Sito internet e marchio: la tutela dei nomi a dominio.
Di cosa si tratta
La regola base della Naming Authority
Italiana (di seguito, NA), che, attraverso la Registration
Authority Italiana (di seguito, RA), attribuisce i nomi
di dominio dell’internet sotto il ccTLD «it»
(c.d. «Country Code»), è quella c.d.
del first come, first served, per effetto della quale
un determinato nome di dominio viene assegnato in base
alla priorità cronologica della richiesta, ignorando
il potenziale conflitto con marchi protetti: chi per primo
chiede la registrazione di un determinato nome di dominio,
ne diviene detentore esclusivo.
Può così capitare che il titolare di un
marchio si veda negare l’accesso alla rete con il
nome del suo marchio, in quanto questo è già
stato assegnato ad altri.
La questione si è posta già da alcuni anni
negli Usa, dove è stata prevalentemente risolta
in via stragiudiziale, corrispondendo (spesso laute) somme
all’assegnatario, che così in sostanza diveniva
venditore del nome di dominio (ciò che ha indotto
un vero e proprio business, cioè il domain name
grabbing, l’accaparramento di marchi famosi).
In data 12 aprile 2000, veniva presentato al Senato il
disegno di legge recante "Disposizioni in materia
di disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione
di domini Internet e servizi in rete" (c.d. "
disegno di legge Passigli "). Nell’attuale
legislatura, è stata presentata alla Camera, in
data 11 luglio 2001, una nuova proposta di legge (n. 1299),
intitolata «Disposizioni concernenti l'utilizzazione
di nomi e di marchi per l'identificazione di domini Internet».
Obiettivo principale di questi progetti di legge, che
vanno a riconoscere la NA e la RA, è quello di
assicurare il rispetto delle norme poste a tutela dei
nomi e dei marchi ed evitare che l'uso della rete possa
arrecare pregiudizio alle situazioni soggettive comunque
meritevoli di protezione, dando finalmente un quadro normativo
alla questione dei nomi di dominio, ad oggi «autoregolamentata».
Lo strumento utilizzato è ovviamente quello della
tutela d’urgenza, c.d. procedimento cautelare, che
si caratterizza per celerità e snellezza nelle
sue prime fasi, nelle quali si chiede al giudice l’ordine
di inibire l’uso del proprio marchio sull’internet,
ma che in ogni caso deve in seguito passare per la fase
di giudizio ordinaria, più lunga e articolata.
Le pronunce giurisprudenziali ad oggi esistenti, tendono
ad accordare con una certa facilità l’inibitoria
iniziale, ma il di
scorso si fa più difficile quando
si tratta di confermare, dopo un’istruttoria più
approfondita, il provvedimento.
In attesa del consolidamento degli orientamenti giurisprudenziali,
può affermarsi che la tutela inibitoria viene concessa
e confermata nei seguenti casi:
- se marchio e nome di dominio coincidano e i prodotti
o servizi forniti siano identici;
- se marchio e nome di dominio coincidano o siano simili
e i prodotti o servizi forniti siano identici o affini
e sussista un rischio di confusione per il pubblico (che
non si ha, per es., se le due imprese operino su territori
diversi);
- se marchio e nome di dominio coincidano o siano simili
e i prodotti o servizi forniti non siano affini, quando
il marchio goda di rinomanza, sia cioè affermato
nel mercato degli utenti.
Si consideri però che esiste una giurisprudenza
minoritaria, localizzabile soprattutto nei Tribunali toscani,
che partendo dalla considerazione che il marchio, essendo
caratterizzato da vari tipi di segni grafici che possono
formare infinite combinazioni, tutela il prodotto e non
può essere parificato al domain name, che può
essere formato solo da lettere o numeri e che costituisce
esclusivamente un indirizzo telematico, giunge a negare
la tutela del marchio a tale nuovo segno. Un tale approccio,
invero un po’ formale, e che pare non comprendere
il quadro generale dell’internet, si può
prevedere che non avrà grande seguito.
Quando il nome dell’impresa non è coperto
da marchio, la sua tutela è più difficile:
se però il nome dell’impresa è notorio,
almeno nel settore di mercato o nel territorio in cui
opera chi ha registrato il nome di dominio identico o
simile, è utilmente applicabile la disciplina della
concorrenza sleale, laddove il nome di dominio sia stato
registrato con lo scopo di approfittare di tale notorietà
e/o con un chiaro intento confusorio.
In sintesi
In alternativa ai rimedi giudiziali tipici, è
possibile, in caso di necessità, rivolgersi alla
RA, contestando i nomi di dominio da essa assegnati. Tale
possibilità è riconosciuta dalle c.d. Regole
di Naming, la cui versione più aggiornata è
stata approvata dal comitato esecutivo della RA il 31
luglio 2002 ed è in vigore dal 18 agosto dello
stesso anno.
La procedura presso la RA ha due innegabili vantaggi:
1) è più diretta di quella giudiziale ordinaria,
in quanto una sentenza del Tribunale, per essere eseguita,
deve comunque passare dalla RA, l’unico soggetto
che possa provvedere a sospendere, revocare o riassagnare,
a seconda del precetto della sentenza, l’assegnazione
di un nome di dominio; 2) con la procedura presso la RA
si è sicuri, a differenza che con il giudice ordinario,
di avere quale soggetto giudicante, un «tecnico»,
cioè a dire una persona esperta dell’internet
e delle sue problematiche.
La procedura, definita di «risoluzione delle dispute»
(Sez. Seconda, artt. 14 e ss.), si attiva inviando lettera
raccomandata indirizzata alla RA contenente le generalità
del mittente, il nome a dominio contestato, i motivi della
contestazione, il pregiudizio subìto dal mittente
o il proprio diritto che questi assume leso, nonché
eventualmente l’impegno a devolvere ad arbitrato
irrituale (disciplinato all’art. 15) la controversia
(gli arbitri sono scelti nell’elenco dello speciale
Comitato di Arbitrazione, istituito presso la RA). In
mancanza di quest’impegno a devolvere ad arbitri,
si applica la procedura c.d. amministrativa, denominata
«di riassegnazione» (art.16), che ha quale
scopo la verifica del titolo all’uso o alla disponibilità
giuridica del nome a dominio e che il dominio non sia
usato o mantenuto in mala fede; essa non ha natura giurisdizionale
e pertanto non preclude alle parti il ricorso, anche successivo,
alla magistratura o all’arbitrato. Tale procedura
ha un’importanza notevole sotto il profilo pratico,
potendo portare al trasferimento in capo al ricorrente
del nome di dominio.
I presupposti, cumulativi e non alternativi, per ottenere
detto trasferimento sono tre:
- che il nome a dominio contestato sia identico o confondibile
con il marchio su cui il ricorrente vanta diritti oppure
anche solo con il suo nome e cognome;
- che l’assegnatario non abbia alcun diritto o
titolo in relazione al nome di dominio contestato;
- che l’assegnatario abbia registrato e usi in
mala fede il nome a dominio
(redatto in data 28 gennaio 2003)