Riforma
Biagi:
job sharing, una poltrona per due.
a cura del dott. Giorgio
Guagliardo
praticante avvocato
Di cosa si tratta
Con l’entrata in vigore il 13 marzo
2003 della legge n. 30/2003, meglio nota come legge Biagi,
il Governo è stato delegato ad adottare nel termine
di un anno uno o più decreti legislatvi volti ad
ammettere nel nostro ordinamento e a disciplinare in maniera
compiuta particolari tipologie lavorative, fra cui il
lavoro a prestazioni ripartite, meglio conosciuto come
lavoro in coppia o, utilizzando la definizione anglosassone,
job sharing.
Il contratto di job sharing è un peculiare contratto
di lavoro subordinato col quale due o più lavoratori,
solitamente due, assumono in solido una obbligazione di
lavoro subordinato corrispondente a un posto a tempo pieno,
stabilendo, previo assenso del datore di lavoro, i criteri
di suddivisione dell’orario di lavoro con il vincolo
di sostituirsi vicendevolmente in caso di impedimento
dell’uno o dell’altro. In questo caso, la
flessibilità dell’orario di lavoro dipende
dagli interessi dei lavoratori coinvolti oltre che dalle
esigenze dell’impresa.
Il lavoro ripartito, introdotto per la prima volta nell’ordinamento
statunitense negli anni Sessanta e oggi largamente utilizzato
in tutto il mondo, può rappresentare un interessante
strumento per far fronte alla sempre più pressante
richiesta di flessibilità del mercato del lavoro
italiano. In Italia il contratto di job sharing è
stato regolato in maniera atipica, ovvero non con la legislazione
ordinaria, ma con la circolare del Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale 7 aprile 1998, n. 43, che legittima
il ricorso a tale schema negoziale “purché
non si tratti di un mero espediente per aggirare la normativa
vigente del lavoro subordinato”; si comprende quindi
l’importanza del provvedimento ministeriale che
dovrebbe contribuire alla diffusione anche nel nostro
paese di questa nuova forma di lavoro. La circolare fornisce
un quadro normativo di base a tutela dei prestatori di
lavoro coobbligati e a garanzia delle imprese che, in
questo modo, si assicurano la continuità della
prestazione lavorativa e una notevole riduzione dei livelli
di assenteismo.
La determinazione degli assetti del rapporto lavorativo
è ampiamente rimessa alla autonomia negoziale delle
parti, tuttavia viene specificato che, onde evitare elusioni
alla normativa lavoristica, il contratto di job sharing,
stipulato naturalmente in forma scritta, dovrà
indicare la percentuale e la ripartizione temporale dell’orario
di lavoro nel corso del giorno, della settimana, del mese,
o dell’anno; inoltre dovrà prevedere la possibilità
per gli stessi lavorator di determinare discrezionalmente,
in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro o la
modificazione consensuale della distribuzione dell’orario
di lavoro; sarà quindi cura dei lavoratori provvedere
a comunicare al datore di lavoro le eventuali modifiche
dell’orario di lavoro.
Pur in assenza di precise indicazioni nella circolare
ministeriale sembra possibile prevedere un orario complessivo
superiore al normale orario settimanale previsto dalla
legge o dalla contrattazione collettiva, facendo attenzione
a non superare il limite massimo consentito dell’orario
straordinario onde evitare l’imposizione di sanzioni
amministrative; l’alternantiva possibile, che comunque
ridurrebbe i benefici del ricorso a tale forma di lavoro,
comportando un appesantimento per l’organizzazione
lavorativa, sarebbe quella di prevere contrattualmente
l’ingresso temporaneo di un lavoratore per coprire
le ore eccedenti il limite settimanale.
La libertà riconosciuta ai lavoratori nella modulazione
del proprio tempo lavorativo non crea problemi in caso
di svolgimento di lavoro supplementare da parte dei coobbligati;
in tali ipotesi, nonostante non sussista alcun obbligo
a carico del datore di lavoro in ordine al pagamento di
maggiorazioni per orario svolto oltre la percentuale fissata
dal contratto, nulla vieta al datore di lavoro, ove la
contrattazione collettiva lo preveda, di corrispondere
al lavoratore una maggiorazione per il lavoro supplementare
svolto.
In relazione al trattamento dovuto in caso di lavoro
starordinario, occorrerà attendere eventuali suggerimenti
dall’attuazione della riforma lavoro in quanto non
è ben chiaro se nella determinazione dell’orario
da considerare come straordinario si debba considerare
ciascun singolo lavoratore come entità a sé
stante, oppure se si debbano considerare entrambi i lavoratori
come unità a sé stante in quanto coobbligati.
La retribuzione sarà proporzionale alla quantità
di lavoro effettivamente prestato da ciascun lavoratore;
proporzionali al lavoro svolto saranno altresì
le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi
accessori.
Quanto agli elementi contributivi (assicurazione generale
e obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
e i superstiti, indennità di malattia, e ogni altra
prestazione previdenziale e assistenziale) si assiste
ad una assimilazione a quanto previsto per il part-time;
tuttavia il calcolo delle prestazioni e dei contributi
andrà effettuato a posterori, mese per mese in
relazione all’effettivo orario svolto (e non preventivamente
come per il part-time), salvo conguaglio a fine anno,
in modo da poterne calcolare l’esatto ammontare
per ciascun lavoratore.
Sui lavoratori incombe l’obbligo di comunicare,
con cadenza almeno settimanale, l’orario lavorativo
di ciascuno di essi, ciò al fine di consentire
al datore di lavoro di verificare l’effettiva attività
lavorativa e di certificare le assenze. In caso di assenza
(es: per malattia) di uno dei lavoratori coobligati, il
datore di lavoro è legittimato, stante il vincolo
solidale che caratterizza la tipologia contrattuale in
esame, a pretendere l’adempimento dell’intera
obbligazione lavorativa da parte dell’altro lavoratore.
Così in caso di malattia o altro legittimo impedimento,
il lavoratore che subentra a quello assente avrà
diritto, per la prestazione lavorativa “straordinaria”,
ad una retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità
del lavoro svolto; il lavoratore assente avrà invece
diritto al relativo trattamento economico (es: indennità
di malattia). E’ del tutto evidente che nel caso
specifico in cui la malattia sia insorta in periodi in
cui il lavoratore non era tenuto ad alcuna prestazione,
questi non maturerà alcun diritto al relativo trattamento.
Zone d’ombra rimangono su alcuni aspetti della disciplina
del rapporto di lavoro a prestazioni ripartite non prese
in considerazione dal provvedimento ministeriale, quali
il potere disciplinare e di recesso dal rapporto di lavoro.
Quanto al potere disciplinare, poiché il vincolo
di solidarietà attiene all’esecuzione della
prestazione lavorativa e non alle modalità concrete
della prestazione, si potrebbe ritenere che entrambi i
lavoratori risultino responsabili per le assenze ingiustificate
e per i ritardi nell’inizio del lavoro, a prescindere
dalla circostanza che siano imputabili a lui o al suo
“partner”, ma non per le infrazioni al codice
disciplinare o per comportamenti esclusivamente imputabili
all’altro lavoratore.
In caso di dimissioni o licenziamento di uno dei lavoratori
coobbligati, sono diverse le possibili soluzioni. Dal
vincolo di solidarietà si potrebbe far discendere,
nell’ipotesi di dimissioni o licenziamento di uno
dei job sharers, l’estinzione del’intero contratto,
sempreché il datore non accetti l’ingresso
di altro lavoratore in luogo di quello dimmissionario
o licenziato, oppure proponga al lavoratore rimasto la
conversione del contratto ripartito in un contratto di
lavoro subordinato a tempo pieno, oppure si potrebbe ritenere
che il rapporto prosegua a tempo parziale con l’altro
lavoratore secondo l’orario originariamente determinato.
Qualora il contratto coinvolga più di due lavoratori,
la soluzione più naturale per il caso di dimissioni
o scioglimento del rapporto (risoluzione dell’intero
contratto) non può trovare applicazione, in quanto
il rapporto prosegue con i restanti coobbligati.
In sintesi
I principali vantaggi che il ricorso a tale forma di
lavoro potrebbe assicurare alle imprese sono in primo
luogo ravvisabili in un aumento della produttività,
in quanto la continuità del lavoro sarebbe garantita
anche in caso di malattia o di altro legittimo impedimento
di un lavoratore, stante l’obbligo solidale di assicurare
l’adempimento dell’obbligazione lavorativa
in capo all’altro lavoratore. L’utilizzo per
una medesima mansione di più lavoratori, fungibili
tra loro con il ricorso a tale tipologia contrattuale,
consentirebbe di ridurre gli inconvenienti che si verifiicano
quando viene a mancare la presenza di un lavoratore dotato
di competenze non rinvenibili in altri dipendenti dell’impresa.
Infine si riuscirebbe a porre un freno al fenomeno dell’assenteismo
per malattia; ciò sarebbe garantito dalla possibiltà
riconosciuta al lavoratore di modulare gli orari lavorativi
individuali, senza alcuna ingerenza del datore di lavoro,
permettendo così di conciliare esigenze familiari
e personali con gli impegni di lavoro.
Questa tipologia contrattuale sembrerebbe risultare partcolarmente
appetibile per quelle categorie di lavoratori (donne e
studenti) che devono conciliare, lavoro e vita privata;
infatti, ai job sharers è riconosciuta la possibilità
di modificare gli orari individuali in relazione alle
esigenze personali. In realtà, la discrezionalità
del lavoratore nel modulare l’orario lavorativo
incontra un ostacolo insormontabile derivante dall’obbligo
di garantire l’intera prestazione da parte dell’altro
lavoratore, compromettendo così inesorabilmente
il tempo libero del lavoratore.
Si dovrà quindi attendere che, in attuazione della
delega, il Governo predisponga appositi strumenti idonei
a conciliare le esigenze produttive con quelle dei lavoratori
a prestazioni ripartite.
(redatto in data 27 marzo 2003)