La riforma del collocamento:
addio alle liste, esce il libretto ed entra la «scheda».

a cura del dott. Giorgio Guagliardo
praticante avvocato
         

 

Di cosa si tratta

L’entrata in vigore, il 30 gennaio 2003, del decreto legislativo 297/2002 pubblicato sulla G.U. n.11 del 15/1/2003 comporta modifiche di notevole rilevanza alla disciplina del collocamento ordinario, agli obblighi di comunicazione ai centri per l’impiego ed alle procedure di assunzione. E’ opportuno sin d’ora precisare che talune disposizioni innovative, ad esempio in materia di comunicazione e di trasformazione del rapporto, troveranno applicazione solo a decorrere dalla data stabilita nell’apposito decreto del Ministero del Lavoro con cui verranno definiti i modelli per effettuare le comunicazioni obbligatorie ai competenti servizi. Fino ad allora rimane fermo il termine di cinque giorni per comunicare al centro dell’impiego l’avvenuta assunzione dei dipendenti.<
Si espongono di seguito le principali novità introdotte dal provvedimento richiamato.
Dal 30/1/2003 sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle di mobilità, del collocamento obbligatorio e di alcune categorie dello spettacolo. Abolito anche il libretto di lavoro, che verrà sostituito da apposita scheda anagrafica e professionale dei lavoratori i cui dati confluiranno in una banca dati nazionale denominata SIL (sistema informativo lavoro).
Viene esteso il principio dell’assunzione diretta per tutti i lavoratori e per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, ferme restando le disposizioni speciali previste per l’assunzione dei lavoratori extracomunitari residenti all’estero e per i lavoratori italiani da impiegare o trasferire all’estero, nonché per i disabili per i quali rimane in vigore il c.d. collocamento obbligatorio come disciplinato dalla L.68/99.
Permane l’obbligo per il datore di lavoro di consegnare al lavoratore all’atto dell’assunzione una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nei libri matricola, mentre la comunicazione contenente le informazioni obbligatorie previste dal Dlgs. 152/97 (fra cui: indicazione delle parti contrattuali, luogo di lavoro, etc.) deve essere consegnata al lavoratore all’atto dell’assunzione e non più, come in precedenza, nel termine di trenta giorni dalla stessa.
La comunicazione dell’avvenuta assunzione del lavoratore ai centri per l’impiego territorialmente competenti dovrà avvenire contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro. Tale adempimento dovrà essere osservato non solo in caso di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato ma anche nell’ipotesi di instaurazione di rapporto di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, di assunzione di socio d’opera nonché in caso di assunzione di tirocinanti. La comunicazione dovrà indicare: i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questo è a tempo determinato, la qualifica professionale del lavoratore ed il trattamento economico e normativo applicato.
Nel caso in cui l’instaurazione del rapporto dovesse avvenire in un giorno festivo o nelle ore serali o nelle ore notturne o anche nei casi di emergenza la comunicazione dovrà essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.
Tutti i datori di lavoro, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio ad altra esperienza professionale di lavoro subordinato, dovranno comunicare entro cinque giorni al centro per l’impiego le variazioni contrattuali riguardanti: la proroga del termine inizialmente fissato; la trasformazione del rapporto: da tempo determinato a tempo indetereminato; da tempo parziale a tempo pieno; da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.
Il termine di cinque giorni per effettuare la comunicazione deve essere rispettato (come prevedeva del resto la previgente disciplina) anche per la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’obbligo sussisterà anche nell’ipotesi in cui la cessazione dovesse riguardare rapporti di lavoro a tempo determinato.
Vengono inoltre alleviate le incombenze per i datori di lavoro: infatti le comunicazioni di avvenuta assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro saranno valide anche nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, sostituendo così quelle richieste fino ad ora.
Per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo, l’assunzione, la proroga o la cessazione del rapporto con i lavoratori temporaneamente assunti dovrà essere fatta entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione.
Sempre dal 30/1/2003 trovano applicazione altre novità contenute nel provvedimento: la durata del diritto di precedenza per la riassunzione di lavoratori licenziati per riduzione di personale passa da un anno a sei mesi; viene abolito l’obbligo per le aziende con più dieci dipendenti di destinare una quota delle nuove assunzioni ai lavoratori cosiddetti «riservatari».

In sintesi

Soppressione delle liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle di mobilità, del collocamento obbligatorio e di alcune categorie di lavoratori dello spettacolo; abolizione del libretto di lavoro; estensione della chiamata diretta e comunicazione contestuale di avvenuta assunzione di un dipendente o dell’instaurazione di una collaborazione autonoma in forma cooordinata e continuativa anche del socio lavoratore di cooperativa. Queste alcune delle novità contenute nel Dlgs. 297/2002 che ammoderna, nell’intento di risolvere i gravi deficit di funzionalità dei centri per l’impiego ed agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, gli obblighi di comunicazione ai centri per l’impiego, le procedure di assunzione e la normativa sul collocamento.
Ovviamente non è possibile fornire ad oggi una valutazione sulla reale portata di tale provvedimento. Certamente meritevole risulta l’obbiettivo perseguito dal governo, ma solo il corso del tempo consentirà di formulare un adeguato giudizio circa l’incidenza sul mercato del lavoro delle novità introdotte dal testo legislativo.


(redatto in data 30 gennaio 2003)


© 2006 Quagliarella & Associati  |   Informativa sulla privacy