Riforma
Biagi:
contratto di somministrazione di lavoro, appalto di servizi e distacco.
a cura del dott. Giorgio
Guagliardo
praticante avvocato
Di cosa si tratta
Il D.Lgs 276/03, introducendo il contratto
di somministrazione, ha eliminato uno dei principali obbiettivi
che il nostro ordinamento giuridico perseguiva: mantenere
un collegamento tra lavoro ed impresa, imputando il rapporto
di lavoro a chi, di fatto, lo utilizzava. Questa era la
finalità della L. 1369/60 che, attraverso il divieto
di intermediazione e interposizione nella mano d’opera,
attribuiva la titolarità del rapporto (al di là
delle apparenze) al soggetto che se ne accollava il rischio
economico ed anche nelle ipotesi residue di appalto genuino,
in cui consentiva la separazione del rapporto dall’impresa,
reintroduceva un collegamento tra appaltante e appaltatore
prevedendone la responsabiltà in solido in ordine
al trattamento economico e normativo del lavoratore.
Il “vecchio sistema” era rimasto inalterato
per più di trent’anni nel nostro ordinamento,
subendo un’incrinatura a seguito dell’introduzione
del lavoro interinale (L. 196/97). Questa aveva modificato
in misura limitata il principio per cui il rapporto di
lavoro doveva essere imputato a chi ne faceva utilizzo;
infatti, il ricorso al lavoro interinale era ammeso solo
per far fronte ad esigenze transitorie, tassativamente
indicate dalla legge o dal contratto collettivo.
La c.d. Riforma Biagi, attuata con il D. Lgs. 276/03,
coniando la nuova tipologia della somministrazione di
lavoro, ha inteso far fronte all’esigenza, sentita
da tempo nel mondo dell’imprenditoria, di operare
attraverso un decentramento produttivo da cui dovrebbero
derivare una serie di vantaggi quali: il contenimento
dei costi della forza lavoro; evitare che il datore di
lavoro debba assumere su di sé le responsabilità
specifiche datoriali nei confronti dei prestatori di lavoro,
la possibilità, tramite una struttura imprenditoriale
più “flessibile”, di rispondere in
misura più agevole alle mutevoli esigenze del mercato.
Passando all’esame del nuovo istituto, l’art.
20, 1° comma stabilisce che “il contratto di
somministrazione di lavoro può essere concluso
da ogni soggetto, di seguito denominato somministratore,
a ciò autorizzato” e prosegue al 2° comma
prevedendo che “per tutta la durata della somministrazione
i lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse
nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.”
Al pari del lavoro interinale, la somministrazione di
lavoro presenta una struttura tripartita fondata sull’interrelazione
fra tre distinti soggetti: utilizzatore o impresa utilizzatrice
(soggetto che si avvale dell’attività lavorativa
del lavoratore “somministrato”), somministratore
(Agenzia di somministrazione che, debitamente autorizzata
e accreditata, fornisce mano d’opera all’utilizzatore),
prestatore di lavoro somministrato (lavoratore che assunto
dall’Agenzia di somministarazione svolge la propria
attività lavorativa presso uno o più imprese
utilizzatrici). L’interrelazione trisoggettiva trova
il proprio fondamento in due distinti contratti: un contratto
di somministrazione (fra utilizzatore e somministratore)
ed un contratto di lavoro subordinato, che può
essere a tempo determinato o indeterminato (fra somministratore
e lavoratore). In linea di prima approsimazione si può
affermare che, se formalmente il rapporto di lavoro subordinato
intercorre tra prestatore di lavoro somministrato e agenzia
di somministrazione, a carico della quale sono posti la
retribuzione e gli oneri contributivi e assistenziali,
tra prestatore di lavoro e impresa utilizzatrice intercorre
un rapporto lavorativo di fatto, tenuto conto che quest’ultima
si avvale dell’apporto lavorativo esercitando il
potere direttivo.
Soggetti coinvolti
Prima di procedere ad esaminare i limiti stabiliti dal
legislatore per ricorrere al contratto di somministarzione,
nonché la forma, il contenuto ed i diritti e gli
obblighi scaturenti dallo stesso, è opportuno provvedere
a passare in breve rassegna i soggetti coinvolti nel rapporto
trilaterale.
Utilizzatore
Per ciò che concerne i soggetti privati viene meno
la rigidità della L.1369/60 che, nel vietare la
somministrazione di mano d’opera, utilizzava il
termine “imprenditori”. Ora tale termine è
stato sostituito con il più generico “utilizzatore”
il che significa che il ricorso alla somministrazione
di mano d’operà sarà consentito non
solamente ad imprese, ma anche a organismi produttivi,
di servizi o commerciali, in cui le prestazioni di lavoro
somministrato verranno effettivamente utilizzate nell’ambito
di una struttura organizzativa. Conseguentemente anche
i piccoli imprenditori, gli artigiani, i coltivatori diretti,
i piccoli commercianti potranno avvalersi del nuovo istituto.
Le Pubbliche Amministrazioni potranno solamente avvalersi
del contratto di somministrazione a tempo determinato.
Somministratori
L’attività di somministrazione potrà
essere esercitata esclusivamente dalle Agenzie che avranno
ottenuto la necessaria autorizzazione dal Ministero del
Lavoro e risulteranno iscritte nell’apposito albo,
secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del
Lavoro del 23/12/2003; analoga autorizzazione dovrà
essere richiesta dalle vecchie Agenzie di lavoro interinale
qualora intendano esercitare l’attività di
somministrazionne di mano d’opera.
Lavoratori somministrati
Con riferimento al terzo soggetto della “triangolazione
contrattuale” è sufficiente per ora limitarsi
a sottolineare che il lavoratore somministrato è
del tutto estraneo al contratto di somministarazione salvo
per alcuni profili che lo riguardano indirettamente; infatti
il contratto di somministrazione dovrà indicare
le prestazioni lavorative e le mansioni che dovrà
svolgere presso l’utilizzatore.
Somministrazione a tempo determinato
Con questa tipologia di somministrazione i lavoratori
vengono assegnati all’utilizzatore per un periodo
di tempo predeterminato e definito ab initio nel contratto
in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo, o sostitutivo, che possono anche riferirsi
all’ordinaria attività dell’utilizzatore
(art. 20, comma 4). Emerge chiaramente il parallelismo
tra la nuova somministrazione a termine ed i contratti
a tempo determinato (come disciplinati dal D.Lgs. 368/2001);
infatti anche nella somministrazione l’utilizzatore
è obbligato, con riferimento alle prime tre ragioni
individuate (tecnico, produttivo, organizzativo), a motivare
il contratto sulla base delle effettive esigenze strutturali
o funzionali dell’azienda. La quarta ragione (sostituzione),
che giustifica il ricorso alla somministrazione a tempo
determinato, sembra far riferimento, con l’ovvia
esclusione della sostituzione dei lavoratori in sciopero,
alle numerose ipotesi previste dal nostro ordinamento
per la sostituzione dei lavoratori in forza: sostituzione
del lavoratore assente che ha diritto alla conservazione
del posto di lavoro; sostituzione di lavoratore inviato
temporaneamente in altra sede; sostituzione di lavoratore
inidoneo a svolgere le mansioni; assunzione di un lavoratore
da inviare presso una sede estera per un periodo predeterminato;
sostituzione dei lavoratori tossicodipendenti a tempo
indeterminato che accettano di sottorporsi al trattamento
terapeutico; etc.
Ulteriori elementi che evidenziano un parallelismo con
il contratto a tempo determinato sono dati, da un lato,
dall’affidare alla contrattazione collettiva a livello
nazionale la determinazione dei limiti quantitativi del
ricorso alla somministrazione a tempo determinato, dall’altro
da quanto stabilito dell’art. 22 del D.Lgs. 276/2003
che, per ciò che concerne la disciplina del rapporto
di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro,
espressamente rinvia al D.Lgs. 368/2001.
Va evidenziato come il termine apposto inizialmente al
contratto di lavoro possa essere prorogato, con il consenso
del lavoratore, nelle ipotesi e per il periodo di tempo
stabilito dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
Nell’intento di realizzare, attraverso il lavoro
somministrato, la finalità di creare occupazione
aggiuntiva, il legislatore ha sanzionato con la nullità
ogni clausola che limiti, anche indirettamente, la facoltà
dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine
del contratto di soministrazione; del tutto incomprensibile
risulta quindi la possibilità, prevista dal legislatore,
di evitare l’invalidità di tali clausole
corrispondendo al lavoratore un’adeguata indennità
la cui determinazione è stabilita dal contratto
collettivo applicato al somministratore.
Somministrazione a tempo indeterminato
(c.d. staff leasing)
Si tratta dell’elemento di novità maggiormente
rilevante: il legislatore consente di stipulare contratti
di somministrazione a tempo indeterminato in una serie
di attività e servizi ben precisi ed individuati
all’art. 20, comma.3.
- servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico,
compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet
e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo
di software applicativo, caricamento dati;
- servizi di pulizia, custodia e portineria;
- servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di
persone e di trasporto e movimentazione di macchinari
e merci;
- gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini,
nonché servizi di economato;
- attività di consulenza direzionale, assistenza
alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo
organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca
e selezione del personale;
- attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione
della funzione commerciale;
- gestione di call-center, nonché per l’avvio
di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo
1 di cui al regolamento (Ce) n. 1260/1999 del Consiglio,
del 21 giugno 1999;
- per costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti,
per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari,
per particolari attività produttive, con specifico
riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale,
le quali richiedano più fasi successive di lavorazione,
l’impiego di manodopera diversa per specializzazione
da quella normalmente impiegata nell’impresa.
Con un’elencazione avente ad oggetto servizi ed
attività endoaziendali il legislatore ha inteso
fugare ogni dubbio e rendere praticabile la somministrazione
di mano d’opera per quelle tipologie lavorative
che inducevano gli ispettori del lavoro a contestare il
reato di interposizione illecita di mano d’opera.
L’individuazione di ulteriori ipotesi in cui è
lecito il ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato
è rimessa, in sede di contrattazione collettiva,
alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori
sia a livello nazionale che territoriale, mirando in tal
modo il legislatore a plasmare il nuovo istituto secondo
la realtà storica e territoriale.
Il lavoratore assunto (dal somministratore) con contratto
a tempo indeterminato, ha diritto ad un’indennità
mensile di disponibilità, corrisposta dal somministratore
per i periodi in cui rimane in attesa di assegnazione.
La misura di tale indennità è stabilita
dal contratto collettivo applicabile al somministratore
avendo comunque come riferimento il tetto minimo inviolabile
stabilito, con decreto del Ministero del lavoro del 10
marzo 2004 (G.U. n.68 del 22/3/2004), in euro 350,00;
il Ministero del lavoro provvederà ogni due anni,
mediante decreto, ad aggiornare l'importo minimo dell'indennità,
secondo la variazione degli indici dei prezzi al consumo
per le famiglie di impegati ed operai rilevata dall'ISTAT.
E’ prevista una riduzione proporzionale dell’indennità
in caso di assegnazione ad attività lavorativa
a tempo parziale anche presso il lavoratore. L’indennità
di disponibilità è esclusa dal computo di
ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
Il lavoratore assunto con contratto di somministrazione
a tempo indeterminato, per il periodo di tempo in cui
non svolge la propria attività lavorativa presso
l’utilizzatore, rimane a disposizione del somministratore
salvo sussista una giusta causa o un giusto motivo di
risoluzione del contratto di lavoro.
Divieti
Ai sensi dell'art. 20, comma 5, il ricorso al contratto
di somministrazione è vietato:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero;
- salva diversa disposizione degli accordi sindcali,
presso le unità produttive nelle quali si sia proceduto,
entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi
(ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/91) che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stese mansioni cui
si riferisce il contratto di somministrazione;
- salva diversa disposizione degli accordi sindacali,
presso unità produttive nelle quali sia operante
una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario,
con diritto al trattamento di integrazione salariale,
che interessino ilavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce il contratto di amministrazione;
- da parte di imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs.
626/94 e successive modifiche.
Forma
Il contratto di somministarazione, sia a termine che a
tempo indeterminato, deve essere stipulato in forma scritta
ed evidenziare esplicitamente i seguenti elementi:
- gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al
somministratore;
- il numero dei lavoratori da somministrare;
- i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell’art.
20;
- l’indicazione della presenza di eventuali rischi
per l’integrità e la salute del lavoratore
e delle misure di prevenzione adottate;
- la data di inizio e la durata prevista dal contratto
di somministrazione;
- le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori
e il loro inquadramento;
- il luogo, l’orario e il trattamento economico
e normativo delle prestazioni lavorative;
- l’assunzione dell’obbligo da parte del
somministratore della obbligazione del pagamento diretto
al lavoratore del trattamento economico, nonché
d versamento dei contributi previdenziali;
- l’assunzione dell’obbligo da parte dell’utilizzatore
di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi
e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in
favore dei prestatori di lavoro;
- l’assunzione dell’obbligo da parte dell’utilizzatore
di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi
applicabili ai lavoratori comparabili;
- l’assunzione da parte dell’utlizzatore,
in caso di inadempimento del somministratore, dell’obbligo
del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico
nonché del versamento dei contributi previdenziali,
fatto salvo il diritto di rivalsa.
Il legislatore sanziona con la nullità del contratto
l’inosservanza dell’obbligo della forma scritta
e la mancata indicazione degli elementi di cui ai numeri
1), 2), 3), 4) e 5), ma vi è di più, al
fine di tutelare i lavoratori sotto ogni profilo si prevede
che in tale ipotesi i lavoratori sono considerati a tutti
gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.
Va precisato che l’effetto dell’assunzione
alle dipendenze dell’utilizzatore dei lavoratori
“somministrati”, quale conseguenza dell’inosservanza
delle prescrizioni formali e contenutistiche di contratto,
si verifica sin dall’inizio della somministrazione
(cfr. art. 27, comma 1).
Manifestando l’ampia rilevanza attribuita dalla
riforma del lavoro alle parti sociali, il legisatore impone
ai contraenti di recepire, nel definire gli elementi del
contratto, le indicazioni contenute nei contratti collettivi.
Sul somministratore incombe l’onere di comunicare
per iscritto al prestatore di lavoro, al momento della
stipulazione del contratto di lavoro o all’atto
dell’invio presso l’utilizzatore, la data
di inizio e la durata prevedibile dell’attività
lavorativa presso l’utilizzatore, nonché
gli elementi che a norma di legge deve indicare il contratto.
Diritti e tutele previste per i lavoratori
L’art. 23 esordisce sancendo un principio di fondamentale
portata: il principio di parità di trattamento
in base al quale i lavoratori dipendenti dal somministratore
hanno diritto ad un trattamento economico e normativo
complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti
di pari livello dell’utilizzatore, ciò ovviamente
a parità di mansioni svolte. Corollario del principio
espresso al 1° comma dell’art. 23 è quanto
previsto dal 3° comma del medesimo articolo, in virtù
del quale ai lavoratori oggetto del contratto di somministrazione
spettano (secondo le modalità ed i criteri stabiliti
dalla contrattazione collettiva) anche le erogazioni economiche
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione
di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento
dell’impresa (c.d. premi di produzione). La stessa
disposizione prosegue estendendo ai lavoratori dipendenti
dal somministratore tutti i servizi sociali e assistenziali
di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti
alla medesima attività produttiva, con esclusione
dei servizi il cui godimento sia subordinato alla iscrizione
a società cooperative o al conseguimento di una
determinata anzianità di servizio. La previsione
di siffatti principi dovrebbe scongiurare il pericolo
che le Agenzie di somministrazione diventino il ricettacolo
di una temuta mercificazione della mano d’opera.
Solo il tempo dirà se le Agenzie potranno evitare
di lucrare sui diritti dei lavoratori nell’escuzione
dei contratti di somministrazione, limitandosi ad ottenere
il giusto ricavo per l’attività svolta assumendo
uno specifico rischio d’impresa con riferimento
alla celere e buona riuscita delle prestazioni somministrate.
Al fine di assicurare al lavoratore “somministrato”
l’effettiva corresponsione della retribuzione e
della contribuzione previdenziale l’art. 23, 3°
comma sancisce la responsabilità solidale dell’utilizzatore
con il somministratore per l’inadempimento retributivo
e contributivo di quest’ultimo, salvo ovviamente
il diritto di rivalsa. Inoltre, per garantire che la retribuzione
percepita dal lavoratore corrisponda a quella relativa
alle mansioni svolte, è previsto che l’utizzatore,
qualora adibisca il lavoratore a mansioni superiori o
comunque non equivalenti a quelle dedotte in contratto,
debba darne comunicazione scritta al somministratore consegnadone
copia al lavoratore. A presidio di tale garanzia è
posta una sanzione particolarmente gravosa in quanto l’utilizzatore
inadempiente risponderà non solamente per le differenze
retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni
superiori, ma anche per l’eventuale risarcimento
del danno derivante dall’assegnazione a mansioni
inferiori.
Ulteriore importante forma di tutela è quella
relativa alla sicurezza sul lavoro. Il somministratore
è obbligato ad informare i lavoratori sui rischi
relativi alla sicurezza e alla salute in generale connessi
alle attività produttive, e di informarli e addestrarli
all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie
allo svolgimento delle attività lavorative per
cui vengono assunti, in conformità delle disposizioni
di cui al D. Lgs. n. 626/1994. Le parti sono tuttavia
libere di prevedere contrattualmente che l’obbligo
sia assunto direttamente dall’utilizzatore previa
espressa indicazione in tal senso nel contratto di somministrazione.
Poiché è l’utilizzatore a rispondere
della violazione agli obblighi di sicurezza sul luogo
di lavoro, egli deve informare e garantire i lavoratori
per ciò che riguarda la sorveglianza medica e i
rischi specifici, nonché per tutto quanto concerne
i dispositivi di sicurezza.
Al fine di incentivare la promozione di iniziative a
favore dei lavoratori assunti dall’Agenzia, all’art.
12, commi 1° e 2° si prevede l’obbligo,
a carico del somministratore, di versare, in un fondo
bilaterale appositamente costituito, un contributo pari
al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti.
Ai sensi dell’art. 11 è fatto divieto al
somministratore di esigere o comunque percepire, direttamente
o indirettamente, compensi dal lavoratore; tuttavia è
previsto che il divieto possa essere rimosso per specifiche
categorie di lavoratori altamente professionalizzati o
per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati
o accreditati, ad opera di contratti collettivi stipulati
da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentativi
a livello nazionale o territoriale.
Quanto all’esercizio del potere disciplinare si
prevede che il suo esercizio permanga in capo al solo
somministratore, mentre l’utilizzatore ha l’obbligo
di informare il primo su tutti gli elementi e gli aspetti
che possano rilevare ai fini disciplinari, anche con specifico
riguardo all’applicazione della procedura di cui
all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n.300.
Diritti sindacali e garanzie collettive
Sotto il profilo sindacale ai lavoratori “somministrati”
sono riconosciuti tutti i diritti previsti dallo Statuto
dei lavoratori. Essi inoltre possono esercitare presso
l’utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione,
i diritti di libertà e di attività sindacale,
nonché partecipare ad assemblee del personale dipendente
dell’utilizzatore stesso. Uno speciale diritto di
riunione, le cui modalità sono determinate dalla
contrattazione collettiva, è riconosciuto ai dipendenti
del somministratore che operano presso diversi utilizzatori.
A tutela dei diritti collettivi dei lavoratori è
previsto che l’utilizzatore comunichi alla rappresentanza
sindacale unitaria o, in mancanza, alle associazioni territoriali
di categoria, prima della stipulazione del contratto di
somministrazione, le ragioni del ricorso alla somministrazione
e i lavoratori coinvolti; qualora sussistano motivate
ragioni urgenza e necessità per la stipula del
contratto, la comunicazione può essere effettuata
entro i cinque giorni successivi. Ogni dodici mesi l’utilizzatore
deve comunicare ai soggetti anzidetti, anche a mezzo dell’organizzazione
datoriale a cui aderisce o conferisce il mandato, il numero
e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi,
la durata degli stessi, il numero la qualifica dei lavoratori
interessati.
Oneri previdenziali
Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed
assistenziali sono a carico del somministratore inquadrato
nel settore terziario. Con riferimento ai contributi relativi
all’indennità di disponibilità prevista
nella soministrazione a tempo indeterminato, è
previsto il versamento per il loro effettivo ammontare
anche in deroga a quanto previsto dalla normativa in materia
di minimale contributivo. Gli obblighi per l’assicurazione
contro gli infortuni e le malattie professionali sono
specificamente determinati in relazione al tipo di prestazioni
lavorative svolte presso l’utilizzatore ed al rischio
connesso. I premi ed i contributi sono determinati con
riferimento al tasso medio, o medio ponderato, stabilito
per l’attività svolta dall’impresa
utilizzatrice, oppure in base al tasso medio, o medio
ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione
effettivamente svolta dal lavoratore.
Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di
lavoro domestico trovano applicazione i criteri erogativi,
gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi
settori.
Responsabilità civile
Per l’ipotesi in cui il lavoratore nello svolgimento
della prestazione lavorativa presso l’utilizzatore
abbia cagionato danni a terzi, la responsabilità
è posta in capo all’utilizzatore sempreché
il danno sia stato causato dal lavoratore nello svolgimento
delle mansioni lavorative.
Somministrazione irregolare
Come già visto il ricorso alla somministrazione
di lavoro è lecito entro i limiti e le condizioni
previsti dagli artt. 20 e 21, numeri 1), 2), 3) e 4),
al di fuori di tali confini la soministrazione è
irregolare dando così luogo a due distinte reazioni
da parte dell’ordinamento giuridico. Sotto un profilo
penalistico, sia il somministratore che l’utilizzatore
saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria
che potrà variare da un minimo di euro 250 ad un
massimo di euro 1.250. Sotto un profilo civilistico, il
lavoratore potrà presentare ricorso al Giudice
del Lavoro nei confronti dell’utilizzatore che si
sia avvalso della sua attività lavorativa affinché
sia pronunciata la sussistenza di un rapporto di lavoro
alle dipendenze di questi con effetto dall’inizio
della somministrazione. Nel verificare la sussistenza
delle ragioni che giustificano il ricorso alla somministrazione,
il Giudice non potrà estendere il proprio giudizio
sino a sindacare nel merito le scelte e le valutazioni
tecniche, organizzative e produttive compiute dall’utilizzatore.
I pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo
retributivo o contributivo, valgono a liberare l’utilizzatore
sino alla concorrenza delle somme effettivamente versate;
inoltre gli atti computi dal somministratore per la costituzione
o la gestione del rapporto, per il periodo durante il
quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono
compiuti dall’utilizzatore che viene quindi riconosciuto
datore di lavoro effettivo.
Somministrazione illecita
L’art. 18, comma 1 e 2, configura come reato la
stipulazione di un contratto di somministrazione a tempo
determinato o indeterminato con soggetti non iscritti
all’Albo delle Agenzie per il Lavoro; va precisato
che non è vietata solo la mera stipulazione del
contratto di somministrazione ma anche lo sfruttamento
della mano d’opera illecitamente somministrata.
La responsabilità penale di tale comportamento
ricade su entrambi i soggetti del rapporto (Agenzia di
lavoro non autorizzata né iscritta nell’apposito
albo e utilizzatore che ricorre alla somministrazione
da parte di soggetti non autorizzati) e fa scattare per
entrambi la medesima sanzione. La pena prevista è
un’ammenda di euro 5 per ogni lavoratore per ogni
giornata di lavoro, più grave è la pena
in caso di sfruttamento di minori prevedendo l’arresto
fino a diciotto mesi ed un incremento dell’ammenda
fino al sestuplo; in caso di condanna è prevista
la misura accessoria della confisca del mezzo di trasporto
eventualmente adoperato per l’esercizio abusivo
dell’attività di somministrazione.
Ulteriore fattispecie di rilievo penale è prevista
dall’art. 18, comma 3 che sanziona con l’arresto
fino ad un anno o con l’ammenda da un minimo di
euro 2.500 fino ad un massimo di euro 6.000 l’attività
di chi esige o comunque percepisce compensi da parte del
lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto
di somministrazione; in aggiunta alla sanzione penale
è prevista la cancellazione dell’Agenzia
dall’albo.
Somministrazione fraudolenta
La somministrazione fraudolenta, prevista dall’art.
28, si verifica quando la somministrazione di lavoro è
posta in essere con la specifica finalità di eludere
norme inderogabili di legge o di contratto colettivo applicato
al lavoratore. Questa fattispecie penale pur presentando
tratti di somiglianza con la somministarzione illecita,
se ne differenzia sotto due profili: per ciò che
riguarda l’aspetto psicologico,in quanto è
necessaria la consapevolezza dolosa dell’utilizzatore
e del somministratore di agire contra legem, e per ciò
che riguarda il profilo sanzionatorio, in quanto, ferme
restando le sanzioni previste per la somministrazone illecita,
somministratore e utilizzatore sono puniti con un ammenda
di 20 euro per ogni lavoratore coinvolto nell’operazione
fraudolenta e per ogni giornata di lavoro.
Appalto
Ai sensi dell’art. 1655 c.c. l’appalto è
un contratto mediante il quale una parte (appaltatore)
assume, con organizzazione di mezzi propri e gestione
a proprio rischio, l’obbligazione di compiere per
l’altra parte (appaltante o committente) un’opera
o di prestare alla stessa un servizio verso un corrispettivo
in denaro.
L’art. 29 del Decreto stabilisce che “il
contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi
dell’art. 1655 del codice civile, si distingue dalla
somministrazione di lavoro per l’organizzazione
dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che
può risultare, in relazione alle esigenze dell’opera
o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio
del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché
per l’assunzione da parte del medesimo appaltatore,
del rischio d’impresa.”
Il legislatore ha ridefinito la linea di distinzione
tra somministrazione illecita e appalto (che aveva creto
notevoli problemi interpretativi nel vigore della l. 1369/60)
fornendo i tratti distintivi di questa fattispecie. L’art.
29 dopo aver riaffermato che l’appalto si differenzia
dalla somministrazione per l’organizzazione di mezzi
propri e per l’assunzione del rischio d’impresa,
al pari di quanto previsto dall’art. 1655 c.c, specifica
che può anche risultare, in relazione alle esigenze
dell’opera in contratto o del servizio dedotti,
dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo
nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto»
.In tal modo, vengono collocati nell’area del «vero»
appalto contratti che, per le caratteristiche intrinseche
dell’opera ovvero del servizio appaltati, sono eseguiti
con un’organizzazione che difetta di mezzi strumentali
rilevanti e si caratterizza per l’impiego, anche
esclusivo, di forza lavoro assunta e gestita a rischio
dell’appaltatore. Certo, occorrerà pur sempre
che si tratti di una vera impresa e che quindi l’organizzazione,
pur smaterializzata, sia oggetto dell’attività
di un appaltatore che ne assuma in pieno il rischio economico.
Emerge chiaramente che assume valore decisivo per la
qualificazione della fattispecie in termini di appalto
o di somministrazione illecita l’elemento organizzazione,
che, nei casi di prevalenza del fattore lavoro, dovrà
risultare dall’esercizio del potere organizzativo
e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione
del servizio appaltato. Occorre quindi determinare dove
sia situata la soglia minima di imprenditorialità
che consente di separare l’appalto di servizi dalla
somministrazione illecita di mano d’opera. Sul punto
si ritiene che possa essere un’indispensabile strumento
d’interpretazione il decreto, che il Ministero del
Lavoro emanerà ai sensi dell’art 84, comma
2, contenente buone pratiche e indici presuntivi atti
a distiguere la somministrazione dall’appalto, in
base alla rigorosa verifica della reale organizzazione
dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico
di impresa da parte dell’appaltatore.
Un ulteriore e importante elemento di valutazione dell’appalto
attiene alla natura dell’opera o dei servizio oggetto
del contratto, ciò è esplicitamente previsto
dall’art. 29 laddove prevede che l’organizzazione
dei mezzi può risultare anche collegata alle esigenze
dell’opera o del servizio dedotti in contratto.
Oltre alla reale sussistenza ed effettività dell’organizzazione
imprenditoriale dell’appaltatore, ulteriore tratto
caratterizzante l’appalto è rappresentato
dal rischio d’impresa (differenza economica tra
costi e ricavi dell’organizzazione) in capo all’appaltatore.
Qualora l’appalto non presenti i caratteri suoi
propri previsti dall’art. 29 si ricadrà nell’ipotesi
di somministrazine illecita con la conseguente imputazione
del contratto e degli atti di gestione del rapporto di
lavoro all’effettivo utilizzatore del contratto.
Al fine di tutelare i lavoratori assunti dall’appaltatore
l’art. 29, comma 2 sancisce la responsabilità
solidale del comittente con l’appaltatore in caso
di inadempimento da parte di quest’ultimo della
corresponsione retibutiva e previdenziale, tale responsabilità
si estende fino ad un anno dalla cessazione del contratto
d’appalto. Poco chiara è la limitazione del
regime di responsabilità alla sola figura dell’appalto
di servizi in quanto il 1° comma dell’art. 29
non distingue tra appalto d’opera e di servizi.
Distacco di manodopera
Il riconoscimento della liceità (entro certi limiti)
dell’attività di somministrazione di prestazioni
lavorative ha reso necessaria un’espressa regolamentazione
anche del distacco, in precedenza disciplinato con interventi
legislativi di settore.
Il legislatore, introducendo in via generale l’istituto,
all’art. 30, 1°comma ne fornisce la definizione
affermando che “si configura l’ipotesi del
distacco quando un datore di lavoro, per soddisfare un
proprio interesse, pone temporaneamente uno o più
lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione
di una determinata attività lavorativa.”.
Successivamente al 2° comma afferma che “il
datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico
e normativo a favore del lavoratore”. Il distacco
di mano d’opera, al pari della somministrazione,
si fonda su un rapporto trilaterale (datore di lavoro
distaccante, lavoratore distaccato, imprenditore distaccatario)
occorre quindi far chiarezza per evitare di operare confusione
tra i due istituti. Innanzitutto va rilevato che, mentre
l’attività di somministrazione può
essere svolta esclusivamente da soggetti autorizzati ed
iscritti in apposito albo, il datore di lavoro distaccante
non necessita di alcuna autorizzazione; quel che più
conta è l’elemento dalla temporaneità
del distacco nonché la circostanza che la prestazione
di lavoro a favore di altro soggetto corrisponda ad un
interesse proprio del datore di lavoro.
Nel distacco di mano d’opera il rapporto di lavoro
subordinato intercorre tra impresa distaccante e il proprio
dipendente, mentre nessun vincolo di subordinazione lavorativa
intercorre tra impresa distaccataria e lavoratore, sebbene
quest’ultimo venga inserito e collocato nell’organizzazione
aziendale con uno specifico profilo.
Il comma 3° dell’art 30 richiede il preventivo
consenso del lavoratore qualora il distacco comporti il
mutamento di mansioni; qualora invece il distacco comporti
un trasferimento ad una unità produttiva sita a
più di 50 km di distanza da quella in cui il lavoratore
è adibito, il distacco può avvenire solo
per comprovate ragioni tecniche, organizzative o sostitutive.
Non può non far sorgere più di una perplessità
la mancata previsione del consenso preventivo del lavoratore
in ipotesi di trasferimento ad unità produttiva
distante più di 50 km da quella d’origine.
Oltre alla limitatezza delle indicazioni fornite dal
legislatore per disciplinare il rapporto trilaterale che
si instaura tra datore di lavoro, lavoratore e beneficiario,
manca nella regolamentazione del distacco la previsione
obbligatoria della forma scritta e della comunicazione
tempestiva al lavoratore. Il silenzio in merito sembra
voler riconoscere al datore di lavoro la facoltà
di impegnare i propri dipendenti ove meglio creda, anche
presso altri datori di lavoro, senza preventiva attestazione
scritta.
(redatto in data 18 marzo 2004)