La qualificazione
di "Piccole" e "Medie" imprese.
Di cosa si tratta
L'appartenenza di un'impresa alla categoria
di "Piccola" o "Media" è molto
importante in quanto da tale appartenenza consegue la
possibilità di disporre di strumenti finanziari
che altrimenti non sarebbero utilizzabili.
La Raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3
aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e
medie imprese, è la base normativa dalla quale
prenderemo le mosse e dalle premesse, che precedono la
delibera, si vedrà già la motivazione puntuale
dell'importanza di questo elemento qualificatorio.
Evidenziamo dapprima alcune di queste "premesse",
che sono interessanti per le Piccole e Medie imprese anche
al fine dello sviluppo del tema sugli "Aiuti di stato",
che si è considerato nell'ambito del fenomeno CONFIDI
(si veda il tema "Confidi e Aiuti di stato"
in questo sito):
- "considerando che, molto
prima dell'attuazione del programma integrato, varie politiche
comunitarie, mirate alle PMI, utilizzavano criteri diversi
per la loro definizione; che una serie di politiche comunitarie
è stata sviluppata progressivamente senza un approccio
comune né un'opinione generale degli elementi che
oggettivamente, costituiscono una PMI; che ne deriva una
difformità dei criteri utilizzati per definire
una PMI e, di conseguenza, una molteplicità di
definizioni attualmente utilizzate a livello comunitario
oltre alle definizioni utilizzate dalla Banca europea
per gli investimenti (BEI) e dal Fondo europeo per gli
investimenti (FEI) nonché una gamma piuttosto ampia
di definizioni negli Stati membri;"
- "considerando che molti Stati membri non dispongono
di una definizione generale e si accontentano di regole
basate sugli usi locali o relative a settori particolari;
che altri applicano integralmente la definizione contenuta
nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
a favore delle piccole e medie imprese";
- "considerando che l'esistenza di definizioni diverse
a livello comunitario e a livello nazionale può
generare incoerenze e comportare una distorsione della
concorrenza tra le imprese; che il programma integrato
mira ad un maggiore coordinamento tra le varie iniziative
comunitarie a favore delle PMI e tra queste ultime e le
iniziative esistenti a livello nazionale; che tali obiettivi
possono essere realizzati con successo soltanto a condizione
di chiarire la questione della definizione delle PMI;
- "considerando che in una prima relazione presentata
nel 1992 su richiesta del Consiglio "Industria"
tenutosi il 28 maggio 1990, la Commissione aveva già
proposto di limitare la proliferazione delle definizioni
utilizzate a livello comunitario; che, in particolare,
essa raccomandava l'adozione dei quattro criteri seguenti:
1) numero di dipendenti, 2) fatturato, 3) totale di bilancio
e 4) indipendenza, nonché le soglie di 50 e 250
dipendenti, rispettivamente per le piccole e le medie
imprese";
- "considerando che questa definizione è stata
adottata nella disciplina comunitaria in materia di aiuto
di Stato a favore delle PMI e in tutte le altre discipline
o comunicazioni riguardanti gli aiuti di Stato adottati
o riveduti a decorrere dal 1992";
- "considerando che è opportuno continuare
e portare a termine tale processo di convergenza sulla
base delle norme fissate nella disciplina comunitaria
in materia di aiuto di Stato a favore delle PMI, e che
la Commissione dovrebbe applicare, in tutte le politiche
da essa gestite, gli stessi criteri e le stesse soglie
che essa chiede agli Stati membri di rispettare";
- "considerando che un tale approccio è tanto
più necessario tenuto conto delle numerose interazioni
tra le misure di sostegno nazionali e comunitarie a favore
delle PMI, ad esempio in materia di fondi strutturali
e di ricerca; che occorre evitare che la Comunità
concentri le sue iniziative su una certa categoria di
PMI e gli Stati membri su un'altra";
- "considerando che l'osservanza da parte della Commissione,
degli Stati membri, della BEI e del FEI, della stessa
definizione potenzierebbe la coerenza e l'efficacia delle
politiche mirate alle PMI e limiterebbe, di conseguenza,
il rischio di distorsioni della concorrenza; che, inoltre,
molti programmi destinati alle PMI sono cofinanziati dagli
Stati membri e dalla Comunità e, in taluni casi
dalla BEI e dalla FEI";
- "considerando che il criterio del numero di persone
occupate è indubbiamente uno dei più significativi
e va considerato come imperativo, ma che l'introduzione
di un criterio finanziario è un complemento necessario
per valutare la vera importanza e il rendimento di un'impresa,
nonché la sua posizione nei confronti della concorrenza";
- "considerando, peraltro, che non sarebbe opportuno
adottare come unico criterio finanziario il fatturato,
in quando le imprese nel settore del commercio e della
distribuzione fanno registrare, a motivo della loro natura,
fatturati più elevati di quelli del settore manifatturiero
e che, quindi, il criterio del fatturato andrebbe abbinato
a quello del totale di bilancio, che rispecchia la ricchezza
generale di un'impresa, con la possibilità di superamento
di uno dei due criteri finanziari";
- "considerando che l'indipendenza è anch'essa
un criterio fondamentale, in quanto una PMI appartenente
ad un grande gruppo dispone di mezzi e di sostegno inesistenti
per le imprese concorrenti di dimensioni equivalenti;
che occorre inoltre eliminare le strutture giuridiche
composte di PMI che formano un gruppo la cui potenza economica
supera in realtà quella di una PMI";
- "considerando che, quanto al criterio d'indipendenza,
gli Stati membri, la BEI e il FEI dovrebbero vigilare
affinché la definizione non sia aggirata dalle
imprese che, pur rispondendo formalmente a tale criterio,
sono di fatto controllate da una sola grande impresa oppure,
congiuntamente, da più grandi imprese";
- "considerando che le partecipazioni detenute dalle
società di investimenti pubblici o da imprese di
capitali di rischio in genere non fanno perdere ad un'impresa
le caratteristiche di PMI e che possono quindi essere
considerate trascurabili; che ciò si applica parimenti
alle partecipazioni detenute da investitori istituzionali
che in genere mantengono rapporti d'indipendenza nei confronti
dell'impresa in cui hanno investito";
- "considerando che occorre trovare una soluzione
al problema delle imprese che, pur essendo PMI, rivestono
la forma di società per azioni le quali, a motivo
della dispersione del loro capitale e dell'anonimato dei
loro azionisti, non sono in grado di conoscere con precisione
la composizione dell'azionariato né se possiedono
o meno il requisito dell'indipendenza";
- "considerando che la soglia di 500 dipendenti non
è veramente selettiva, in quanto comprende la quasi
totalità delle imprese (99,9 % dei 14 milioni di
imprese) e quasi i 3/4 dell'economia europea in termini
di occupazione e di fatturato; che, inoltre, un'impresa
con 500 dipendenti dispone di risorse umane, finanziarie
e tecniche che esulano ampiamente dall'ambito della media
impresa, cioè identità tra proprietà
e direzione, carattere spesso familiare e assenza di posizione
dominante nel mercato";
- "considerando che le imprese con 250-500 dipendenti
non soltanto detengono spesso posizioni molto forti sui
rispettivi mercati, ma possiedono, inoltre, strutture
molto solide di gestione in materia di produzione, vendite,
commercializzazione, ricerca e gestione del personale,
che le distinguono nettamente dalle medie imprese che
non superino i 250 dipendenti; che esattamente in quest'ultimo
gruppo simili strutture sono molto più fragili;
che la soglia di 250 dipendenti rispecchia quindi in modo
più significativo la realtà di una PMI";
- "considerando che la soglia di 250 dipendenti è
già la più diffusa tra le definizioni utilizzate
a livello comunitario ed è stata ripresa nella
legislazione di molti Stati membri dalla disciplina comunitaria
in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI; che la
BEI ha altresì deciso di utilizzare questa definizione
per una quota rilevante dei prestiti accordati nell'ambito
dello "strumento PMI", previsto dalla decisione
94/217/CE";
- "considerando che, secondo studi di Eurostat, il
fatturato di un'impresa con 250 dipendenti non supera
in media i 40 milioni di ECU (1994); che appare quindi
ragionevole applicare una soglia di 40 milioni di ECU
per il fatturato; che secondo recenti calcoli il rapporto
medio tra il fatturato e il totale di bilancio è
di 1,5 nel caso delle PMI e delle piccole imprese (10)
e, di conseguenza, la soglia per il totale di bilancio
andrebbe fissata a 27 milioni di ECU";
- "considerando peraltro che, all'interno delle PMI,
occorre operare una distinzione tra le medie imprese,
le piccole imprese e le microimprese; che queste ultime
non andrebbero assimilate alle imprese artigianali, che
continueranno ad essere definite a livello nazionale a
motivo delle loro caratteristiche specifiche";
- "considerando che con lo stesso metodo vanno fissate
le soglie per le piccole imprese, cioè una soglia
di 7 milioni di ECU per il fatturato e una soglia di 5
milioni di ECU per il totale di bilancio";
- "considerando che le soglie per il fatturato e
per il totale di bilancio fissate per definire le PMI
andrebbero rivedute, ove necessario, per tener conto dei
mutamenti economici, come ad esempio i livelli di prezzo
e gli aumenti di produttività delle imprese";
- "considerando che la disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato a favore delle PMI sarà
modificata sostituendo le definizioni attualmente utilizzate
con un riferimento alla presente raccomandazione";
- "considerando che la presente raccomandazione
riguarda unicamente la definizione delle PMI utilizzata
nelle politiche comunitarie applicate all'interno della
Comunità e dello Spazio economico europeo".
Sulla base delle richiamate premesse la Raccomandazione
della Comunità Europea invita gli "Stati membri,
la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo
per gli investimenti":
- a conformarsi alle disposizioni per tutti i loro programmi
destinati alle "PMI", alle "medie imprese",
alle "piccole imprese" o alle "microimprese";
- a conformarsi ai massimali fissati per il fatturato
e per il totale di bilancio, in caso di modificazione
da parte della Commissione;
- a prendere le misure necessarie al fine di utilizzare
le classi di dimensioni, specialmente in sede di bilancio
della loro utilizzazione degli strumenti finanziari comunitari.
Al rigore dell'affermazione richiamata la Raccomandazione
aggiunge la mediazione per la quale le soglie costituiscono
dei massimali, ma gli Stati membri, la Banca europea per
gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti
possono fissare, in certi casi, soglie inferiori. Nell'attuazione
di alcune delle loro politiche, essi possono inoltre applicare
unicamente il criterio del numero di dipendenti, ad eccezione
dei settori contemplati dalle varie discipline in materia
di aiuti di Stato.
Nell'allegato è data la definizione delle piccole
e medie imprese, adottata dalla commissione, che è
la seguente:
- Le piccole e medie imprese, denominate "PMI",
sono definite come imprese:
- aventi meno di 250 dipendenti, e
- aventi:
o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU,
o
un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni
di ECU,
- e in possesso del requisito di indipendenza definito
al paragrafo 3.
- Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una
media impresa, la "piccola impresa" è
definita come un'impresa:
- avente meno di 50 dipendenti, e
- avente:
o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU,
o
un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni
di ECU,
- e in possesso del requisito di indipendenza definito
al paragrafo 3.
- Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui
capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per
25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente,
da più imprese non conformi alle definizioni di
PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia
può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
- se l'impresa è detenuta da società di
investimenti pubblici, società di capitali di rischio
o investitori istituzionali, a condizione che questi non
esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;
- se il capitale è disperso in modo tale che sia
impossibile determinare da chi è detenuto e se
l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che
non è detenuto per il 25 % o più da una
sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese
non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa,
secondo il caso.
- Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e
2, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e
di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente,
il 25 % o più del capitale o dei diritti di voto.
- Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese
e altri tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano
meno di 10 dipendenti.
- Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio,
supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero
di dipendenti o dei massimali finanziari specificati,
perde o acquista la qualifica di "PMI", "media
impresa", "piccola impresa" o "microimpresa"
soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi
consecutivi.
- Il numero di persone occupate corrisponde al numero
di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al
numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un
anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali
rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione
è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.
- Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio
sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato
di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di recente costituzione,
la cui contabilità non è stata ancora approvata,
le soglie da applicare sono soggette a una stima secondo
buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.
Inoltre:
la Commissione modifica i massimali fissati per il fatturato
e il totale di bilancio ove necessario e, di norma, ogni
quattro anni a partire dall'adozione della presente raccomandazione,
per tener conto dell'andamento dell'economia nella Comunità.
In sintesi
La Raccomandazione perviene a definire le due grandi
categorie di "Piccole" e "Medie" imprese,
senza dimenticarsi delle imprese minori o "Microimprese.
L'importante operazione di razionalizzazione e pianificazione
delle qualificazioni non si può però dire
ultimata, prestandosi le definizioni attuali ad una serie
di pratiche elusioni suprattutto con riguardo al rispetto
del più volte richiamato "requisito dell'indipendenza"
(si pensi che, se le forme di controllo fossero di base
personale in luogo di società partecipanti, il
principio verrebbe rispettato formalmente ma il risultato
sarebbe tanto corretto quanto irrazionale).
Il lavoro non è però ultimato e in sede
di Commissione delle Comunità Europee esiste già
un nuovo progetto per la modifica dell'attuale Raccomandazione,
che tiene conto anche di altre realtà, che ad ordinamento
italiano non consideriamo impresa, ma che in senso comunitario
ne sono parificate (si pensi alle organizzazioni di professionisti),
nonché intende meglio definire le "Microimprese",
necessità che deriva dall'approvazione nel giugno
2000 della Carta Europea delle piccole imprese da parte
del Consiglio Europeo.
Al fine della determinazione delle forme e misure di
controllo l'introduzione della nuova espressione di "imprese
associate" sembra inoltre più adeguata per
individuare e qualificare il fenomeno.
(redatto in data 30 luglio 2002)