Il contratto
di lavoro a termine per i rapporti sorti prima
dell'entrata in vigore del d.lgs. 368/01.
Di cosa si tratta
Si analizza in questa sede la disciplina,
previgente al D. Lgs. 6 settembre 2001, del contratto
di lavoro a termine, avvisando che la stessa è
applicabile solo ai rapporti sorti prima dell'entrata
in vigore del decreto legislativo citato. Per i rapporti
sorti successivamente si suggerisce la lettura del nostro
tema "
Il nuovo contratto di
lavoro a termine".
Nel vigore della disciplina abrogata (L. 230/62), ma
tuttora vigente per i rapporti sorti prima dell'entrata
in vigore della novella, il contratto di lavoro a termine
era consentito solo in casi ben determinati:
a. quando l'attività aziendale avesse carattere
stagionale: l'elenco delle attività stagionali
è contenuto nel d.p.r. 1525/63 che contiene 52
voci (il d.p.r. 560/87 ha aggiunto l'ipotesi della fabbricazione
di contenitori metallici atti alla conservazione di alimenti
vegetali e bevande prodotte da aziende conserviere da
maggio a ottobre; il d.p.r. 378/95 aveva modificato il
n. 48 dell'elenco e lo ha esteso ad "attività
svolte in colonie montane, marine e curative ed attività
esercitate dalle aziende turistiche che abbiano, nell'anno
solare, un periodo di inattività non inferiore
a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi");
b. quando l'assunzione (a termine) avesse luogo per sostituire
lavoratori assenti che avessero diritto alla conservazione
del posto (es. sostituzione maternità): era necessario
che nel contratto fosse indicato il nome del lavoratore
sostituito e la causa della sostituzione; la giurisprudenza
circoscriveva la casistica alle assenze determinate da
vicende anomale o eccezionali quali malattia, gravidanza,
servizio militare, con esclusione dei casi di assenze
normali o ricorrenti (come le ferie, anche se taluni contratti
collettivi consentono l'assunzione a termine anche per
la sostituzione di lavoratori in ferie);
c. quando l'assunzione avesse luogo per l'esecuzione
di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati
nel tempo, aventi carattere straordinario od occasionale:
la latitudine della definizione ha innescato un notevole
contenzioso, ma la giurisprudenza ha adottato una linea
interpretativa estremamente rigorosa, volta a delimitare
nella massima misura l'utilizzo di tale caso per un'assunzione
a termine (a titolo esemplificativo è pacificamente
estraneo all"'opera o servizio di carattere straordinario"
il pur notevole incremento di vendite di un grande magazzino);
d. in alcune ipotesi residuali di lavorazioni a fasi
successive che richiedessero specializzazioni diverse
rispetto a quelle normalmente impiegate in azienda, nelle
assunzioni di personale per specifici spettacoli o programmi
radiofonici e televisivi, nelle aziende di trasporto aereo
o esercenti i servizi aeroportuali, per l'assunzione di
dirigenti per un periodo non superiore a 5 anni;
e. vi erano poi alcuni casi nei quali il contratto a
termine poteva venire autorizzato o dall'Ispettorato del
Lavoro in relazione all'intensificazione dell'attività
produttiva in determinati periodi dell'anno (c.d. punte
stagionali di cui all'art. 8 bis della L. 79/83) o in
base alla contrattazione collettiva.
I lavoratori assunti a termine per attività stagionali
ovvero per punte stagionali, avevano diritto di precedenza
nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa
azienda a condizione che avessero manifestato la volontà
di esercitare tale diritto entro 3 mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro (art. 8 bis della L. 79/83).
In sintesi
Il contratto di lavoro a termine andava stipulato - vigente
la vecchia disciplina, che guardava con sfavore tale istituto
- usando grande cautela, prestando particolare attenzione
agli aspetti formali e procedurali ed indicando una precisa
motivazione. Diversamente il contratto a termine sarebbe
stato ricondotto in contratto a tempo indeterminato fin
dall'origine, con oneri, anche di natura risarcitoria,
non indifferenti.
Anzitutto la previsione del termine doveva risultare
da atto scritto, copia del quale doveva essere consegnata
al lavoratore; era opportuno che nello stesso atto venisse
specificata la motivazione dell'adozione del contratto
a termine. L'atto scritto doveva essere sottoscritto da
entrambe le parti, e doveva essere anteriore o almeno
contestuale all'inizio del rapporto. Il termine poteva
anche essere fissato in via indiretta attraverso l'indicazione
di un evento futuro che era certo che si sarebbe verificato,
anche se era ancora incerto quando si sarebbe verificato
(ad es.: "il Suo rapporto con la Società si
risolverà il giorno successivo alla ripresa dell'attività
lavorativa della predetta dipendente in aspettativa").
La L. 196/97 (c.d. pacchetto Treu), peraltro, attenuava
gli effetti sanzionatori legati ai casi di continuazione
del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine e
di successive assunzioni a termine senza soluzione di
continuità o dopo breve lasso di tempo.
(redatto in data 10 dicembre 2001)