La qualificazione di "Piccole" e "Medie" imprese.



 

Di cosa si tratta

L'appartenenza di un'impresa alla categoria di "Piccola" o "Media" è molto importante in quanto da tale appartenenza consegue la possibilità di disporre di strumenti finanziari che altrimenti non sarebbero utilizzabili.
La Raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, è la base normativa dalla quale prenderemo le mosse e dalle premesse, che precedono la delibera, si vedrà già la motivazione puntuale dell'importanza di questo elemento qualificatorio.
Evidenziamo dapprima alcune di queste "premesse", che sono interessanti per le Piccole e Medie imprese anche al fine dello sviluppo del tema sugli "Aiuti di stato", che si è considerato nell'ambito del fenomeno CONFIDI (si veda il tema "Confidi e Aiuti di stato" in questo sito):
  • "considerando che, molto prima dell'attuazione del programma integrato, varie politiche comunitarie, mirate alle PMI, utilizzavano criteri diversi per la loro definizione; che una serie di politiche comunitarie è stata sviluppata progressivamente senza un approccio comune né un'opinione generale degli elementi che oggettivamente, costituiscono una PMI; che ne deriva una difformità dei criteri utilizzati per definire una PMI e, di conseguenza, una molteplicità di definizioni attualmente utilizzate a livello comunitario oltre alle definizioni utilizzate dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) nonché una gamma piuttosto ampia di definizioni negli Stati membri;"
  • "considerando che molti Stati membri non dispongono di una definizione generale e si accontentano di regole basate sugli usi locali o relative a settori particolari; che altri applicano integralmente la definizione contenuta nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese";
  • "considerando che l'esistenza di definizioni diverse a livello comunitario e a livello nazionale può generare incoerenze e comportare una distorsione della concorrenza tra le imprese; che il programma integrato mira ad un maggiore coordinamento tra le varie iniziative comunitarie a favore delle PMI e tra queste ultime e le iniziative esistenti a livello nazionale; che tali obiettivi possono essere realizzati con successo soltanto a condizione di chiarire la questione della definizione delle PMI;
  • "considerando che in una prima relazione presentata nel 1992 su richiesta del Consiglio "Industria" tenutosi il 28 maggio 1990, la Commissione aveva già proposto di limitare la proliferazione delle definizioni utilizzate a livello comunitario; che, in particolare, essa raccomandava l'adozione dei quattro criteri seguenti: 1) numero di dipendenti, 2) fatturato, 3) totale di bilancio e 4) indipendenza, nonché le soglie di 50 e 250 dipendenti, rispettivamente per le piccole e le medie imprese";
  • "considerando che questa definizione è stata adottata nella disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato a favore delle PMI e in tutte le altre discipline o comunicazioni riguardanti gli aiuti di Stato adottati o riveduti a decorrere dal 1992";
  • "considerando che è opportuno continuare e portare a termine tale processo di convergenza sulla base delle norme fissate nella disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato a favore delle PMI, e che la Commissione dovrebbe applicare, in tutte le politiche da essa gestite, gli stessi criteri e le stesse soglie che essa chiede agli Stati membri di rispettare";
  • "considerando che un tale approccio è tanto più necessario tenuto conto delle numerose interazioni tra le misure di sostegno nazionali e comunitarie a favore delle PMI, ad esempio in materia di fondi strutturali e di ricerca; che occorre evitare che la Comunità concentri le sue iniziative su una certa categoria di PMI e gli Stati membri su un'altra";
  • "considerando che l'osservanza da parte della Commissione, degli Stati membri, della BEI e del FEI, della stessa definizione potenzierebbe la coerenza e l'efficacia delle politiche mirate alle PMI e limiterebbe, di conseguenza, il rischio di distorsioni della concorrenza; che, inoltre, molti programmi destinati alle PMI sono cofinanziati dagli Stati membri e dalla Comunità e, in taluni casi dalla BEI e dalla FEI";
  • "considerando che il criterio del numero di persone occupate è indubbiamente uno dei più significativi e va considerato come imperativo, ma che l'introduzione di un criterio finanziario è un complemento necessario per valutare la vera importanza e il rendimento di un'impresa, nonché la sua posizione nei confronti della concorrenza";
  • "considerando, peraltro, che non sarebbe opportuno adottare come unico criterio finanziario il fatturato, in quando le imprese nel settore del commercio e della distribuzione fanno registrare, a motivo della loro natura, fatturati più elevati di quelli del settore manifatturiero e che, quindi, il criterio del fatturato andrebbe abbinato a quello del totale di bilancio, che rispecchia la ricchezza generale di un'impresa, con la possibilità di superamento di uno dei due criteri finanziari";
  • "considerando che l'indipendenza è anch'essa un criterio fondamentale, in quanto una PMI appartenente ad un grande gruppo dispone di mezzi e di sostegno inesistenti per le imprese concorrenti di dimensioni equivalenti; che occorre inoltre eliminare le strutture giuridiche composte di PMI che formano un gruppo la cui potenza economica supera in realtà quella di una PMI";
  • "considerando che, quanto al criterio d'indipendenza, gli Stati membri, la BEI e il FEI dovrebbero vigilare affinché la definizione non sia aggirata dalle imprese che, pur rispondendo formalmente a tale criterio, sono di fatto controllate da una sola grande impresa oppure, congiuntamente, da più grandi imprese";
  • "considerando che le partecipazioni detenute dalle società di investimenti pubblici o da imprese di capitali di rischio in genere non fanno perdere ad un'impresa le caratteristiche di PMI e che possono quindi essere considerate trascurabili; che ciò si applica parimenti alle partecipazioni detenute da investitori istituzionali che in genere mantengono rapporti d'indipendenza nei confronti dell'impresa in cui hanno investito";
  • "considerando che occorre trovare una soluzione al problema delle imprese che, pur essendo PMI, rivestono la forma di società per azioni le quali, a motivo della dispersione del loro capitale e dell'anonimato dei loro azionisti, non sono in grado di conoscere con precisione la composizione dell'azionariato né se possiedono o meno il requisito dell'indipendenza";
  • "considerando che la soglia di 500 dipendenti non è veramente selettiva, in quanto comprende la quasi totalità delle imprese (99,9 % dei 14 milioni di imprese) e quasi i 3/4 dell'economia europea in termini di occupazione e di fatturato; che, inoltre, un'impresa con 500 dipendenti dispone di risorse umane, finanziarie e tecniche che esulano ampiamente dall'ambito della media impresa, cioè identità tra proprietà e direzione, carattere spesso familiare e assenza di posizione dominante nel mercato";
  • "considerando che le imprese con 250-500 dipendenti non soltanto detengono spesso posizioni molto forti sui rispettivi mercati, ma possiedono, inoltre, strutture molto solide di gestione in materia di produzione, vendite, commercializzazione, ricerca e gestione del personale, che le distinguono nettamente dalle medie imprese che non superino i 250 dipendenti; che esattamente in quest'ultimo gruppo simili strutture sono molto più fragili; che la soglia di 250 dipendenti rispecchia quindi in modo più significativo la realtà di una PMI";
  • "considerando che la soglia di 250 dipendenti è già la più diffusa tra le definizioni utilizzate a livello comunitario ed è stata ripresa nella legislazione di molti Stati membri dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI; che la BEI ha altresì deciso di utilizzare questa definizione per una quota rilevante dei prestiti accordati nell'ambito dello "strumento PMI", previsto dalla decisione 94/217/CE";
  • "considerando che, secondo studi di Eurostat, il fatturato di un'impresa con 250 dipendenti non supera in media i 40 milioni di ECU (1994); che appare quindi ragionevole applicare una soglia di 40 milioni di ECU per il fatturato; che secondo recenti calcoli il rapporto medio tra il fatturato e il totale di bilancio è di 1,5 nel caso delle PMI e delle piccole imprese (10) e, di conseguenza, la soglia per il totale di bilancio andrebbe fissata a 27 milioni di ECU";
  • "considerando peraltro che, all'interno delle PMI, occorre operare una distinzione tra le medie imprese, le piccole imprese e le microimprese; che queste ultime non andrebbero assimilate alle imprese artigianali, che continueranno ad essere definite a livello nazionale a motivo delle loro caratteristiche specifiche";
  • "considerando che con lo stesso metodo vanno fissate le soglie per le piccole imprese, cioè una soglia di 7 milioni di ECU per il fatturato e una soglia di 5 milioni di ECU per il totale di bilancio";
  • "considerando che le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio fissate per definire le PMI andrebbero rivedute, ove necessario, per tener conto dei mutamenti economici, come ad esempio i livelli di prezzo e gli aumenti di produttività delle imprese";
  • "considerando che la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI sarà modificata sostituendo le definizioni attualmente utilizzate con un riferimento alla presente raccomandazione";
  • "considerando che la presente raccomandazione riguarda unicamente la definizione delle PMI utilizzata nelle politiche comunitarie applicate all'interno della Comunità e dello Spazio economico europeo".
Sulla base delle richiamate premesse la Raccomandazione della Comunità Europea invita gli "Stati membri, la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti":
  • a conformarsi alle disposizioni per tutti i loro programmi destinati alle "PMI", alle "medie imprese", alle "piccole imprese" o alle "microimprese";
  • a conformarsi ai massimali fissati per il fatturato e per il totale di bilancio, in caso di modificazione da parte della Commissione;
  • a prendere le misure necessarie al fine di utilizzare le classi di dimensioni, specialmente in sede di bilancio della loro utilizzazione degli strumenti finanziari comunitari.
Al rigore dell'affermazione richiamata la Raccomandazione aggiunge la mediazione per la quale le soglie costituiscono dei massimali, ma gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti possono fissare, in certi casi, soglie inferiori. Nell'attuazione di alcune delle loro politiche, essi possono inoltre applicare unicamente il criterio del numero di dipendenti, ad eccezione dei settori contemplati dalle varie discipline in materia di aiuti di Stato.
Nell'allegato è data la definizione delle piccole e medie imprese, adottata dalla commissione, che è la seguente:
  1. Le piccole e medie imprese, denominate "PMI", sono definite come imprese:
    - aventi meno di 250 dipendenti, e
    - aventi:
    o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, o
    un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU,
    - e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.
  2. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, la "piccola impresa" è definita come un'impresa:
    - avente meno di 50 dipendenti, e
    - avente:
    o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, o
    un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU,
    - e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.
  3. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
    - se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;
    - se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 % o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.
  4. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25 % o più del capitale o dei diritti di voto.
  5. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.
  6. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di "PMI", "media impresa", "piccola impresa" o "microimpresa" soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.
  7. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.
  8. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di recente costituzione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette a una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.
Inoltre:
la Commissione modifica i massimali fissati per il fatturato e il totale di bilancio ove necessario e, di norma, ogni quattro anni a partire dall'adozione della presente raccomandazione, per tener conto dell'andamento dell'economia nella Comunità.

In sintesi

La Raccomandazione perviene a definire le due grandi categorie di "Piccole" e "Medie" imprese, senza dimenticarsi delle imprese minori o "Microimprese.
L'importante operazione di razionalizzazione e pianificazione delle qualificazioni non si può però dire ultimata, prestandosi le definizioni attuali ad una serie di pratiche elusioni suprattutto con riguardo al rispetto del più volte richiamato "requisito dell'indipendenza" (si pensi che, se le forme di controllo fossero di base personale in luogo di società partecipanti, il principio verrebbe rispettato formalmente ma il risultato sarebbe tanto corretto quanto irrazionale).
Il lavoro non è però ultimato e in sede di Commissione delle Comunità Europee esiste già un nuovo progetto per la modifica dell'attuale Raccomandazione, che tiene conto anche di altre realtà, che ad ordinamento italiano non consideriamo impresa, ma che in senso comunitario ne sono parificate (si pensi alle organizzazioni di professionisti), nonché intende meglio definire le "Microimprese", necessità che deriva dall'approvazione nel giugno 2000 della Carta Europea delle piccole imprese da parte del Consiglio Europeo.
Al fine della determinazione delle forme e misure di controllo l'introduzione della nuova espressione di "imprese associate" sembra inoltre più adeguata per individuare e qualificare il fenomeno.


(redatto in data 30 luglio 2002)


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