Sul censimento dei "cattivi pagatori": le c.d. Centrali Rischi private.



 

Di cosa si tratta

Accanto al censimento delle esposizioni (aperture di credito, anticipazioni, mutui) di importo medio-alto, curato - quanto agli importi pari o superiori a euro 77.468,53 - dalla Centrale dei Rischi (si veda il tema: La Centrale dei Rischi bancaria come potente strumento di controllo delle attività imprenditoriali) e - quanto agli importi compresi tra euro 15.493,71 e euro 77. 468,53 - dalla Centrale dei Rischi della SIA (Società Interbancaria per l'Automazione), entrambe istituite da provvedimenti legislativi, le banche si sono munite altresì di uno strumento di controllo per le esposizioni di modesto importo.
Si tratta di società private - fra le più note: il CRIF, la CTC, l'Experian - chiamate dal sistema creditizio a raccogliere i dati relativi alle esposizioni creditizie per la fascia che va da 0 a 15.493,71 euro. In questa fascia di importi, larga parte dei "censiti" riguarda coloro che acquistano beni di uso quotidiano (automobile, computer, arredamenti, ecc.) utilizzando il c.d. credito al consumo, strumento attraverso il quale gli esercenti un'attività commerciale di vendita al pubblico, avvalendosi dell'ausilio di società finanziarie, concedono credito ai loro clienti sotto forma di dilazione di pagamento o di altra facilitazione finanziaria.
Alcune di queste centrali rischi private si connotano quali banche dati negative o "liste nere", in quanto registrano unicamente i dati relativi a situazioni di morosità, di sofferenza o di pendenza di azioni legali, procedure concorsuali o cessioni del credito a terzi.
Altre (e rappresentano la maggioranza) gestiscono invece sistemi di tipo positivo/negativo, raccogliendo, indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti o ritardi, ogni informazione relativa a ogni finanziamento, a partire dalla richiesta del soggetto, così da fornire al sistema creditizio (banche e soprattutto, vista l'esiguità degli importi, società finanziarie) un panorama di valutazione del rischio più ampio e completo, invero ponendo al riparo nel contempo il soggetto richiedente dal rischio di un suo sovraindebitamento.
Il Garante della Privacy, con provvedimento in data 31 luglio 2002, ha stabilito, in mancanza di una regolamentazione espressa, alcune regole che devono osservare le centrali rischi private nell'esercizio della loro attività:
  • uniformità nei criteri legittimanti la segnalazione: per evitare di arrecare ingiustificati pregiudizi ai soggetti segnalati, i criteri che legittimano la segnalazione devono essere predefiniti e uniformati nel senso di una maggiore tutela (possono essere segnalati gli inadempimenti più consistenti, in termini di numero di rate non pagate o di gravi e ripetuti ritardi, e deve essere evitata la segnalazione di mancati o ritardati pagamenti dovuti ad anomalie o disguidi postali o bancari);
  • va garantita la piena tutela del c.d. "diritto all'oblio": i dati relativi a inadempimenti poi sanati devono essere cancellati entro un anno dalla data della loro regolarizzazione o comunque dalla data di estinzione del rapporto di finanziamento;
  • è illegittima la comunicazione di dati personali riguardanti richieste di finanziamento non accolte o ritirate;
  • la consultazione dei dati è illecita se non avviene in ragione di un finanziamento;
  • i moduli informativi devono essere redatti in maniera chiara e comprensibile, idonea ad una esatta comprensione degli scopi e delle modalità di raccolta, registrazione e circolazione dei dati;
  • i riscontri alle richieste di accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati devono essere tempestivi e completi.

In sintesi

E' bene porre la massima attenzione quando, magari via internet, si compilano moduli indicando i propri dati personali per verificare la possibilità di ottenere un prestito, anche se ciò avviene a puro scopo informativo.
E' infatti acclarato che la segnalazione nella banca dati avviene anche se la richiesta di finanziamento viene ritirata dallo stesso interessato: si noti che in questo caso (ritiro della richiesta da parte dello stesso interessato), spesso la dizione che compare alla voce "Fase operazione" nel riscontro che la centrale rischi è tenuta a fornire, è la medesima che viene usata per il caso di non accoglimento da parte dell'ente erogatore, e cioè: "Rifiutato", il che dà l'idea al sistema creditizio di un'incapacità finanziaria del soggetto che si sia meramente limitato a compilare il modulo di richiesta informatico.
A differenza di quanto avviene per le Centrali dei Rischi c.d. pubbliche, nel caso di quella private il cliente può acconsentire oppure no alla comunicazione dei propri dati a tali società. La formula cui porre in tal senso attenzione, ai fini di evitare segnalazioni sgradite, è in genere la seguente: "si acconsente alla comunicazione dei propri dati anagrafici e di quelli relativi al presente rapporto a società che rilevano rischi finanziari. Si acconsente altresì che i dati così comunicati rimangano inseriti negli archivi di dette società per la durata di "x" anni".
Nel caso si incappi o si sospetti di essere incappati in una segnalazione illegittima, anche in questo caso (così come nei confronti delle Centrali dei Rischi c.d. pubbliche), è possibile ottenere dalle varie società che gestiscono questi servizi, che sono tenute a fornirli, i dati personali trattati ed inseriti nelle loro banche dati, mediante l'invio di una semplice raccomandata, che chieda ragione anche dell'origine e dello scopo del loro trattamento in quella sede.


(redatto in data 29 novembre 2002)


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