Il regime delle ferie non godute.
Di cosa si tratta
E' diffuso tra le imprese il problema per il quale molti
lavoratori arrivano ad accumulare congrui periodi di ferie
non goduti. Si riteneva che, qualora le ferie non fossero
state godute entro il periodo contemplato dalla negoziazione
collettiva, fosse facoltà del datore di lavoro
di corrispondere l'indennità sostitutiva.
La Cassazione ha recentemente affermato (Cass. Civ. Sez.
Lav. 21 febbraio 2001, n. 2569), che, quando il mancato
godimento non sia dipeso dalla volontà del lavoratore,
spetta a questo la scelta di farsi attribuire l'indennità
in luogo di godere in concreto delle ferie annuali non
godute. La Suprema Corte ha specificato che vi è
un limite, rappresentato dal fatto che l'impresa non abbia
la possibilità di farle godere per concreta impossibilità
di fargli recuperare i giorni di riposo.
Il Tribunale di Milano, giudice dal quale proveniva la
pronuncia oggetto di ricorso in Cassazione, aveva negato
la possibilità di godere in concreto delle ferie
se le stesse non erano state godute nell'anno di riferimento
nelle quali erano arrivate a maturazione.
La pronunzia ha privilegiato la rilevanza costituzionale
del diritto al riposo, dando allo stesso maggiore consistenza
in quanto appartenente agli attributi della personalità.
Ha concorso all'affermazione anche la considerazione della
maggiore rilevanza sociale del tempo libero e dei suoi
impieghi ad opera del lavoratore, come strumento di realizzazione
e di garanzia della dignità umana.
Il fondamento del principio sta nel diritto di godere
proprio delle ferie e non di suoi surrogati, come un compenso
monetario che le compensi.
Devono pertanto essere considerate nulle le clausole
previste dai contratti collettivi, peraltro in concreto
molto ricorrenti, che, a fronte di tale evento, prevedano
in via esclusiva l'indennità sostitutiva.
In sintesi
Prima viene il diritto al risarcimento in forma specifica,
cioé il godimento del periodo di ferie, e poi,
solo quando risulti eccessivamente oneroso per il datore
di lavoro farle godere in concreto, potrà tramutarsi
in diritto al risarcimento per equivalente (pagamento
della indennità di ferie).
La sentenza in concreto pone a carico del datore di lavoro,
che intenda corrispondere l'indennità sostitutiva
delle ferie non godute l'ulteriore onere probatorio di
dimostrare di non avere la condizione di potere fare godere
le ferie.
(redatto in data 22 gennaio 2002)