Svizzera: la tassazione delle societą holding.
Di cosa si tratta
L’amministrazione fiscale del
canton di Ginevra ha adottato una nuova direttiva in ordine
al riconoscimento e alla tassazione della società
holding. La direttiva è entrata in vigore subito
e i suoi effetti retroagiscono già per il periodo
d’imposta 2003.
I redditi qualificati rientranti nella direttiva (es.
dividendi e capital gains su partecipazioni delle società
holding stabilite nel canton di Ginevra) hanno un sostanziale
regime di esenzione.
Per la legge federale sull’armonizzazione delle
tasse cantonali e municipali del 14 dicembre 1990 (LIFD),
che è diventata obbligatoria per i cantoni dal
1° gennaio 2001, una società holding è
tale quando:
- le partecipazioni in altre società rappresentano
almeno due terzi dell’attivo; oppure
- il reddito che deriva dalle partecipazioni rappresenta
almeno i due terzi del reddito totale, guardato in una
visione di medio-lungo termine;
- lo scopo sociale deve appunto essere l’amministrazione
delle partecipazioni e non deve comportare attività
commerciali in Svizzera.
La partecipazione deve quindi essere detenuta da almeno
un anno e la partecipazione qualificata includ e la partecipazione
in società per azioni o a garanzia limitata, comprese
le società a garanzia limitata statunitensi. Vanno
inoltre considerati i prestiti a lungo termine se il creditore
detiene almeno il 20% del capitale della società
o la sua partecipazione ha un valore di mercato di almeno
2 milioni di franchi svizzeri. Se vi è attività,
questa deve esser svolta all’estero e non in Svizzera;
le attività, svolte all’estero, devono poter
essere ricondotte ad una stabile organizzazione all’estero
della società holding e, in mancanza, le attività
commerciali svolte all’estero sono considerate esercitate
dalla Svizzera.
Le società holding, facenti parte di un gruppo
internazionale, possono fornire determinati servizi e
funzioni di supporto alle consociate; i servizi possono
essere oggetto di rifatturazione alle società consociate
e tassati sulla base di un costo maggiorato del 5%.
La società holding può trarre utili dall’amministrazione
di brevetti, marchi ed altre proprietà intellettuali.
In sintesi
La richiamata direttiva 2003 ha contribuito a fare maggiore
chiarezza per l’operare delle holding stabilite
nel canton Ginevra per poter essere trattate col regime
di esenzione.
(redatto in data 28 dicembre 2003)