La direttiva e la legge delega sui ritardi di pagamento.
Di cosa si tratta
E' scaduto l'8 agosto 2002 il termine
per adeguarsi alla direttiva sui ritardi di pagamento
(adottata nel 2000, la N.ro 35), che si applica a tutte
le operazioni commerciali, tra imprese private o tra imprese
e autorità pubbliche. Lo stato italiano è
in ritardo, come al solito, e non ha ancora approvato
il Regolamento di attuazione, il cui schema è stato
varato dal Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2002.La direttiva uniforma i termini di pagamento stabilendo
un meccanismo per l'ipotesi che questi termini non siano
stati indicati nel contratto.E' prevista la richiesta di pagamento di interessi (superiori
del 7% al tasso di rifinanziamento principale fissato
dalla Banca centrale europea, attualmente al 3.5%) dopo
un periodo di trenta giorni successivo alla scadenza del
termine di pagamento, previsto dalla fattura.Il tasso d'interesse, per i paesi non aderenti all'euro,
è stabilito in funzione dei tassi applicati dalle
banche centrali nazionali. Inoltre la direttiva dà
diritto al venditore di trattenere la proprietà
dei beni fino al pagamento completo della fattura, purché
previsto anteriormente nel contratto.E' previsto inoltre che la procedura di
recupero dei crediti non contestati si esaurisca entro i
90 giorni ch e seguono la presentazione di un ricorso da
parte del creditore presso l'autorità competente.A queste disposizioni di origine comunitaria è
seguita la legge c.d. comunitaria del 2001 (L. 1 marzo
2002 n. 39), che vi ha dato parziale attuazione con l'art.
26, intitolato: "Attuazione della direttiva 2000/35/CE,
in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali", ma, come detto, manca ancora
il Regolamento e dobbiamo quindi limitarci ad illustrare
il contenuto della Legge comunitaria.Questa prevede che, al fine di contrastare i ritardi
di pagamento, che costituiscono un ostacolo al buon funzionamento
del mercato interno e di garantire l'applicazione di norme
uniformi sia alle operazioni interne che a quelle transfrontaliere,
il Governo è delegato ad emanare uno o più
decreti legislativi per adeguare la normativa vigente
in materia di ritardi di pagamento ai princípi
e alle prescrizioni della direttiva.L'attuazione della direttiva 2000/35/CE sarà informata
ai seguenti princípi e criteri direttivi:
- prevedere che il provvedimento di ingiunzione sia adottato
dal giudice nel termine di trenta giorni dalla data di
presentazione del ricorso;
- prevedere l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo
633 del codice di proce dura civile, risolvendo positivamente
l'annosa questione se possa essere emessa ingiunzione
nei confronti di un debitore non nello stato italiano;
- prevedere che il termine per l'eventuale opposizione,
in caso di notifica in uno degli Stati europei, sia di
cinquanta giorni, che può essere ridotto fino a
venti giorni ed aumentato fino a sessanta giorni, quando
concorrono giusti motivi, e che lo stesso termine, in
caso di notifica in altri Stati, non possa essere inferiore
a trenta giorni né superiore a centoventi giorni;
- prevedere che il giudice istruttore conceda l'esecuzione
provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, in
relazione alle somme non contestate, salvo che l'opposizione
riguardi aspetti procedurali;
- coordinare la nuova disciplina con le disposizioni in
materia di subfornitura nelle attività produttive
di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, apportando ad
essa le opportune modifiche in modo da uniformare il saggio
degli interessi moratori di cui all'articolo 3, comma
3, della medesima legge n. 192 del 1998 al livello degli
interessi di mora (tasso legale) previsto dalle disposizioni
in materia di ritardi di pagamento della direttiva;
- prevedere che le azioni di accertamento della direttiva
possano essere esperite in ogni sede dalle associazioni
di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) prevalentemente
in rappresentanza delle piccole e medie imprese e degli
artigiani;
- prevedere che le associazioni siano legittimate ad esperire,
oltre che le suddette azioni di accertamento, anche azioni
inibitorie dei comportamenti abusivi.
Quindi la direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato
a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale
e vi rientrano le "transazioni commerciali"
intese come i contratti tra imprese ovvero tra imprese
e pubbliche amministrazioni, che comportano la consegna
di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento
di un prezzo.
L'"impresa" è ogni soggetto esercente
un'attività economica organizzata o una libera
professione, anche se svolta da una sola persona e i "ritardi
di pagamento" sono l'inosservanza dei termini di
pagamento previsti dal contratto o dalla legge.
Se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti
nel contratto, gli interessi cominciano a decorrere automaticamente,
senza che sia necessario un sollecito, secondo queste
modalità:
- trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura
da parte del debitore o di una richiesta equivalente
di pagamento, o se non vi è certezza sulla data
di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente
di pagamento,
- trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento delle
merci o dalla data di prestazione dei servizi, o se la
data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta
equivalente di pagamento è anteriore a quella del
ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi,
- trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla
prestazione dei servizi, o se la legge o il contratto
prevedono una procedura di accettazione o di verifica,
diretta ad accertare la conformità delle merci
o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la
fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente
o alla stessa data dell'accettazione o della verifica.
Decorsi uno di questi termini, il creditore ha diritto
agli interessi di mora se:
- ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
- non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno
che il ritardo non sia imputabile al debitore;
- il livello degli interessi di mora ("tasso legale")
a carico del debitore è pari al tasso d'interesse
del principale strumento di rifinanziamento della Banca
centrale europea applicato alla sua più recente
operazione di rifinanziamento principale effettuata
il primo giorno di calendario del semestre in questi
one ("tasso di riferimento"), maggiorato di
almeno 7 punti percentuali ("margine"), salvo
altrimenti disposto dal contratto.
A meno che il debitore non sia responsabile del ritardo,
il creditore ha il diritto di esigere dal debitore un
risarcimento ragionevole per tutti i costi di recupero
sostenuti a causa del ritardo di pagamento del debitore.
Questi costi di recupero devono rispettare i principi
della trasparenza e della proporzionalità per quanto
riguarda il debito in questione. Gli Stati membri possono,
nel rispetto dei suddetti principi, fissare un importo
massimo per quanto riguarda i costi di recupero per vari
livelli di debito.
Per talune categorie di contratti, che saranno definite
dal legislatore nazionale, gli Stati membri possono elevare
fino a 60 giorni il periodo alla cui scadenza sono dovuti
gli interessi, qualora essi rendano inderogabile per le
parti del contratto tale termine o stabiliscano un tasso
d'interesse inderogabile, sensibilmente superiore al tasso
legale.
A norma della Direttiva, gli Stati membri
dovranno legiferare in modo che un accordo sulla data del
pagamento o sulle conseguenze del ritardo di pagamento che
non sia conforme alle disposizioni indicate non possa essere
fatto valere e non dia diritto a un risarcimento del danno,
se, considerate tu tte le circostanze del caso, ivi compresa
la corretta prassi commerciale e la natura del prodotto,
risulti gravemente iniquo nei confronti del creditore. Per
determinare se un accordo è gravemente iniquo per
il creditore, si dovrà tenere conto tra l'altro se
il debitore ha qualche motivo oggettivo per ignorare le
disposizioni illustrate, e, ove si accerti che tale accordo
è gravemente iniquo, si applicheranno i termini legali,
a meno che il giudice nazionale non riporti il contratto
ad equità.
Nel recepire la Direttiva, gli Stati membri dovranno
assicurare che, nell'interesse dei creditori e dei concorrenti,
esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo
ricorso a condizioni gravemente inique.
Sono considerati mezzi idonei le norme che consentono
a organizzazioni titolari di un riconoscimento ufficiale
di legittimo interesse di rappresentare piccole e medie
imprese, e di agire a norma della legislazione nazionale
dinanzi ai tribunali o a organi amministrativi competenti
per decidere se le condizioni contrattuali stabilite per
uso generale sono gravemente inique, in modo che possano
ricorrere a mezzi appropriati ed efficaci per impedire
che si continui a ricorrere a tali condizioni.
La Direttiva generalizza ciò che, ad esempio in
Inghilterra, esiste da sempre: la Riserva di proprietà:
"Gli Stati membri provvedono in conformità
con le disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto
internazionale privato affinché il venditore conservi
il diritto di proprietà sui beni fintanto che essi
non siano stati pagati totalmente, qualora sia stata esplicitamente
concordata una clausola di riserva di proprietà
tra l'acquirente e il venditore prima della consegna dei
beni".
Per le procedure di recupero di crediti non contestati:
gli Stati membri assicurano che un titolo esecutivo possa
essere ottenuto, indipendentemente dall'importo del debito,
di norma entro 90 giorni di calendario dalla data in cui
il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una
domanda dinanzi al giudice o altra autorità competente,
ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali.
Il periodo di 90 giorni di calendario non include:
a) i periodi necessari per le notificazioni;
b) qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini
necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda
La norma lascia impregiudicate le disposizioni della
convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale
e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
In sintesi
Confidando in un pronto adeguamento alla Direttiva con
l'adozione del regolamento, è nostro pensiero che
le disposizioni della Direttiva siano ormai da applicare
anche prescindendo da questo dal momento che contengono
disposizioni precettive specifiche.
Va anche aggiunto che lo schema di Regolamento, prediposto
per l'applicazione della Direttiva, prevede solo la sua
applicazione per le transazioni commerciali della Pubblica
Amministrazione, escludendo dalla disciplina il settore
dei lavori pubblici, dal momento che la Direttiva disciplina
esclusivamente i contratti aventi ad oggetto compra-vendite
di servizi e merci; grave questo limite che nel senso
della Direttiva non doveva esistere.
(redatto in data 13 settembre 2002)