Svizzera: la tassazione delle societą holding.



 

Di cosa si tratta

L’amministrazione fiscale del canton di Ginevra ha adottato una nuova direttiva in ordine al riconoscimento e alla tassazione della società holding. La direttiva è entrata in vigore subito e i suoi effetti retroagiscono già per il periodo d’imposta 2003.
I redditi qualificati rientranti nella direttiva (es. dividendi e capital gains su partecipazioni delle società holding stabilite nel canton di Ginevra) hanno un sostanziale regime di esenzione.
Per la legge federale sull’armonizzazione delle tasse cantonali e municipali del 14 dicembre 1990 (LIFD), che è diventata obbligatoria per i cantoni dal 1° gennaio 2001, una società holding è tale quando:
  • le partecipazioni in altre società rappresentano almeno due terzi dell’attivo; oppure
  • il reddito che deriva dalle partecipazioni rappresenta almeno i due terzi del reddito totale, guardato in una visione di medio-lungo termine;
  • lo scopo sociale deve appunto essere l’amministrazione delle partecipazioni e non deve comportare attività commerciali in Svizzera.
La partecipazione deve quindi essere detenuta da almeno un anno e la partecipazione qualificata includ e la partecipazione in società per azioni o a garanzia limitata, comprese le società a garanzia limitata statunitensi. Vanno inoltre considerati i prestiti a lungo termine se il creditore detiene almeno il 20% del capitale della società o la sua partecipazione ha un valore di mercato di almeno 2 milioni di franchi svizzeri. Se vi è attività, questa deve esser svolta all’estero e non in Svizzera; le attività, svolte all’estero, devono poter essere ricondotte ad una stabile organizzazione all’estero della società holding e, in mancanza, le attività commerciali svolte all’estero sono considerate esercitate dalla Svizzera.
Le società holding, facenti parte di un gruppo internazionale, possono fornire determinati servizi e funzioni di supporto alle consociate; i servizi possono essere oggetto di rifatturazione alle società consociate e tassati sulla base di un costo maggiorato del 5%.
La società holding può trarre utili dall’amministrazione di brevetti, marchi ed altre proprietà intellettuali.

In sintesi

La richiamata direttiva 2003 ha contribuito a fare maggiore chiarezza per l’operare delle holding stabilite nel canton Ginevra per poter essere trattate col regime di esenzione.


(redatto in data 28 dicembre 2003)


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