L'Italia si adegua all'Europa:
le nuove regole dell'orario di lavoro.
a cura del dott. Giorgio
Guagliardo
praticante avvocato
Di cosa si tratta
Cambiano le regole sull’organizzazione
dell’orario di lavoro dei lavoratori dipendenti.
Lo prevede il decreto legislativo 66/03, in vigore dal
29 aprile, che, dando attuazione alla direttiva comunitaria
93/104/CE, interviene in maniera innovativa su diversi
aspetti della materia sempre nel pieno rispetto del ruolo
dell’autonomia negoziale collettiva, con lo scopo
di regolamentare in maniera uniforme su tutto il territorio
nazionale i profili di disciplina del rapporto di lavoro
connessi all’organizzazione dell’orario di
lavoro.
Campo di applicazione.
La nuova disciplina sull’orario di lavoro riguarda
tutti i dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati,
ad eccezione della gente di mare e del personale di volo
dell’aviazione civile e, nel rispetto delle disposizioni
vigenti per il pubblico impiego, le Forze armate, i servizi
di protezione civile, il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, il personale di strutture giudiziarie, penitenziarie
e con compiti di sicurezza pubblica.
L’innovazione di maggior rilievo è data
dal fatto che la disciplina prevista dal decreto in esame
trova applicazione nei confronti degli apprendisti maggiorenni.
Ciò comporta che nei confronti di tale categoria
di prestatori di lavoro trovano applicazione tutte le
norme del decreto, ivi comprese quelle sul lavoro straordinario
e sul lavoro notturno, che, pertanto, non sono più
vietati.
Orario normale di lavoro.
Nella nuova disciplina manca l’indicazione di
un orario giornaliero “normale”, mentre quello
settimanale è normalmente fissato in 40 ore settimanali,
anche se attraverso la contrattazione si può stabilire
una durata minore e si può riferire l’orario
normale alla durata media delle prestazioni lavorative
in un periodo non superiore ad un anno.
Durata massima e media dell’orario
di lavoro.
Alla contrattazione collettiva è riconosciuta
ampia autonomia nella determinazione della durata massima
dell’orario di lavoro settimanale (vera e propria
novità per l’ordinamento italiano); l'assenza,
nel decreto, di ogni riferimento alla durata massima giornaliera,
chiaramente indica il superamento di ogni preesistente
limite legale in materia. Altra nozione innovativa per
l’ordinamento italiano è quella di durata
media dell’orario di lavoro che non può in
ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni,
le 48 ore, compreso lo straordinario: il calcolo si effettua
in riferimento a un quadrimestre (o periodo superiore
se previsto dai contratti collettivi) e non deve tener
conto di ferie, assenza per malattia o degli stessi straordinari
qualora il lavoratore abbia beneficiato del riposo compensativo.
Il datore di lavoro che impiega più di dieci dipendenti
è tenuto, in caso di superamento delle 48 ore di
lavoro settimanale, a seguito di prestazioni di lavoro
starordinario, ad informare, con cadenza quadrimestrale,
la Direzione Provinciale del lavoro - Settore ispezione
del lavoro competente per territorio, dell’avvenuto
superamento.
Lavoro straordinario.
Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto.
La contrattazione collettiva regolamenta le eventuali
modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro
straordinario, nel rispetto dei limiti in materia di durata
massima dell'orario di lavoro. Il tetto massimo del ricorso
al lavoro straordinario è stabilito dalla contrattazione
collettiva, tuttavia, in assenza di disciplina da parte
dei contratti collettivi, il ricorso al lavoro straordinario
è ammesso unicamente previo accordo tra datore
e lavoratore, per una durata che non può eccedere
le 250 ore annuali. Il ricorso al lavoro straordinario
è inoltre ammesso, salvo diversa previsione dei
contratti collettivi, in alcuni casi specifici, per eccezionali
esigenze tecnico-produttive o circostanze di forza maggiore
(in questi casi non è necessaria la comunicazione
alle rappresentanze sindacali).
Riposo pausa e ferie.
Ogni giorno il lavoratore ha diritto a undici ore di
riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, salvo diversa
previsione dei contratti collettivi; da ciò discende
che, ferma restando la durata normale dell’orario
settimanale di 40 ore, la durata massima del lavoro giornaliero
è fissata dalla legge in 13 ore.
Quando l’orario giornaliero supera le sei ore deve
essere concessa una pausa la cui durata e modalità
sono stabilite dai contratti collettivi; in mancanza di
disciplina collettiva, l’intervallo non può
essere inferiore a dieci minuti nell’arco della
giornata, secondo le esigenze tecniche del lavoro stesso;
appare quindi evidente che, in assenza di specifica disciplina
collettiva, il datore di lavoro può decidere unilateralmente
la collocazione temporale della pausa. Il riposo settimanale
deve essere assicurato per 24 ore ininterrotte per ogni
settimana. La domenica è confermata come giorno
di regola destinato al riposo settimanale, salvo le eccezioni
previste nel decreto.
Viene espressamente riconosciuto al lavoratore il diritto
ad un periodo di ferie annuali retribuito non inferiore
alle quattro settimane, rimettendo alla contrattazione
colletttiva la facoltà di determinare condizioni
di miglior favore per il lavoratore. Interpretando in
maniera rigorosa il principio della irrinunciabilità
delle ferie sancito dall’art. 36 della Costituzione,
viene stabilito che il periodo minimo di ferie di quattro
settimane non può essere sostituito dalla indennità
per ferie non godute. Solo in caso di risoluzione del
rapporto di lavoro il periodo minimo di ferie annuali
può essere sostituito dall’indennità
per ferie non godute; si è in tal senso recepito
l’orientamento giurisprudenziale più rigoroso
in materia.
Lavoro notturno.
Il periodo di lavoro notturno é definito come
il periodo di tempo di almeno sette ore consecutive corrispondenti
all’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del
mattino. Il lavoratore notturno è definito come
qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga
almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato
in modo normale, e come qualsiasi lavoratore che svolga
durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario
di lavoro secondo le norme stabilite dai contratti collettivi
di lavoro, in difetto di disciplina collettiva è
considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che
svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi
all’anno.
Una prima limitazione al ricorso al lavoro notturno è
data dalle condizioni fisiche del lavoratore, infatti
possono essere adibiti al lavoro notturno solamente i
lavoratori idonei fisicamente, e tale idoneità
può essere accertata anche tramite le competenti
strutture sanitarie pubbliche. Alla contrattazione collettiva
è affidato il compito di stabilire i requisiti
dei lavoratori che possono essere esclusi dal lavoro notturno.
E’in ogni caso espressamente vietato adibire al
lavoro, nel periodo dalle ore 24 alle ore 6, le donne
dall’accertamento dellla gravidanza fino al compimento
di un anno di età del bambino. Inoltre non sono
obbligati al lavoro notturno, potendo quindi rifiutarsi
di prestarlo: la lavoratrice madre di un figlio inferiore
a tre anni, o in alternativa il lavoratore padre convivente
con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia
l’unico genitore affidatario di un figlio convivente
di età inferiore a dodici anni; la lavoratrice
o il lavoratore che abbiano a loro carico un soggetto
disabile.
Quanto alla durata, l’orario di lavoro dei lavoratori
notturni non può superare otto ore in media nelle
24 ore, salva la possibilità per la contrattazione
collettiva, anche aziendale, di stabilire un riferimento
più ampio sul quale calcolare come media il suddetto
termine. Al fine di non penalizzare il ricorso al lavoro
notturno nelle imprese di panificazione, è stato
previsto che la media di cui sopra vada riferita alla
settimana lavorativa.
In caso di introduzione del lavoro notturno, incombe sul
datore di lavoro un duplice obbligo di carattere consultivo
e informativo. In primo luogo, l’introduzione del
lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione
delle RSA aderenti alle organizzazioni firmatarie del
contratto collettivo applicato all’impresa. Qualora
dovessero mancare le RSA, la consultazione, che in ogni
caso va effettuata e conclusa entro sette giorni, va fatta
con le organizzazioni territoriali dei lavoratori per
il tramite delle associazioni imprenditoriali cui aderisce
l’azienda (possibilità quest’ultima
introdotta su espressa richiesta della Confartigianato).
In secondo luogo, incombe sul datore di lavoro l’obbligo
di provvedere ad informare per iscritto, qualora l’esecuzione
di lavoro notturno non sia prevista dai contratti collettivi,
i servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro
competente per territorio. L’informazione del ricorso
al lavoro notturno deve essere effettuata con cadenza
annuale, anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali
cui aderisce l’azienda, e va effettuata anche nei
confronti delle RSA o, in loro assenza, nei confronti
delle organizzazioni territoriali dei lavoratori.
Per il lavoratore notturno sono previste particolari forme
di tutela: il datore di lavoro, attraverso controlli preventivi
e periodici, deve valutare lo stato di salute dei lavoratori
notturni ed inoltre deve garantire un livello di prevenzione
e di protezione dagli infortuni adeguato e corrispondente
a quello previsto per i turni diurni. Qualora sopraggiungano
condizioni di salute che comportino l’inidoneità
alla prestazione di lavoro notturna, accertata dal medico
competente, il lavoratore dovrà essere assegnato
al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti
e disponibili. Nel caso in cui l’assegnazione alle
mansioni diurne non risulti possibile, è rimessa
alla contrattazione collettiva l’individuazione
di soluzioni adeguate.
Deroghe alla disciplina della durata settimanale
dell’orario.
Sono previste deroghe per alcune particolari categorie
di lavoratori: personale viaggiante dei servizi pubblici;
giornalisti; personale poligrafico; addetti di imprese
che forniscono un servizio di pubblica utilità.
In sintesi
Dal 29 aprile è in vigore il nuovo orario di lavoro
previsto dal decreto legislativo approvato il 4 aprile
in via definitiva dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento
recepisce la direttiva comunitaria del 1993, evitando
il pericolo di una sanzione di 238 mila euro al giorno
che l’Unione europea avrebbe inflitto al nostro
paese se non si fosse adeguato alla direttiva entro il
10 aprile, termine ultimo concesso per il recepimento.
La nuova disciplina dell’orario di lavoro, che introduce
per dipendenti pubblici e privati le 40 ore settimanali
e il tetto massimo di 48, oltre a regolare riposi, ferie,
notturno e straordinario, arriva infatti con sei anni
anni di ritardo rispetto ai termini imposti da Bruxelles.
L’urgenza di adeguarsi alla normativa comunitaria
era stata sottolineata anche, alla fine del 2001, nel
Libro bianco sul mercato del lavoro, ma nel corso dello
scorso anno il confronto con le parti sociali si è
arenato e il Governo Berlusconi è andato avanti
da solo giungendo all’emanazione di un testo legislativo
che non rispetta appieno lo spirito della direttiva comunitaria
volta ad assicurare maggiori garanzie e tutele per i lavoratori.
(redatto in data 26 giugno 2003)