La riforma del collocamento:
addio alle liste, esce il libretto ed entra la «scheda».
a cura del dott. Giorgio
Guagliardo
praticante avvocato
Di cosa si tratta
L’entrata in vigore, il 30 gennaio
2003, del decreto legislativo 297/2002 pubblicato sulla
G.U. n.11 del 15/1/2003 comporta modifiche di notevole
rilevanza alla disciplina del collocamento ordinario,
agli obblighi di comunicazione ai centri per l’impiego
ed alle procedure di assunzione. E’ opportuno sin
d’ora precisare che talune disposizioni innovative,
ad esempio in materia di comunicazione e di trasformazione
del rapporto, troveranno applicazione solo a decorrere
dalla data stabilita nell’apposito decreto del Ministero
del Lavoro con cui verranno definiti i modelli per effettuare
le comunicazioni obbligatorie ai competenti servizi. Fino
ad allora rimane fermo il termine di cinque giorni per
comunicare al centro dell’impiego l’avvenuta
assunzione dei dipendenti.<
Si espongono di seguito le principali novità
introdotte dal provvedimento richiamato.
Dal 30/1/2003 sono soppresse le liste di collocamento
ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle di mobilità,
del collocamento obbligatorio e di alcune categorie dello
spettacolo. Abolito anche il libretto di lavoro, che verrà
sostituito da apposita scheda anagrafica e professionale
dei lavoratori i cui dati confluiranno in una banca dati
nazionale denominata SIL (sistema informativo lavoro).
Viene esteso il principio dell’assunzione diretta
per tutti i lavoratori e per qualsiasi tipologia di rapporto
di lavoro, ferme restando le disposizioni speciali previste
per l’assunzione dei lavoratori extracomunitari
residenti all’estero e per i lavoratori italiani
da impiegare o trasferire all’estero, nonché
per i disabili per i quali rimane in vigore il c.d. collocamento
obbligatorio come disciplinato dalla L.68/99.
Permane l’obbligo per il datore di lavoro di consegnare
al lavoratore all’atto dell’assunzione una
dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione
effettuata nei libri matricola, mentre la comunicazione
contenente le informazioni obbligatorie previste dal Dlgs.
152/97 (fra cui: indicazione delle parti contrattuali,
luogo di lavoro, etc.) deve essere consegnata al lavoratore
all’atto dell’assunzione e non più,
come in precedenza, nel termine di trenta giorni dalla
stessa.
La comunicazione dell’avvenuta assunzione del lavoratore
ai centri per l’impiego territorialmente competenti
dovrà avvenire contestualmente all’instaurazione
del rapporto di lavoro. Tale adempimento dovrà
essere osservato non solo in caso di instaurazione di
rapporto di lavoro subordinato ma anche nell’ipotesi
di instaurazione di rapporto di lavoro autonomo in forma
coordinata e continuativa, di assunzione di socio d’opera
nonché in caso di assunzione di tirocinanti. La
comunicazione dovrà indicare: i dati anagrafici
del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione
del rapporto di lavoro, se questo è a tempo determinato,
la qualifica professionale del lavoratore ed il trattamento
economico e normativo applicato.
Nel caso in cui l’instaurazione del rapporto dovesse
avvenire in un giorno festivo o nelle ore serali o nelle
ore notturne o anche nei casi di emergenza la comunicazione
dovrà essere effettuata entro il primo giorno utile
successivo.
Tutti i datori di lavoro, anche in caso di trasformazione
da rapporto di tirocinio ad altra esperienza professionale
di lavoro subordinato, dovranno comunicare entro cinque
giorni al centro per l’impiego le variazioni contrattuali
riguardanti: la proroga del termine inizialmente fissato;
la trasformazione del rapporto: da tempo determinato a
tempo indetereminato; da tempo parziale a tempo pieno;
da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo
indeterminato.
Il termine di cinque giorni per effettuare la comunicazione
deve essere rispettato (come prevedeva del resto la previgente
disciplina) anche per la cessazione del rapporto di lavoro
a tempo indeterminato. L’obbligo sussisterà
anche nell’ipotesi in cui la cessazione dovesse
riguardare rapporti di lavoro a tempo determinato.
Vengono inoltre alleviate le incombenze per i datori
di lavoro: infatti le comunicazioni di avvenuta assunzione,
trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro saranno
valide anche nei confronti dell’INPS e dell’INAIL,
sostituendo così quelle richieste fino ad ora.
Per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo, l’assunzione,
la proroga o la cessazione del rapporto con i lavoratori
temporaneamente assunti dovrà essere fatta entro
il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione.
Sempre dal 30/1/2003 trovano applicazione altre novità
contenute nel provvedimento: la durata del diritto di
precedenza per la riassunzione di lavoratori licenziati
per riduzione di personale passa da un anno a sei mesi;
viene abolito l’obbligo per le aziende con più
dieci dipendenti di destinare una quota delle nuove assunzioni
ai lavoratori cosiddetti «riservatari».
In sintesi
Soppressione delle liste di collocamento ordinarie e
speciali, ad eccezione di quelle di mobilità, del
collocamento obbligatorio e di alcune categorie di lavoratori
dello spettacolo; abolizione del libretto di lavoro; estensione
della chiamata diretta e comunicazione contestuale di
avvenuta assunzione di un dipendente o dell’instaurazione
di una collaborazione autonoma in forma cooordinata e
continuativa anche del socio lavoratore di cooperativa.
Queste alcune delle novità contenute nel Dlgs.
297/2002 che ammoderna, nell’intento di risolvere
i gravi deficit di funzionalità dei centri per
l’impiego ed agevolare l’incontro fra domanda
ed offerta di lavoro, gli obblighi di comunicazione ai
centri per l’impiego, le procedure di assunzione
e la normativa sul collocamento.
Ovviamente non è possibile fornire ad oggi una
valutazione sulla reale portata di tale provvedimento.
Certamente meritevole risulta l’obbiettivo perseguito
dal governo, ma solo il corso del tempo consentirà
di formulare un adeguato giudizio circa l’incidenza
sul mercato del lavoro delle novità introdotte
dal testo legislativo.
(redatto in data 30 gennaio 2003)