La Centrale dei Rischi bancaria come potente strumento di controllo delle attivitą imprenditoriali.



 

Di cosa si tratta

La Centrale dei Rischi - istituita con delibera 16 maggio 1962 dal CICR - è il servizio accentrato di informazioni sui rischi bancari svolto dalla Banca d'Italia che consente agli istituti di credito, attraverso la raccolta di informazioni provenienti dalle banche sui rischi dei propri clienti, di conoscere le eventuali posizioni debitorie che i clienti abbiano verso altre banche.
Lo strumento è in concreto regolato dalle Istruzioni di Vigilanza per le banche, edito dalla Banca d'Italia, pubblicazione poco nota ai più, ma che rappresenta un prezioso mezzo di conoscenza. Le banche, secondo la regolamentazione adottata, sono tenute a comunicare mensilmente alla Centrale dei Rischi la propria esposizione creditizia verso ciascun loro cliente o suo coobbligato (dunque anche il fideiussore), qualora questa raggiunga o superi i limiti contrattualmete pattuiti; la Centrale, raccolte le segnalazioni, restituisce a ciascuna banca, con la stessa periodicità, la posizione globale di rischio di ciascun soggetto segnalato nei confronti dell'intero sistema creditizio.
Pertanto, chiunque abbia, a mero titolo esemplificativo, superato i limiti di affidamento concessogli dalla banca, può essere certo di essere entrato in tale circuito, ciò che potrebbe, secondo la discrezionalità di ciascuna banca, rendergli più difficile l'accesso al credito, anche da parte di banche diverse da quelle con cui opera abitualmente o verso cui sia esposto.

In sintesi

In forza della c.d. trasparenza cui sono tenute le banche, pure in concreto regolata dalle citate Istruzioni, è possibile ottenere dalla Banca d'Italia, che è tenuta a fornirli, i dati personali trattati ed inseriti nella Centrale dei Rischi, mediante l'invio di una semplice raccomandata, che chieda ragione anche dell'origine e dello scopo del loro trattamento in quella sede.
Conviene specificare che la segnalazione alla Centrale dei rischi è dovuta se il cliente goda di crediti, diretti o fideiussori, o abbia rilasciato garanzie personali, per importi pari o superiori a 77.469 euro (150 milioni di lire), ovvero abbia in essere operazioni per il medesimo importo; se il cliente è in sofferenza la posizione viene in ogni caso segnalata, a prescindere dall'importo del credito. La segnalazione non è più dovuta a partire dal mese nel corso del quale il credito è sceso al di sotto di questi limiti di censimento ovvero il rapporto si è estinto. In ogni caso il venir meno dell'obbligo di segnalazione non comporta la cancellazione delle segnalazioni relative alle rilevazioni precedenti.
Le banche, inoltre, attraverso il c.d. "servizio di prima informazione", possono chiedere informazioni sulla posizione globale di rischio di soggetti che non sono segnalati, purché le richieste siano avanzate per finalità connesse con la concessione del credito e quindi con la gestione del suo rischio.


(redatto in data 10 gennaio 2002)


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