengono stipulati, per quanto autonomi, sono collegati tra loro in modo indivisibile. Ciò può avere delle conseguenze significative e creare situazioni di conflitto tra i due contratti, che andranno risolte facendo prevalere una disciplina (ad esempio, quella regolante il rapporto lavoratore – impresa fornitrice) anche nei confronti del soggetto ‘terzo’ (l’impresa utilizzatrice).
Nel caso trattato dalla Corte, il contratto tra il lavoratore e la società di lavoro temporaneo prevedeva un termine preciso (26/6/98), mentre il contratto tra la società di lavoro temporaneo e la società utilizzatrice prevedeva la possibilità, per quest’ultima, di utilizzare il lavoratore fino a che non fosse rientrato in servizio il suo dipendente assente da sostituire. Il lavoratore pertanto prestava la sua attività presso la società utilizzatrice fino al rientro del dipendente sostituito, che avveniva il 31/7/98 cioè circa un mese dopo la scadenza del termine indicato nel contratto tra il lavoratore e la società fornitrice. Il lavoratore proponeva quindi ricorso per accertare l’avvenuta conversione del rapporto di lavoro da lavoro temporaneo a rapporto a tempo indeterminato, per l’avvenuto superamento del termine convenuto nel contratto con l’impresa fornitrice, chiedendo altresì la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti dell’impresa utilizzatrice.
Arrivata fino in Cassazione, la Suprema Corte decideva la questione riconoscendo l’avvenuta conversione del rapporto di lavoro ed accogliendo la domanda di reintegrazione nei confonti della società utilizzatrice.
In particolare, la Corte ha stabilito che “il contratto di prestazione di lavoro temporaneo costituisce per il lavoratore la fonte esclusiva della disciplina normativa del suo rapporto di lavoro (…), con la conseguenza che in caso di contrasto fra il termine finale contenuto nel contratto di prestazione di lavoro e quello contenuto nel contratto di fornitura ha rilievo unicamente il termine contenuto nel primo contratto”.
In sostanza, il contenuto del contratto tra lavoratore e società di lavoro temporaneo è rilevante anche nei confronti dell'impresa utilizzatrice “perché ad essa si estende per effetto di una fattispecie caratterizzata da due autonomi negozi ontologicamente fra loro collegati che danno luogo ad un rapporto indivisibile trilaterale”.
L’introduzione del lavoro interinale si pone in deroga al divieto di intermediazione privata nella domanda e offerta di lavoro (e in antitesi alla cultura giuslavoristica di molte e potenti istituzioni del nostro Paese, a cominciare dai Sindacati): per questo motivo, la riforma è potuta decollare solo in questi anni, benché nei principali paesi europei l'istituto funzionasse già da tempo e fin dal 1991 la Comunità premesse in tal senso (Dir. 91/383/CE). Un ulteriore passo nella direzione del superamento del monopolio pubblico del collocamento è stato fatto, ancora in ambito comunitario, dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 11/12/97, che ha ritenuto che ogni volta che uno Stato membro stabilisca il divieto di qualsiasi attività di mediazione e interposizione tra domanda e offerta di lavoro vìola i princìpi della concorrenza.
In considerazione della deroga anzidetta e delle cautele che ciò ispira, la l. 196/97 contiene una specifica disciplina concernente l'abilitazione alla fornitura di manodopera: è anzitutto prevista l'istituzione di un apposito Albo delle agenzie di lavoro interinale, istituito presso il Ministero del Lavoro, a cui le imprese che intendono esercitare la fornitura devono iscriversi, previa domanda al Ministero, che accorda l'abilitazione dopo selettivo esame sulla sussistenza di tutti i requisiti richiesti.
Dal punto di vista delle imprese interessate a utilizzare forza lavoro proveniente (e assunta) da una di queste agenzie (c.d. lavoratori temporanei), le condizioni necessarie sono, alternativamente:
  1. che la possibilità sia prevista dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice;
  2. che vi sia temporanea necessità di utilizzazione di forza lavoro in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
  3. che vi siano lavoratori assenti da sostituire.

In sintesi

I vantaggi per le imprese (utilizzatrici) sono molteplici:

  • utilizzo del personale senza dover stipulare contratti di lavoro subordinato con gli interessati, assunti formalmente dall'impresa fornitrice;
  • decentramento di alcune funzioni di gestione del personale;
  • tempestivo ricorso al personale per il tempo strettamente necessario a sopperire ad esigenze contingenti e temporanee;
  • possibilità di attingere ad un serbatoio di manodopera già specializzata e formata;
  • utilizzo eventuale del lavoro interinale quale strumento per un inserimento graduale del lavoratore temporaneo nell'organico stabile;
  • annullamento dei costi e dei tempi dedicati alla gestione degli adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali relativi al personale.
Merita tuttavia opportuna attenzione l’orientamento della giurisprudenza, secondo il quale la fonte principale della disciplina del rapporto di lavoro, per quanto attiene il lavoratore, è costituita dal contratto stipulato tra il lavoratore e la società di lavoro temporaneo; di conseguenza, l’impresa utilizzatrice dovrà prenderne conoscenza e pretendere l’inserimento di un apposito patto nel contratto che ne regoli gli effetti, per evitare sorprese nel concreto svolgimento della prestazione di lavoro temporaneo.


(redatto in data 17 gennaio 2002 – aggiornato in data 27 marzo 2003)


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