La direttiva e la legge delega sui ritardi di pagamento.



 

Di cosa si tratta

E' scaduto l'8 agosto 2002 il termine per adeguarsi alla direttiva sui ritardi di pagamento (adottata nel 2000, la N.ro 35), che si applica a tutte le operazioni commerciali, tra imprese private o tra imprese e autorità pubbliche. Lo stato italiano è in ritardo, come al solito, e non ha ancora approvato il Regolamento di attuazione, il cui schema è stato varato dal Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2002.La direttiva uniforma i termini di pagamento stabilendo un meccanismo per l'ipotesi che questi termini non siano stati indicati nel contratto.E' prevista la richiesta di pagamento di interessi (superiori del 7% al tasso di rifinanziamento principale fissato dalla Banca centrale europea, attualmente al 3.5%) dopo un periodo di trenta giorni successivo alla scadenza del termine di pagamento, previsto dalla fattura.Il tasso d'interesse, per i paesi non aderenti all'euro, è stabilito in funzione dei tassi applicati dalle banche centrali nazionali. Inoltre la direttiva dà diritto al venditore di trattenere la proprietà dei beni fino al pagamento completo della fattura, purché previsto anteriormente nel contratto.E' previsto inoltre che la procedura di recupero dei crediti non contestati si esaurisca entro i 90 giorni ch e seguono la presentazione di un ricorso da parte del creditore presso l'autorità competente.A queste disposizioni di origine comunitaria è seguita la legge c.d. comunitaria del 2001 (L. 1 marzo 2002 n. 39), che vi ha dato parziale attuazione con l'art. 26, intitolato: "Attuazione della direttiva 2000/35/CE, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", ma, come detto, manca ancora il Regolamento e dobbiamo quindi limitarci ad illustrare il contenuto della Legge comunitaria.Questa prevede che, al fine di contrastare i ritardi di pagamento, che costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di garantire l'applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a quelle transfrontaliere, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai princípi e alle prescrizioni della direttiva.L'attuazione della direttiva 2000/35/CE sarà informata ai seguenti princípi e criteri direttivi:
  • prevedere che il provvedimento di ingiunzione sia adottato dal giudice nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso;
  • prevedere l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di proce dura civile, risolvendo positivamente l'annosa questione se possa essere emessa ingiunzione nei confronti di un debitore non nello stato italiano;
  • prevedere che il termine per l'eventuale opposizione, in caso di notifica in uno degli Stati europei, sia di cinquanta giorni, che può essere ridotto fino a venti giorni ed aumentato fino a sessanta giorni, quando concorrono giusti motivi, e che lo stesso termine, in caso di notifica in altri Stati, non possa essere inferiore a trenta giorni né superiore a centoventi giorni;
  • prevedere che il giudice istruttore conceda l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, in relazione alle somme non contestate, salvo che l'opposizione riguardi aspetti procedurali;
  • coordinare la nuova disciplina con le disposizioni in materia di subfornitura nelle attività produttive di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, apportando ad essa le opportune modifiche in modo da uniformare il saggio degli interessi moratori di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 192 del 1998 al livello degli interessi di mora (tasso legale) previsto dalle disposizioni in materia di ritardi di pagamento della direttiva;
  • prevedere che le azioni di accertamento della direttiva possano essere esperite in ogni sede dalle associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese e degli artigiani;
  • prevedere che le associazioni siano legittimate ad esperire, oltre che le suddette azioni di accertamento, anche azioni inibitorie dei comportamenti abusivi.
Quindi la direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale e vi rientrano le "transazioni commerciali" intese come i contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo.
L'"impresa" è ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione, anche se svolta da una sola persona e i "ritardi di pagamento" sono l'inosservanza dei termini di pagamento previsti dal contratto o dalla legge.
Se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi cominciano a decorrere automaticamente, senza che sia necessario un sollecito, secondo queste modalità:
  • trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta equivalente di pagamento, o se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento,
  • trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, o se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi,
  • trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, o se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica, diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica.
Decorsi uno di questi termini, il creditore ha diritto agli interessi di mora se:
  • ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
  • non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore;
  • il livello degli interessi di mora ("tasso legale") a carico del debitore è pari al tasso d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questi one ("tasso di riferimento"), maggiorato di almeno 7 punti percentuali ("margine"), salvo altrimenti disposto dal contratto.
A meno che il debitore non sia responsabile del ritardo, il creditore ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per tutti i costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento del debitore. Questi costi di recupero devono rispettare i principi della trasparenza e della proporzionalità per quanto riguarda il debito in questione. Gli Stati membri possono, nel rispetto dei suddetti principi, fissare un importo massimo per quanto riguarda i costi di recupero per vari livelli di debito.
Per talune categorie di contratti, che saranno definite dal legislatore nazionale, gli Stati membri possono elevare fino a 60 giorni il periodo alla cui scadenza sono dovuti gli interessi, qualora essi rendano inderogabile per le parti del contratto tale termine o stabiliscano un tasso d'interesse inderogabile, sensibilmente superiore al tasso legale.
A norma della Direttiva, gli Stati membri dovranno legiferare in modo che un accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardo di pagamento che non sia conforme alle disposizioni indicate non possa essere fatto valere e non dia diritto a un risarcimento del danno, se, considerate tu tte le circostanze del caso, ivi compresa la corretta prassi commerciale e la natura del prodotto, risulti gravemente iniquo nei confronti del creditore. Per determinare se un accordo è gravemente iniquo per il creditore, si dovrà tenere conto tra l'altro se il debitore ha qualche motivo oggettivo per ignorare le disposizioni illustrate, e, ove si accerti che tale accordo è gravemente iniquo, si applicheranno i termini legali, a meno che il giudice nazionale non riporti il contratto ad equità.
Nel recepire la Direttiva, gli Stati membri dovranno assicurare che, nell'interesse dei creditori e dei concorrenti, esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a condizioni gravemente inique.
Sono considerati mezzi idonei le norme che consentono a organizzazioni titolari di un riconoscimento ufficiale di legittimo interesse di rappresentare piccole e medie imprese, e di agire a norma della legislazione nazionale dinanzi ai tribunali o a organi amministrativi competenti per decidere se le condizioni contrattuali stabilite per uso generale sono gravemente inique, in modo che possano ricorrere a mezzi appropriati ed efficaci per impedire che si continui a ricorrere a tali condizioni.
La Direttiva generalizza ciò che, ad esempio in Inghilterra, esiste da sempre: la Riserva di proprietà: "Gli Stati membri provvedono in conformità con le disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato affinché il venditore conservi il diritto di proprietà sui beni fintanto che essi non siano stati pagati totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna dei beni".
Per le procedure di recupero di crediti non contestati: gli Stati membri assicurano che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro 90 giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice o altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Il periodo di 90 giorni di calendario non include:
a) i periodi necessari per le notificazioni;
b) qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda
La norma lascia impregiudicate le disposizioni della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

In sintesi

Confidando in un pronto adeguamento alla Direttiva con l'adozione del regolamento, è nostro pensiero che le disposizioni della Direttiva siano ormai da applicare anche prescindendo da questo dal momento che contengono disposizioni precettive specifiche.
Va anche aggiunto che lo schema di Regolamento, prediposto per l'applicazione della Direttiva, prevede solo la sua applicazione per le transazioni commerciali della Pubblica Amministrazione, escludendo dalla disciplina il settore dei lavori pubblici, dal momento che la Direttiva disciplina esclusivamente i contratti aventi ad oggetto compra-vendite di servizi e merci; grave questo limite che nel senso della Direttiva non doveva esistere.


(redatto in data 13 settembre 2002)


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