Il recupero dei crediti nella Repubblica Slovacca.


a cura di Jana Uhrinova
avvocato          

 

Di cosa si tratta

La procedura del recupero dei crediti nell'ambito della legge slovacca passa di solito attraverso parecchie fasi.
In primo luogo il credito deve essere esigibile, cioè deve essere maturato per poter essere il creditore in condizione di poterlo reclamare con successo. Una volta maturata la scadenza inizia la prima fase.

Prima fase - prima del processo avanti il tribunale.
Il creditore di solito intima al debitore di adempiere la sua obbligazione. Questo viene fatto con l‘invio di una lettera d'avviso al debitore in cui lo si informa che esiste il suo impegno verso il creditore e gli si fa sapere di dover adempiere l‘impegno di pagamento. Se il debitore mantiene il suo impegno, questa fase si estingue e si ha l‘estinzione dell´obbligazione. Se non provvede si passa alla seconda fase. La durata della prima fase è di circa un mese e il costo si aggira intorno alle 1.000 SK (circa 25 euro).

Seconda fase - processo avanti il tribunale
Comincia quando il creditore propone in debita forma la domanda contro il debitore al tribunale competente secondo il luogo dove ha sede il debitore. Da questo momento il creditore diventa il proponente e il debitore l´oppositore. Nella domanda bisogna illustrare su quale base l‘oppositore è obbligato ad adempiere il suo dovere, quando è scaduto il termine e bisogna fornire le prove. Nella domanda il creditore indica la somma a credito, che include anche le spese processuali del tribunale, le spese del difensore e gli interessi di mora. Le spese processuali includono le tasse giudiziarie, che di solito non sono pagate direttamente con la presentazione della domanda e il giudice fa l'avviso al proponente di pagarlo. Per questo si usa un modulo speciale dove si incollano delle bollature di valore corrispondente alle spese. Le tasse giudiziarie vengono anticipate dal proponente e ammontano al 5% di tutta la somma a credito, con un minimo di almeno 500 Sk (circa 12 euro).
Se sono osservate le condizioni del § 172 Codice di procedura civile (CPC), il giudice può emettere l‘ordine di pagamento. Tale procedimento rappresenta un giudizio abbreviato, che si ha quando il giudice può emettere la decisione e quindi l‘ordine di pagamento anche senza avere raccolto altre prove oltre a quelle documentali. Le condizioni per emettere l’ingiunzione sono le seguenti:
  • si deve affermare il diritto al pagamento di somma pecuniaria;
  • questa somma non può superare 100 000 Sk negli affari commerciali e 2 000 000 Sk negli altri casi;
  • non si può trattare di affari sui quali decide il senato;
  • il procedimento non è infine utilizzabile quando è sconosciuto l'indirizzo del debitore, oppure quando l'ordine di pagamento si dovrebbe consegnare all‘estero.
Nell'ordine di pagamento si ordina al debitore di pagare la somma domandata e le tasse giudiziarie entro il limite di 15 giorni (termine di ricorso) dal giorno della notifica oppure nello stesso termine il debitore deve proporre opposizione allo stesso Tribunale.
Il tempo necessario al Tribunale per emettere l’ordine di adempiere può variare da uno a quattro mesi.
L'ordine di pagamento va consegnato nelle proprie mani dell'oppositore; se non riesce, il giudice cancella la validità dell’ordine. L'ordine di pagamento, contro il quale non è stato formulata una argomentata opposizione diventa definitivo e ha i medesimi effetti di una sentenza esecutiva. Nel caso in cui l´oppositore proponga opposizione contro l'ordine di pagamento e quando non sono esistenti le condizioni per promulgare l'ordine di pagamento, il giudice apre il processo. Al processo è citato l´oppositore e il proponente e vengono sentiti anche i testimoni; sulla base dei risultati del processo il giudice pronuncia la sentenza.
La sentenza diventa definitiva, quando è decorso il termine per ricorrere in appello. In questa fase ci sono di nuovo due possibilità: la prima è che l'oppositore adempia l'obbligo contenuto nella sentenza e la seconda si ha quando non adempie. Si apre in tale caso la terza fase.

Terza fase - esecuzione forzata.
La sentenza definitiva ed esecutiva è il titolo per l´esecuzione. Il proponente diventa colui che attiva l‘esecuzione e l‘oppositore è il legittimo obbligato. Il proponente formula la richiesta di iniziare l‘esecuzione all‘Esecutore che svolge l‘esecuzione forzata. L’Esecutore è un Ufficio Pubblico nella persona di un soggetto che è legittimato ad eseguire la procedura per l’esecuzione dell’ordine contenuto in sentenza. La richiesta del creditore per procedere all´esecuzione avviene con la presentazione del titolo per l‘esecuzione e l´Esecutore lo esibisce al tribunale e chiede l´autorizzazione a procedere all’esecuzione. In base a questa autorizzazione l'Esecutore comincia ad adempiere la propria attività. Il primo passo è l'avviso dell‘inizio di esecuzione in cui l‘Esecutore avvisa il legittimo creditore e l'obbligato dell‘inizio dell’esecuzione e proibisce all'obbligato di disporre dei suoi beni dal giorno di arrivo dell'avviso di inizio dell‘esecuzione. I suoi beni sono l'oggetto dell‘esecuzione. Quando non vengono formulate obiezioni contro l'esecuzione e non sono state consegnate entro il termine di 14 giorni, l'Esecutore emette il mandato di esecuzione, che significa intraprendere in concreto l‘esecuzione secondo uno dei modi indicati dal §. 63. L'ordine esecutivo opera come:
  1. ritenuta sullo stipendio e sugli altri guadagni;
  2. esecuzione per cessione del debito a carico di terzi e il soggetto terzo diventa il destinantario dell’esecuzione;
  3. vendita dei beni;
  4. vendita dei titoli (valori);
  5. vendita dei beni stabili;
  6. vendita dell' azienda;
  7. la revoca di affari già conclusi dal debitore con l’effetto di recuperare il credito;
  8. divisione di cosa comune;
  9. realizzazione coattiva dei lavori che il debitore doveva eseguire.
Per procedere alla verifica della situazione in concreto di tutti i beni dell'obbligato, gli Esecutori hanno la collaborazione delle banche, dove verificano l'esistenza dei mezzi finanziari sui conti, con le imprese di trasporto, dove verificano l'esistenza dei veicoli, con gli istituti d'assicurazione dove si verificano se l'obbligato abbia guadagni da attività. Il proponente ha diritto di rivendicare gli interessi di mora.
Quando il debitore è in ritardo, significa che non ha adempiuto il suo debito in totale e in tempo utile, il legittimo creditore può chiedere al debitore assieme all‘adempimento anche gli interessi di mora, che è stabilito in un limite massimo che non può essere superato.
Nei rapporti commerciali la situazione è molto simile, ma esistono alcune differenze. Il legittimo creditore è soprattutto autorizzato a chiedere il risarcimento del danno dal debitore che sia in ritardo.

In sintesi

Quando il debitore è in ritardo con l‘adempimento dell‘impegno finanziario e non è stabilita la tariffa di interessi di mora, il debitore è obbligato a pagare gli interessi di mora stabiliti nel contratto. Sulla somma non pagata, matura un interesse superiore dell‘1% a quanto previsto dalla tariffa degli interessi, stabilita secondo il §. 502 Codice di commercio. Un coordinamento della misura degli interessi viene praticato dalla Banca Nazionale della Slovacchia e così in pratica si usano di solito per il calcolo degli interessi di mora le misure stabilite, che si moltiplicano per due e in coordinamento con §. 369 Codice di commercio si somma alla somma finale ancora un 1% in più. In questo momento gli interessi di mora che vengono stabiliti con questo metodo ammontano al 0,038% per giorno.
Così possiamo constatare che i creditori hanno nella Repubblica Slovacca sufficienti strumenti legali per il recupero dei loro crediti, ma tutto il processo è molto spesso frenato dal lavoro lento dei Tribunali. La fase dell’esecuzione può durare mediamente due/tre mesi quando il debitore si convince a pagare e due/tre anni quando tutta l’esecuzione deve essere portata a termine.
Sul piano dei costi l’Ufficio dell’Esecutore costa un 10% del credito, che è a carico del debitore, mentre non vi sono costi per l’avvocato in quanto la procedura è svolta dall’Esecutore.


(redatto in data 6 ottobre 2003)


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