Riforma Biagi:
il lavoro intermittente.

a cura del dott. Giorgio Guagliardo
praticante avvocato
         

 

Di cosa si tratta

Il decreto di attuazione della legge Biagi, disciplinando nel titolo quinto, capo primo, dall’articolo 33 al 40 il lavoro intermittente (o a chiamata, o job on call), arricchisce le tipologie di lavoro subordinato presenti nel nostro ordinamento. Con l’introduzione della menzionata forma di contratto e a mezzo di altre disposizioni aventi la finalità di migliorare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, il legislatore si pone l’obiettivo di rendere più flessibile il mercato del lavoro, nel senso di favorire una più efficace e razionale utilizzazione dei lavoratori subordinati e di creare nuova occupazione.
Con il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato sia a tempo determinato che indeterminato, il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa con l’obbligo, in tal caso, di concedere al lavoratore un preavviso di 48 ore. Tale contratto può essere di due tipi: può prevedere l’obbligo di disponibilità da parte del lavoratore oppure può prevedere la libertà del lavoratore di rispondere alla chiamata. Solo nell’ipotesi in cui il lavoratore garantisce la propria disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione è dovuta un’idennità (di disponibilità) mensile, suddivisibile in quote orarie, volta a compensare il lavoratore per il periodo di non lavoro, il cui ammontare è fissato dai contratti collettivi ed in ogni caso non può essere inferiore a quello stabilito con decreto dal Ministero del Lavoro, aggiornato periodicamente.
L’indennità è esclusa dal computo di ogni istituto previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva e il datore di lavoro è obbigato a versare i contributi sull’importo effettivo dell’indennità corrisposta, anche in deroga ai minimali contributivi.
A fronte dell’indennità di disponibilità il lavoratore si obbiga a rispondere alla chiamata del datore di lavoro: il legislatore ha disciplinato diversamente le conseguenze derivanti dall’inadempimento del lavoratore, a seconda che il rifiuto alla chiamata del datore di lavoro sia giustificato da un legittimo impedimento o meno. Nel primo caso (malattia o altro impedimento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata), il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il datore di lavoro specificando la durata dell’impedimento, periodo durante il quale non maturerà l’indennità di disponibilità; dovrà essere chiarito in che misura spetti, invece, l’indennità di malattia. Qualora il lavoratore non comunichi tempestivamente al datore di lavoro la propria indisponibilità, perde il diritto all’indennità per quindici giorni o per il diverso periodo stabilito dai contratti collettivi. Nel caso di rifiuto ingiustificato il datore di lavoro oltre a poter risolvere il rapporto di lavoro (integrando il rifiuto ingiustificato una giusta causa di licenziamento), potrà pretendere la restituzione della indennità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, nonché il risarcimento del danno subito nella misura stabilita dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.
Il ricorso al lavoro intermittente è ammesso per lo svolgimento di prestazioni lavorative di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva o, in assenza di un contratto collettivo, dal Ministero del lavoro con decreto; ne consegue che in queste ipotesi il contratto potrà essere stipulato solo dopo le indicazioni fornite dalla contrattazione collettiva o dal Ministero del lavoro. Si potrà invece ricorrere immediatamente a questa nuova tipologia contrattuale, a prescindere dal tipo di attività svolta, se riguarderà prestazioni rese da:

  1. soggetti in stato di disoccupazione con meno di venticinque anni d’età;
  2. lavoratori con più di quarantacinque anni d’età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo;
  3. lavoratori con più di quarantacinque anni d’età che siano iscritti alle liste di mobiltà o collocamento.

Va precisato che queste ultime ipotesi di ricorso al lavoro intermittente hanno carattere sperimentale e, conseguentemente, la loro ulteriore vigenza dovrà essere valutata dal Parlamento entro 21 mesi dall’entrata in vigore del decreto attuativo.
Per agevolare la programmazione della produzione, il legislatore ha previsto la possibilità di ricorrere alla nuova figura contrattuale per prestazioni da rendersi nel fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, attribuendo l’individuazione di ulteriori periodi alla contrattazione collettiva. L’indennità di disponibilità in tali ipotesi deve essere corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro. E’ legittimo dubitare se il legislatore, con tale disposizione, abbia inteso introdurre una terza tipologia di contratto a chiamata, utilizzabile dal datore di lavoro senza attendere la previsioni collettive. Infatti, se da un lato l’art 35 lettera a) sembra escludere tale possibilità stabilendo che nel contratto deve essere indicata la durata delle ipotesi oggettive e soggettive che consentono la stipulazione del contratto, dall’altro, l’art. 40 sembrerebbe ammetterla in quanto si stabilisce che il Ministero del Lavoro, in assenza di previsioni contrattuali, individua con proprio decreto i casi in cui è ammisibile il ricorso al lavoro intermittente anche ai sensi dell’art. 37, 2°comma (lavoro intermittente per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno).
E’ vietato ricorrere al lavoro a chiamata in una serie di ipotesi analiticamente individuate dal legislatore, e precisamente: 1) per la sostituzione dei lavoratori assenti per sciopero; 2) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto nei sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi o a riduzione dell’orario con integrazione salariale che abbiano interessato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il lavoratore intermittente; 3) da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della l. 626/94 e successive modificazioni.
Per quanto attiene al profilo formale, il contratto di lavoro intermittente deve rivestire la forma scritta; ciò è previsto non ai fini dell’esistenza del contratto, ma per la prova di alcuni elementi che devono essere puntualmente indicati:

  • indicazione della durata e delle ipotesi oggettive o soggettive che consentono la stipulazione del contratto;
  • luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore ad un giorno lavorativo;
  • il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, in quanto dovuta;
  • le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
  • tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
  • le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

Nell’indicazione di tali elementi le parti devono recepire le indicazioni dei contratti collettivi, ove esistenti; è inoltre fatto obbligo al datore di lavoro, salvo previsioni collettive più favorevoli, di informare con cadenza annuale le RSA sull’andamento del ricorso al lavoro intermittente.
Quanto al trattamento retributivo, il lavoratore intermittente è stato equiparato agli altri lavoratori; infatti per i periodi in cui presta la propria attività è sancito il principio di non discriminazione in base al quale il “lavoratore a chiamata” non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte. Nell’applicazione di tale principio occorre rifarsi al criterio già dettato dal legislatore per il part-time; infatti è espressamente previsto che il trattamento economico, normativo e previdenziale deve essere riproporzionato in ragione della prestazione effettivamente eseguita dal lavoratore intermittente, precisandosi inoltre che il riproporzionamento deve riferirsi all’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio, sul lavoro, malattia professionale, maternità e congedi parentali.
Quanto invece ai periodi in cui il lavoratore rimane “inattivo”, in attesa di chiamata, si stabilisce che esso non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, né matura alcun trattamento economico e normativo, salva la sola indennità di disponibilità.
Per ciò che attiene i profili contributivi, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi sulle retribuzioni erogate e sull’importo effettivo dell’indennità di disponibilità, mentre al lavoratore è riconosciuta la facoltà di integrare la contribuzione fino a concorrenza della retribuzione convenzionale fissata con decreto ministeriale.
Il computo dei lavoratori intermittenti, ai fini dell’applicazione delle normative e delle leggi, deve compiersi in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.
Si ricorda, in chiusura, che al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro intermittente le parti possono ottenere la certificzione del contratto a norma di quanto contenuto nella legge di riforma.

In sintesi

Una delle fattispecie più innovative della Riforma Biagi è il lavoro intermittente con cui il lavoratore indica la sua disponibilità a prestare lavoro nell´arco di un tempo predefinito, mentre l´azienda può limitarsi ad utilizzarlo in funzione del soddisfacimento delle esigenze produttive, dando al lavoratore un preavviso di 48 ore. E´ prevista una duplice versione con o senza l’obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità a seconda della scelta del lavoratore di vincolarsi o meno in tal senso.
Questo modello contrattuale, per quanto mai disciplinato prima d’ora dal punto di vista normativo, ha un precedente che risale al 2000, quando il tentativo di introdurlo alla Elettrolux Zanoletti fu bloccato da un referendum dei lavoratori.
Con l’introduzione di tale nuova forma di lavoro il legislatore ha inteso far fronte a due distinte esigenze: da un lato, consentire alle aziende che si trovano a dover fronteggiare picchi di produzione di reperire manodopera per periodi di tempo determinati; dall’altro, regolarizzare le situazioni di lavoro non dichiarate o comunque non regolare (in primis il fenomeno del «lavoro a fattura» che consiste «nell'emissione di fatture a titolo di lavoro autonomo» da parte di lavoratori che in realtà sono dipendenti a tutti gli effetti). Quelli da ultimo accenati sono fenomeni che non solo ledono i diritti dei prestatori di lavoro, ma che risultano distorsivi della stessa competizione corretta tra imprese e che, in definitiva contrastano con un impostazione volta a modernizzare le regole del nostro mercato del lavoro.


(redatto in data 18 settembre 2003)


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