La Centrale dei Rischi bancaria come potente strumento di controllo delle attivitą imprenditoriali.
Di cosa si tratta
La Centrale dei Rischi - istituita con delibera 16 maggio
1962 dal CICR - è il servizio accentrato di informazioni
sui rischi bancari svolto dalla Banca d'Italia che consente
agli istituti di credito, attraverso la raccolta di informazioni
provenienti dalle banche sui rischi dei propri clienti,
di conoscere le eventuali posizioni debitorie che i clienti
abbiano verso altre banche.
Lo strumento è in concreto regolato
dalle Istruzioni di Vigilanza per le banche, edito dalla
Banca d'Italia, pubblicazione poco nota ai più,
ma che rappresenta un prezioso mezzo di conoscenza. Le
banche, secondo la regolamentazione adottata, sono tenute
a comunicare mensilmente alla Centrale dei Rischi la propria
esposizione creditizia verso ciascun loro cliente o suo
coobbligato (dunque anche il fideiussore), qualora questa
raggiunga o superi i limiti contrattualmete pattuiti;
la Centrale, raccolte le segnalazioni, restituisce a ciascuna
banca, con la stessa periodicità, la posizione
globale di rischio di ciascun soggetto segnalato nei confronti
dell'intero sistema creditizio.
Pertanto, chiunque abbia, a mero titolo esemplificativo,
superato i limiti di affidamento concessogli dalla banca,
può essere certo di essere entrato in tale circuito,
ciò che potrebbe, secondo la discrezionalità
di ciascuna banca, rendergli più difficile l'accesso
al credito, anche da parte di banche diverse da quelle
con cui opera abitualmente o verso cui sia esposto.
In sintesi
In forza della c.d. trasparenza cui sono tenute le banche,
pure in concreto regolata dalle citate Istruzioni, è
possibile ottenere dalla Banca d'Italia, che è
tenuta a fornirli, i dati personali trattati ed inseriti
nella Centrale dei Rischi, mediante l'invio di una semplice
raccomandata, che chieda ragione anche dell'origine e
dello scopo del loro trattamento in quella sede.
Conviene specificare che la segnalazione alla Centrale
dei rischi è dovuta se il cliente goda di crediti,
diretti o fideiussori, o abbia rilasciato garanzie personali,
per importi pari o superiori a 77.469 euro (150 milioni
di lire), ovvero abbia in essere operazioni per il medesimo
importo; se il cliente è in sofferenza la posizione
viene in ogni caso segnalata, a prescindere dall'importo
del credito. La segnalazione non è più dovuta
a partire dal mese nel corso del quale il credito è
sceso al di sotto di questi limiti di censimento ovvero
il rapporto si è estinto. In ogni caso il venir
meno dell'obbligo di segnalazione non comporta la cancellazione
delle segnalazioni relative alle rilevazioni precedenti.
Le banche, inoltre, attraverso il c.d. "servizio
di prima informazione", possono chiedere informazioni
sulla posizione globale di rischio di soggetti che non
sono segnalati, purché le richieste siano avanzate
per finalità connesse con la concessione del credito
e quindi con la gestione del suo rischio.
(redatto in data 10 gennaio 2002)